Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1404 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1404 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 410-2017 proposto da:
MONTELEONE BELISARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI,
rappresentato e difeso dall’avvocato V ALhNTLIN() 1)1 1 . 1-‘1,1A);

ricarrenie contro
BANCA SELLA HOLDING SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CESARE FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA NERI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LAURA FONTANA;

controricorreme

avverso la sentenza n. 2188/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 03/10/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che è proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza

respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale di
Belluno, che aveva a sua volta respinto l’opposizione a decreto
ingiuntivo e la domanda di risarcimento del danno per la revoca
illegittima dell’affidamento concesso e per la violazione delle norme in
tema di intermediazione finanziaria online;
– che la corte del merito ha ritenuto che: a) l’appellante non ha
indicato quali operazioni di borsa alleghi come inadeguate, né la data di
acquisto, né il valore dei titoli; b) le operazioni erano adeguate al suo
profilo di rischio sul piano qualitativo e quantitativo; c) considerata la
sistematica e specifica operatività praticata, era comunque onere
dell’investitore provare che, ove la banca avesse fornito tutte le
informazioni sui titoli, egli si sarebbe astenuto dalle operazioni;
– che resiste l’intimata con controricorso; che, quindi, sono stati
ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente ha
depositato la memoria;
CONSIDERATO
– che si reputa opportuna la rimessione alla prima Sezione civile;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.
Il Presidente

Di Virgilio)
Ric. 2017 n. 00410 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

della Corte d’appello di Venezia del 3 ottobre 2016, la quale ha

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