Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14038 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11

presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUERRINI ELIDO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 11/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica eseguita dalla G.d.F. di Ferrara presso la Euro Impianti s.r.l. in occasione della quale era emersa l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, due delle quali in favore di F.B., imprenditore in (OMISSIS), veniva trasmessa una segnalazione al riguardo alla G.d.F. territorialmente competente, che verificava presso la ditta del B. l’avvenuta contabilizzazione delle due fatture in contestazione. Segnalata conseguentemente la circostanza all’Ufficio IVA di Lucca, questo con avviso di rettifica ritualmente notificato recuperava a tassazione l’Iva ritenuta indebitamente detratta in relazione alle due operazioni fatturate, per un importo complessivo di L. 11.970.000.

Avverso l’atto impositivo proponeva ricorso il contribuente deducendo l’infondatezza della pretesa e documentando tra l’altro la consegna dei beni acquistati e l’avvenuto pagamento mediante assegni bancari, e il giudice adito accoglieva il ricorso annullando l’avviso di rettifica impugnato, con decisione successivamente confermata, a seguito del gravame dell’Ufficio, dalla C.T.R. della Toscana con sentenza n. 32 depositata in data 11.3.2005, e non notificata.

Per la cassazione della sentenza di appello proponevano ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico complesso motivo, all’accoglimento del quale si opponeva il contribuente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Rileva questa Suprema Corte doversi preliminarmente dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del Ministero in quanto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado perchè soggetto rimasto estraneo ai giudizio di appello (ex plurimis, v. Cass. 23.4.2010, n. 9794).

Trattandosi di questione definitivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla proposizione del ricorso, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra Ministero e intimato.

2 – Con l’unico complesso motivo articolato deduce l’Agenzia dell’Entrate i vizi di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 2700 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con riferimento alle circostanze accertate dalla G.d.F. di Ferrara, che valevano ad escludere l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.

I ricorso è fondato sotto il profilo del vizio motivazionale.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo alcuno per discostarsi nel caso di specie: “In materia di Iva, in ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Ma, se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (v.

Cass. 11.6.2008, n. 15395; 19.10.2007, n. 21953; 12.12.2005, n. 27341).

La C.T.R. ha escluso che l’Ufficio abbia assolto adeguatamente l’onere probatorio che su di esso gravava, fornendo prova del suo assunto, ed ha censurato inoltre il comportamento dell’Amministrazione per non aver provveduto a verificare autonomamente l’esistenza dei macchinari ai quali facevano riferimento le due fatture contestate, evidentemente traendo anche da ciò argomento di prova per ritenere, sulla base anche della documentazione prodotta dal contribuente, l’infondatezza dell’atto impositivo.

Tali affermazioni però risultano per un verso incongrue e per altro vero insufficienti a giustificare il convincimento espresso dal giudice di merito. Sotto il primo profilo, invero, non può non rilevarsi che l’eventuale presenza presso l’azienda del F. dei due depuratori e dei tre carrelli porta blocchi in acciaio ai quali si riferivano le fatture, non può ritenersi inequivocabilmente significativo dell’esecuzione delle prestazioni fatturate da parte della Società Euro Impianti, per la realizzazione dei due impianti, mentre sotto il secondo profilo la fondatezza della censura inevitabilmente discende dalla completa obliterazione da parte del giudicante delle molteplici circostanze accertate dalla G.d.F. di Ferrara, peraltro riportate nella narrativa dell’impugnata sentenza, e costituite: a) dalla non disponibilità da parte della Euro Impianti del personale necessario per la realizzazione degli impianti, b) dal mancato rinvenimento di contratti di appalto relativi a quei lavori; c) dalle dichiarazioni rese alla magistratura in sede di indagini dal legale rappresentante della Euro Impianti, G.G., che aveva ammesso che le fatture emesse a carico della ditta Falconi erano afferenti ad operazioni mai effettuate.

Sotto altro profilo, poi, le deficienze della motivazione in esame ancor più rilevano avuto riguardo alla scarsa significatività sul piano probatorio della documentazione prodotta dal contribuente, essendo assolutamente normale che l’imprenditore il quale si adoperi per utilizzare fatture emesse nei suoi confronti per operazioni inesistenti, predisponga preliminarmente tutta la documentazione utile a far apparire reali le operazioni fittiziamente fatturate.

In accoglimento del ricorso dell’Agenzia la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della controversia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le spese tra detto ricorrente e contribuente. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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