Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14038 del 08/07/2016

Cassazione civile sez. un., 08/07/2016, (ud. 22/09/2015, dep. 08/07/2016), n.14038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27467-2010 proposto da:

EQUITALIA ETR S.P.A., (già E.TR. Esazione Tributi s.p.a.), in

persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio degli

avvocati GUSTAVO VISENTINI, ALFONSO PAPA MALATESTA, che la

rappresentano e difendono, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAMADORI MARCO, DI

LIETO FRANCESCO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/08/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 23/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito l’Avvocato Alfonso PAPA MALATESTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia ETR spa propone ricorso per cassazione con quattro motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, rigettandone l appello, nel giudizio promosso con ricorso del 16 novembre 2005 da R.L. ha confermato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili in S.M. per il mancato pagamento di “imposte” risultanti dal ruolo per Euro 75.279,62.

Costituendosi in primo grado Equitalia aveva eccepito il parziale difetto di giurisdizione limitatamente alle pretese non tributarie, ma la CTP non si era pronunciata sul punto ed aveva accolto la domanda del ricorrente nel merito.

Il giudice d’appello, dinanzi al quale l’agente per la riscossione aveva riproposto l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, del pari non si pronunciava sul punto, confermando la pronuncia di annullamento sul rilievo che l’iscrizione ipotecaria, avvenuta ad oltre un anno dall’ultima notifica delle cartelle di pagamento, non era stata preceduta dall’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “difetto di giurisdizione rispetto a una parte delle domande. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c p c Omessa pronuncia su specifiche eccezioni reiterate in sede di impugnazione. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19”, l’agente della riscossione censura la sentenza del giudice tributario per non aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a crediti, portati nelle cartelle di paganr11to alla base dell’iscrizione ipotecaria disposta, non aventi natura tributaria – crediti INAIL, INPS, sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada come si rilevava dall’elenco delle cartelle allegato alla comunicazione di iscrizione di ipoteca -, in relazione alle cui controversie la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario. Ed assume che la sentenza impugnata sia viziata per non essersi pronunciata sull’eccezione di difetto di giurisdizione, già sollevata con le controdeduzioni in primo grado.

Con il secondo motivo, con riguardo all’omesso rilievo della carenza di giurisdizione, denuncia “omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, “le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, se promosse – come nel raso di specie – in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, (introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248), trattandosi di provvedimento preordinato all’espropriazione forzata, in relazione al quale la tutela giudiziaria, esperibile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non può realizzarsi nè dinanzi al giudice amministrativo, mancando l’esercizio di un potere di supremazia in materia di pubblici servizi, nè dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2), non potendo attribuirsi carattere interpretativo all’art. 35, comma 26 quinquies cit., che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie (Cass., sez. un., 11 giugno 2014, n. 13190; Cass sez. un., 24 marzo 2009, n. 7034).

Diversa è la sorte delle controversie aventi ad oggetto l’iscrizione di ipoteca su immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, assegnate alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria, in forza dell’ampliamento, disposto dal D.L. n. 223 del 2006 come convertito, ed alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, del catalogo degli atti impugnabili contenuto nel successivo art. 19. In applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui l’art. 5 cod. proc. civ. è espressione, lo ius superveniens comporta il radicamento della giurisdizione in capo al giudice tributario anche se questo ne era privo al memento in cui la domanda era stata proposta dinanzi ad esso (cfr., sul principio generale, Cass. sez. un., 24 giugno 2005, n. 13548).

E’ assorbito l’esame del secondo motivo.

Con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 50 e 77”, l’agente della riscossione sostiene la validità dell’iscrizione ipotecaria in quanto l’intimazione al debitore prevista dalla prima delle disposizioni in rubrica sarebbe riferita al caso in cui, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente contabile proceda all’espropriazione dei beni del debitore e non a quello ricorrente nella specie, in cui intenda procedere all’iscrizione ipotecaria sui beni del medesimo (In tale ipotesi, regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, il concessionario può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore, fatti salvi i limiti di valore degli importi dovuti, semplicemente allo spirare infruttuoso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza alcun ulteriore adempimento, ed anche dopo un anno da tale notifica.

La censura è fondata, ove si consideri che questa Corte ha chiarito che l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al precedente art. 50, comma 3, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poichè l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667).

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Sulla formulazione dei motivi d’appello, lamenta che la sentenza impugnata, in apertura dei “motivi della decisione” abbia affermato che “il ricorso va disatteso”, per non avere esposto l’appellante “i motivi di doglianza alla decisione impugnata, limitandosi a riportare le motivazioni già esposte nella propria costituzione in giudizio davanti ai primi giudici”.

La censura si rivela inammissibile, non avendo l’agente della riscossione ragione di dolersi sotto il profilo indicato. Nello “svolgimento del processo” della sentenza della Commissione regionale, infatti, i due motivi di impugnazione – il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la non assimilabilità dell’iscrizione ipotecaria ad un atto dell’esecuzione forzata sono elencati e “numerati”; e nei “motivi della decisione” della ritenuta infondatezza della seconda censura si dà poi ampiamente conto (in 13 righe), mentre il rigetto del motivo di appello attinente alla giurisdizione è implicito.

In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo motivo, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti non tributari, il terzo motivo va del pari accolto e la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

PQM

La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai crediti non tributari, accoglie il terzo motivo del ricorso cassa la sentenza impugnata per i motivi come accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA