Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1404 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1404 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14242-2012 proposto da:
CIVITILLO

GIOVANNINA

C.F.

CVTGNN48T41D230W,

MARTINO ALESSANDRO DMRLSN82B03F839J,

DE

DE MARTINO

FILOMENA DMRFMN76S55F839I, DE MARTINO MARIAROSARIA
DMRMRS68C49C495V,

DE

MARTINO

VINCENZO

DMRVCN7002F839H, DE MARTINO SAVERIO DMRSRN72C15F839W,
2013
3211

DE MARTINO CARMINE DMRCMN75R25F839X, DE MARTINO
MASSIMILIANO DMRMSM73R26F839A, in proprio e nella
qualità di eredi del Sig. DE MARTINO LUIGI, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DARDANELLI
46, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA MAURIZIO,

Data pubblicazione: 23/01/2014

rappresentati e difesi dagli avvocati BORRELLI
DOMENICO, DE MARTINO MASSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

CIRELLA TRASPORTI DI ARENA GIOVANNI S.N.C., già

– intimata –

avverso la sentenza n. 301/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/03/2012 R.G.N.
10367/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato SPINELLI MAURIZIO per delega
BORRELLI DOMENICO e DE MARTINO MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO ) che ha concluso per
inammissibilità, per difetto di notifica in subordine
per carenza di interesse sopravvvenuta, nel merito
rigetto.

Cirella Trasporti s.n.c. di Cirella Antonietta;

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Napoli gli eredi di De
Martino Luigi indicati in epigrafe chiedevano di accertare che il loro
dante causa era stato dipendente con mansioni di autista di Cirella
Trasporti di Arena Giovanni s.n.c. tra il giorno 1.02.98 ed il 22.01.01,
data in cui il medesimo era deceduto alla guida di un automezzo di
proprietà della convenuta. Chiedevano gli istanti il riconoscimento del
terzo livello super del contratto collettivo di categoria e la condanna
del datore al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre che
il risarcimento del danno per il decesso del congiunto.
2.- Il giudice di primo grado accertava che il rapporto di lavoro
era effettivamente iniziato in data 1.02.98, nonostante fosse stato
regolarizzato solo nell’aprile 2000, e condannava il datore alle
differenze retributive nella misura di € 17.120,71, ma non al
risarcimento del danno, ritenendo sul punto inammissibile la domanda.
3.- Proposto appello dal datore di lavoro, la Corte d’appello di
Napoli con sentenza del 9.03.12 accoglieva in parte l’impugnazione e
riduceva la soccombenza ad € 6.444,60, secondo quanto indicato nel
dispositivo della sentenza. Riteneva la Corte che non era stata data
prova che il rapporto di lavoro subordinato fosse stato instaurato in
data antecedente il mese di aprile 2000, considerando poco attendibili
le dichiarazioni rese in tal senso dai testi di parte attrice (il fratello ed il
genero del defunto) a favore di quelle rese dai suoi colleghi di lavoro, i
quali avevano dichiarato che il rapporto aveva avuto inizio nell’aprile
2000 e che precedentemente il De Martino aveva offerto una
prestazione solo occasionale e saltuaria. La Corte, di conseguenza,
riduceva la soccombenza del datore ad € 5545,18, dando atto che la
cifra indicata nel dispositivo era frutto di un errore materiale.
4.- Avverso questa sentenza propongono appello gli eredi De
Martino, mentre la società datrice di lavoro non ha svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
4.- I ricorrenti deducono tre motivi di ricorso:
4.1.- Con il primo motivo è dedotta nullità della sentenza per
diniego di ammissione di alcuni mezzi di prova tempestivamente
indicati nel giudizio di primo grado e reiterati in appello — in
particolare l’escussione di altri testi e la richiesta di acquisizioni
documentali ex art. 210 c.p.c. — che la Corte avrebbe dovuto
ammettere in ragione del dubbio insorto circa le dichiarazione dei testi
escussi di parte attrice.
3. Civitillo Giovannina ed altri c. Cirella Trasporti s.n.c. (r.g. 14242-12)

1

Svolgimento del processo

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2013
Il Presidentu

4.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 2697
c.c. e 421 c.p.c., sostenendosi che il giudice di appello avrebbe fatto
meccanica applicazione del principio dell’onere della prova, senza
ricorrere ai poteri officiosi, così contemperando il principio dispositivo
con le esigenze della ricerca della verità materiale.
4.3.- Carenza di motivazione, a proposito della carente
interpretazione delle dichiarazioni dei due testi parte attrice escussi.
5.- La difesa dei ricorrenti ha depositato ai sensi dell’art. 378
c.p.c. una memoria contenente istanza di estinzione del giudizio per
l’avvenuta transazione della lite. All’udienza pubblica ha, inoltre,
depositato un documento recante l’intestazione “scrittura privata di
transazione” recante la sottoscrizione dei ricorrenti (secondo
l’autentica dei difensori) e di Arena Giovanni, qualificatosi legale
rappresentante di Cirella Autotrasporti, autenticata dall’Avv. Mirella
Istrini, che tuttavia nel presente giudizio dì cassazione non risulta
munita di procura.
6.- Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile
il ricorso, in via principale per il mancato deposito dell’avviso di
ricevimento del plico contenente il ricorso per cassazione, avviato alla
notifica a mezzo del servizio postale, in via subordinata per intervenuta
carenza dell’interesse ad agire.
7.- Il Collegio, presa in esame in via logicamente prioritaria la
richiesta subordinata del Procuratore generale, rileva che l’istanza di
pronunziare l’estinzione del giudizio e il contestuale deposito del
documento recante l’intestazione suddetta comportano implicita
ammissione di carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Considerato che l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve
sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278) il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8.- Nulla deve statuirsi circa le spese del giudizio di legittimità,
non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

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