Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14038 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 21/05/2021), n.14038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18136/2016 proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi

n. 72, presso lo studio dell’avvocato Di Giulio Maria Rosaria, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell’avvocato

Piccini Barbara, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.L.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi

n. 72, presso lo studio dell’avvocato Di Giulio Maria Rosaria, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 131/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 131/2016 depositata l’11-1-2016, la Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’appello principale proposto da Z.S. e sull’appello incidentale proposto da D.L.E., in parziale riforma della sentenza impugnata n. 3755/2013 del Tribunale di Roma, ha rideterminato nell’importo mensile di Euro 3.200 l’importo dovuto da Z.S. all’altro coniuge a titolo di mantenimento della stessa a decorrere dalla domanda, ridotto all’importo mensile di Euro 2.400 a decorrere dalla pronuncia di primo grado, fermi restando le modalità di pagamento e gli oneri di adeguamento Istat.

2. Avverso la citata sentenza D.L.E. propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso da Z.S., che propone ricorso incidentale condizionato.

3. Nelle more del giudizio sono intervenuti atti di rinuncia, pervenuti in Cancelleria in data 28-9-2020, al ricorso principale di D.L.E. e al ricorso incidentale di Z.S., per sopravvenuta mancanza di interesse di entrambi alla prosecuzione del giudizio, con le rispettive accettazioni.

4. Le rinunce sono formalmente perfette, in quanto sottoscritte dai procuratori delle parti, dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, e le rinunce sono state accettate, con le medesime modalità.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

Va, disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale e per rinuncia al ricorso incidentale; nulla per le spese del presente giudizio.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

 

 

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