Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14040 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14040 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 4238-2010 proposto da:
REGIONE CAMPANIA 80011990639 in persona del suo legale
rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29
(UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA),
presso lo studio dell’avvocato GRANDE CORRADO, che lo
2013
705

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDATO
GRAZIELLA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’

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Data pubblicazione: 04/06/2013

S.P.A.)

in persona dei procuratori Dr.ssa ANNA

GENOVESE e Dr.ssa MIRELLA RESTELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

nonchè contro

GUERRERA

GIUSEPPE,

DE

FILIPPO

ANNA,

AZIENDA

UNIVERSITARIA POLICLINICO UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI
FEDERICO II, AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO,
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A., NUOVA TIRRENA
S.P.A., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.;
– intimati –

sul ricorso 4244-2010 proposto da:
DE FILIPPO ANNA DFLNNA48M45F839T, GUERRERA GIUSEPPE
GRRGPP46D16F839U, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato
MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

ALLIANZ S.P.A. 05032630963 (già RIUNIONE ADRIATICA DI
SICURTA’ S.P.A.) in persona dei procuratori Dr.ssa
ANNA GENOVESE e Dr.ssa MIRELLA RESTELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e

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– controricorrente –

difende giusta delega in atti;
INA ASSITALIA S.P.A. 00409920584 in persona del
procuratore

speciale

Avv.

MATTEO

MANDO’

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che

– controri correnti nonchè contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

REGIONE CAMPANIA

80011990639, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II , A.S.L. NAPOLI l CENTRO , SOCIETA’ REALE
MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A. ;
– intimati –

Nonché da:
REGIONE CAMPANIA 80011990639 in persona del suo legale
rappresentante Presidente p.t. della GIUNTA REGIONALE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29
(Ufficio Rappresentanza Regione Campania), presso lo
studio dell’avvocato GRANDE CORRADO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDATO
GRAZIELLA giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

DE FILIPPO ANNA DFLNNA48M45F839T, GUERRERA GIUSEPPE
GRRGPP46D16F839U, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CATONE 15, presso lo studio dell’avvocato

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la rappresenta e difende giusta delega in atti;

MAllUCCHIELLO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II , A.S.L.

S.P.A., REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A., NUOVA
TIRRENA S.P.A., ASSITALIA S.P.A. 00409920584;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4384/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/12/2008, R.G.N. 4954/2005
e 4960/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato ROSANNA PANARIELLO per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo, assorbito il 2 ° per il
ricorso Regione Campania, rigetto dei primi due
motivi, assorbiti i restanti per il ricorso di
Guerrera, inammissibilità del ricorso incidentale;

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NAPOLI l CENTRO , RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’

Svolgimento del processo

I coniugi Giuseppe Guerrera e Anna De Filippo hanno proposto
al Tribunale di Napoli domanda di risarcimento dei danni per
responsabilità medica contro L’Azienda Universitaria

di Napoli, la ASL Napoli l e la Regione Campania, a seguito
di un intervento chirurgico su Guerrera, eseguito il
6.8.1996.
L’operazione – che riguardava l’asportazione di un neo dalla
gamba – era stata ampiamente distruttiva ed aveva residuato
una leggera zoppia. Inoltre uno dei medici aveva comunicato

Ri due coniugi, prima ancora di avere effettuato la biopsia,
che trattavasi di un melanoma, per il quale sarebbero rimasti
al Guerrera pochi mesi di vita.
Questi era caduto in uno stato di profonda depressione, che
aveva coinvolto anche la moglie, salvo poi ricevere con
grande ritardo dagli stessi medici la comunicazione che
l’esame istologico aveva rivelato trattarsi di una semplice
cisti seborroica.
Le somme chieste in risarcimento dei danni ammontavano a E
700 milioni per il Guerrera e a E 300 milioni per la De
Filippo.
Si sono costituite la ASL, la Regione Campania e l’Azienda
Ospedaliera.

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Policlinico (oggi Azienda Ospedaliera Università Federico II)

Le prime due hanno negato la propria legittimazione passiva;
la terza ha contestato ogni responsabilità ed ha chiamato in
causa la s.p.a. RAS, l’Assitalia, la Reale Mutua
Assicurazioni e la Nuova Tirrena, coassicuratrici, che hanno

Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale ha
dichiarato carente di legittimazione passiva la ASL Napoli l
ed ha condannato in solido l’Azienda Universitaria
Policlinico e la Regione Campania, nonché le compagnie
assicuratrici i a risarcire i danni al solo Guerrera, nella
misura di C 22.205,89, oltre alle spese di lite, rigettando
ogni altra domanda.
Proposto appello principale dai Guerrera-De Filippo e
incidentale dalla Regione Campania, la Corte di appello di
Napoli, con sentenza 23 maggio – 22 dicembre 2008 n. 4384, ha
riconosciuto a Giuseppe Guerrera il diritto al risarcimento
dei danni morali, quantificati in motivazione in “C
50.00.000” e nel dispositivo in C 50.000.000;

ha ridotto ad

C 16.654,42 la somma attribuitagli in risarcimento del danno
biologico, ed ha condannato al pagamento la Regione Campania,
l’Azienda Universitaria Policlinico e l’Università Federico
II di Napoli, in via fra loro solidale, nonché le compagnie
assicuratrici, ognuna per la quota di sua competenza
dell’importo assicurato. Ha respinto le domande risarcitorie
della De Filippo.

6

anch’esse resistito alle domande.

k.

Con atto notificato in data 8 febbraio 2010 la Regione
Campania ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a
cui ha resistito Allianz con controricorso illustrato da
memoria.
Con altro atto, notificato il 5-10 febbraio 2010, hanno
proposto ricorso per cassazione anche il Guerrera e la De
Filippo, a cui hanno resistito con controricorso con
controricorso INA Assitalia e Allianz e con ricorso
incidentale condizionato la Regione Campania.
Replicano con controricorso al ricorso incidentale i
Guerrera-De Filippo.
Motivi della decisione

l.- Il ricorso principale è quello proposto dalla Regione
Campania, la cui notificazione si è perfezionata in data
anteriore, tramite la consegna dell’atto ai destinatari in
data 8 febbraio 2010.
Il ricorso proposto dai danneggiati è stato invece notificato
il 10 febbraio successivo, pur se la richiesta di notifica
risale a data anteriore (5 febbraio 2010).
Al fine di stabilire l’anteriorità dell’una notificazione
rispetto all’altra si deve infatti avere riguardo alla data
del perfezionamento della notificazione, piuttosto che a
quella della richiesta.

La questione non ha comunque pratico rilievo, considerato che
entrambi i ricorsi sono stati tempestivamente proposti entro
il termine di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
2.- Ciò premesso, i due ricorsi debbono essere riuniti (art.

3.-

Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di

inammissibilità del ricorso principale della Regione per
tardività, eccezione sollevata dai Guerrera-De Filippo sul
rilievo che il termine per la notificazione sarebbe venuto a
scadere il 6 febbraio 2010, essendo stata depositata la
sentenza impugnata il 22 dicembre 2008.
Il 6 febbraio 2010 era infatti un sabato, sicché il termine
per la notificazione era prorogato al lunedì successivo, 8
febbraio 2010, a norma dell’art. 155, 5 0 comma, cod. proc.
civ., come modificato dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51,
dichiarata applicabile anche ai processi in corso alla data
dell’entrata in vigore della legge stessa (art. 58, 3 ° comma,
legge 18 giugno 2009 n. 69).
Il ricorso è stato quindi proposto tempestivamente.
4.- Il ricorso incidentale della Regione è ammissibile, pur
se fondato sulle medesime ragioni già fatte valere con il
ricorso principale precedentemente notificato, sia perché è
stato notificato prima che fosse intervenuta alcuna pronuncia
di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso

principale, sicché il potere di impugnazione non può

335 cod. proc. civ.).

ritenersi consumato

(art. 387 cod. proc. civ.;

Cass. Civ.

Sez. 5 11 maggio 2012 n. 7344; Cass. Civ. Sez. 3, 12 novembre
2010 n. 22957); sia perché tempestivo in relazione all’art.
325, 2 ° comma, cod. proc. civ., essendo stato notificato il
16 marzo 2010, entro i sessanta giorni dal 6 febbraio 2010:
data in cui la Regione, richiedendo la notifica del ricorso
principale, ha dimostrato di avere acquisito legale
conoscenza della sentenza impugnata (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
12 novembre 2010 n. 22957 cit.); sia perché ammissibile
ancorché tardivo ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., in
virtù della tempestiva proposizione del ricorso principale
dei Guerrera-De Filippo.
I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale
della Regione vanno tuttavia congiuntamente esaminati, in
quanto propongono le medesime questioni.
5.-

Con il primo motivo la Regione Campania denuncia

violazione dei d.1g.vi n. 502 del 1992 e n. 229/1999, e della
legge regionale n. 32/1994,

nonché degli art. 1218 e 1228

cod. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha respinto la
sua eccezione di difetto di legittimazione passiva.
L’eccezione si basa sul fatto che le suddette disposizioni di
legge hanno assegnato alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende
Sanitarie locali ed ai Policlinici universitari completa
autonomia organizzativa, gestionale e contabile, sicché esse
non sono soggette ad alcun obbligo di vigilanza da parte

,

della Regione, alla quale non può essere imputata alcuna
responsabilità per culpa in vigilando.
Rileva la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata
ha ritenuto che sia stata attribuita l’autonomia gestionale e

1999, con d.lgs. n. 299/1999, quindi successivamente agli
illeciti di cui si discute, verificatisi nel 1996.
Richiama l’art. 16 n. 5 della legge della Regione Campania n.
32 del 1994 – che ha disposto l’obbligo delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia di costituirsi in Azienda Ospedaliera
secondo il modello gestionale di cui all’art. 15 della legge
stessa – e il Decreto Rettorale del 18 ottobre 1994,
pubblicato sulla G.U. 31 ottobre 1994 n. 255, con cui
l’Università Federico II di Napoli ha costituito il
Policlinico in Azienda Ospedaliera, sicché a tale data deve
farsi risalire l’autonomia organizzativa.
5.1.- Le censure sono inammissibili non tanto ai sensi
dell’art. 366bis cod. proc. civ. – come prospettato dai
resistenti – poiché il quesito formulato a conclusione del
motivo è sufficientemente chiaro e specifico e consente di
comprendere la questione di diritto sottoposta all’attenzione
della Corte.
Sono invece inammissibili per difetto di specificità, anche
ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché la

ricorrente non ha prodotto nel presente giudizio, né ha

la personalità giuridica alle Aziende Universitarie solo nel

dichiarato essere allegati agli atti, specificando come siano
contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e
documenti di causa, gli atti e i documenti su cui il ricorso
si fonda, ed in particolare il decreto rettorale del 1994,

amministrativi circa l’autonomia gestionale da attribuirsi
alle aziende ospedaliere ed ai policlinici universitari, come
prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod.
proc. civ., con riguardo agli(éd ai documenti sui quali il
ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass.
civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n.
8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ.
Sez. Lay, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante; nonché
Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla
necessità della specifica indicazione del luogo in cui il
documento si trova).
Le deduzioni della ricorrente circa la data da cui deve farsi
decorre l’asserito difetto di legittimazione passiva non
possono essere prese in esame.
6.- Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione sulla liquidazione dei danni
morali, la ricorrente lamenta che – mentre il Tribunale aveva
quantificato la somma dovuta a questo titolo in C 5.551,47 la Corte di appello ha determinato l’importo dovuto non solo
in modo incerto e incomprensibile, indicando in motivazione

11

che avrebbe dato attuazione ai citati provvedimenti

la somma di E 50.00.000,

e nel dispositivo addirittura la

somma di C 50.000.000, di gran lunga superiore alle stesse
domande attrici; ma ha anche omesso ogni motivazione circa le
ragioni per cui la somma dovuta in risarcimento debba

quello indicato in primo grado.
6.1.- Il motivo è in parte fondato.
La sentenza impugnata ha ben motivato la sua decisione,
quanto alla sussistenza del danno morale e quanto al diritto
del Guerrera di ottenerne il ristoro in misura maggiore di
quella liquidata in primo grado, soffermandosi sui vari
aspetti in cui il danno non patrimoniale si è nella specie
concretizzato ed illustrando le ragioni per cui ha ritenuto
di dover aumentare la somma spettante in risarcimento.
La Corte di appello non ha però fornito alcun criterio da cui
si possa desumere quale debba essere la misura di un tale
incremento, neppure per quel tanto che potrebbe consentire di
procedere alla correzione della sentenza.
E’ presumibile che abbia voluto riferirsi all’importo di E
50.000,00, ma non vi è alcun dato testuale certo da cui
trarre una tale conclusione, a fronte delle diverse somme
indicate nella motivazione e nel dispositivo, la prima delle
quali è fra l’altro incomprensibile.
La sentenza impugnata deve essere su questo punto annullata e

la questione riesaminata e decisa in sede di merito, sulla

quantificarsi in un importo tanto diverso e tanto superiore a

base dei principi e dei criteri equitativi che normalmente
presiedono alla liquidazione dei danni non patrimoniali.
M

RICORSO INCIDENTALE GUERRERA DE FILIPPO

7.- Con il primo motivo, denunciando violazione di molteplici

2059, 2043, 2056, 1223 e 1226, nonché vizi di motivazione, la
ricorrente De Filippo lamenta che le sia stato negato il
risarcimento dei danni morali che ha subìto di persona, per
effetto delle lesioni e delle sofferenze inferte al marito e
della situazione di angoscia provocatale dalle false
informazioni sulla asserita malattia mortale di lui, smentite
con imperdonabile ritardo.
La ricorrente critica il principio affermato dalla Corte di
appello, secondo cui i congiunti potrebbero far valere i
danni c.d. “riflessi” solo a fronte di lesioni seriamente
invalidanti della persona cara, e denuncia la
contraddittorietà insita nell’avere affermato che le lesioni
subite dal Guerrera sono state gravi e meritevoli di un
risarcimento di C 70.000,00, ed avere contestualmente escluso
che esse giustifichino il risarcimento dei danni morali
subiti dalla moglie convivente.
7.1.- Il motivo è fondato sotto il profilo dell’insufficiente
e non congrua motivazione.
La Corte di appello ha dato atto che

a seguito

dell’intervento chirurgico superfluamente distruttivo e

norme del codice civile, fra cui in particolare gli art.

dell’errata notizia di essere affetto da una malattia mortale
con breve aspettativa di sopravvivenza, notizia smentita con
grave ritardo rispetto a quanto sarebbe stato possibile – il
Guerrera è rimasto vittima di uno stato ansioso, con

accertato da una relazione medica del Servizio di
Neuropatologia del Dipartimento di Patologia Sistematica
dell’Università di Napoli (pag. 10 della sentenza); che tale
stato si è protratto anche dopo il responso dell’esito
favorevole della biopsia, per il timore dell’infortunato che
si trattasse di una pietosa bugia e che i familiari gli
nascondessero la verità; che per effetto della situazione /(
anche la moglie

appariva distrutta

a causa dello stato

psicologico del marito, dovendo per di più farsi carico della
suocera anziana in casa.
la Corte di appello ha però

Sulla base di tali premesse

negato la rilevanza dei danni morali con

motivazione

sostanzialmente apodittica: dichiarando cioè che il danno
morale dei congiunti assume rilievo solo se “può ricondursi
alle ipotesi di lesioni seriamente invalidanti, tali cioè

da

rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto
leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da
compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive” (pag.
11).

14

elaborazione depressiva e presenza di somatizzazioni, come

A parte il fatto che non può in linea di principio escludersi
che il danno psichico, soprattutto gli stati depressivi,
possano assumere un tale rilievo da doversi considerare
gravemente invalidanti, è indubbio che nella specie la

configurare sofferenze di particolare gravità non solo per il
soggetto direttamente leso, ma anche per colei che da anni ne
condivideva la vita, ed era certamente tale da compromettere
lo svolgimento delle relazioni affettive (come ben sperimenta
chi si trovi a convivere con un depresso).
Il diniego di ogni rilievo a tali sofferenze, quale danno
morale meritevole di un risarcimento, è perciò conclusione
pressoché immotivata e contraddittoria rispetto alle premesse
sopra richiamate.
Questa Corte ha più volte deciso che l’illecito può esplicare
a carico degli stretti congiunti una sua potenzialità lesiva
autonoma,

venendo

così

ad

assumere

una

valenza

plurioffensiva, sì da poter essere considerato come causa
immediata e diretta non solo del danno subito dalla vittima,
ma anche di quello subito dal congiunto (cfr. per tutte,
Cass. civ. S.U. l ° luglio 2002 n. 9556).
La sentenza impugnata deve essere sul punto annullata.
8.- Il secondo motivo del ricorso incidentale, che concerne
la liquidazione delle spese processuali dei gradi di merito,
risulta assorbito.

15

situazione venutasi a creare era obiettivamente idonea a

9.- In conclusione, debbono essere accolti il secondo motivo
del ricorso principale, proposto dalla Regione Campania, ed
il primo motivo del ricorso incidentale della De Filippo.
La sentenza impugnata deve essere cassata, nei capi

Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché
riesamini e decida le relative questioni, chiarendo con
adeguata motivazione quale sia la somma da liquidarsi al
Guerrera in risarcimento dei danni morali, determinandone
l’importo in una somma non superiore a quella di cui alle
domande formulate dal danneggiato nel corso del giudizio, e
perché esamini e decida con congrua e logica motivazione se
la De Filippo abbia anch’essa diritto al risarcimento dei
danni morali, ed in quale misura.
7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, proposto
dalla Regione Campania; rigetta il primo motivo e dichiara
assorbito il ricorso incidentale proposto dalla stessa.
Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto dai
coniugi Guerrpra e dichiara assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa

16

interessati dai motivi accolti, con rinvio della causa alla

composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.

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17

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2013

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