Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1404 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15610-2014 proposto da:

P.M.B., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ARIOSTO AMMASSARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

nonchè contro

USR BASILICATA – UFFICIO SCOLASTICO III – AMBITO TERRITORIALE DI

MATERA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/03/2014 R.G.N. 62/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. P.M.B., docente precaria della scuola secondaria statale per le classi di concorso A061, A025 e A028, in possesso di abilitazione all’insegnamento, già inserita nelle graduatorie provinciali permanenti sin dall’anno scolastico 2002-2003, successivamente cancellata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007-2009, a seguito della trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento (e ciò per il ritardo nella presentazione della domanda di conferma), avendo presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie per il biennio 2011-2013, in occasione della pubblicazione del D.M. n. 44 del 2011 ed essendo stata tale domanda respinta, aveva adito il Tribunale di Matera perchè fosse dichiarato il suo diritto al reinserimento in dette graduatorie a partire dall’1/9/2011;

2. il Tribunale accoglieva il ricorso reputando non eliminata da alcuna normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dalla L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1 bis;

3. in riforma di detta pronuncia, la Corte d’appello di Potenza respingeva l’azionata domanda;

riteneva la Corte territoriale che fosse invece intervenuta una abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell’indicata norma per effetto delle disposizioni di cui alla L. n. 296 del 2006, che aveva previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e cioè in graduatorie chiuse, nelle quali diventavano possibili solo gli inserimenti di determinate categorie di docenti limitatamente al biennio 2007-2008;

in particolare evidenziava che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, secondo il quale alla data della entrata in vigore della legge le graduatorie permanenti di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 143 del 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, avesse disposto in modo implicito, ma inequivoco, di non consentire l’ampliamento delle graduatorie del personale docente ed educativo supplente, non avendo richiamato la disposizione contenuta nella L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-bis, che consentiva il reinserimento dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per non avere presentato tempestiva domanda in occasione dei periodici aggiornamenti;

aggiungeva che ove la L. n. 296 del 2006 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche le ipotesi di reinserimento conseguente alla cancellazione, lo avrebbe fatto in modo esplicito nell’ambito delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l’inserimento ex novo risultava ancora possibile e che il D.L. n. 97 del 2004, comma 1-bis è incompatibile con la suddetta disciplina;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.M.B. sulla base di tre motivi, ai quali il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso;

5. non ha svolto attività difensiva l’USR Basilicata – Ufficio Scolastico III – Ambito territoriale di Matera;

6. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c), dell’art. 15 preleggi ed assume, in sintesi, che, in assenza di un’espressa abrogazione, non poteva la Corte ritenere incompatibile il reinserimento con l’avvenuta trasformazione delle graduatorie in graduatorie ad esaurimento;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo, violazione del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1-bis, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c) illegittimità del DDG, art. 1, commi 2 e 3, e del D.M. n. 44 del 2011 in relazione agli artt. 1 e 4 preleggi perchè, una volta ritenuta non abrogata la norma di legge che consentiva il reinserimento, dovevano essere ritenuti illegittimi e quindi disapplicati gli atti regolamentari che avevano previsto quale conseguenza della mancata presentazione della domanda di permanenza la cancellazione definitiva;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 111 Cost., del D.M. n. 140 del 2012 perchè la Corte avrebbe dovuto compensare le spese, in ragione del contrasto nella giurisprudenza di merito, e, comunque, considerare nella liquidazione che la causa non aveva richiesto attività istruttoria;

4. i primi due motivi, da trattare unitariamente, sono fondati alla luce del principio di diritto affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250, ribadito da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221;

è stato, infatti, affermato che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401 in graduatorie ad esaurimento L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 605, non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, convertito in L. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”;

il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, anche in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione sentenze 1 aprile 2019 n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281; e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento ed ha annullato i D.M. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione;

5. sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione;

6. il terzo motivo è assorbito dalla cassazione con rinvio;

7. il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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