Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14037 del 06/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14037

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7114/2016 proposto da:

C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE PORPORA,

rappresentata e difesa dagli avvocati RENZO RIDOLFI, ANTONIO ROMEO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CRISTINA CARAVITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1503/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, C.M.P. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 11 settembre 2015, che rigettava il gravame della stessa C. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda avanzata al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate per una caduta all’interno dell’Ospedale Policlinico (OMISSIS), allorquando, in attesa di esame ecografico e in assenza di assistenza da parte di personale sanitario, stante gli evidenti problemi di obesità che la riguardavano, “provava a risalire sul lettino ma cadeva rovinosamente a terra”;

che resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di (OMISSIS);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che va dichiarata l’inammissibilità del controricorso in quanto la prima notificazione (spedita il 13 aprile 2016) è stata effettuata nei confronti della parte personalmente, nel domicilio eletto, e non già presso difensore di essa, che, a seguito della costituzione, diventa il destinatario delle notificazioni degli atti c.d. endoprocessuali (Cass. n. 17404/2002), mentre le successive notificazione (a mezzo di PEC nei confronti dei difensori della ricorrente) sono state effettuate tardivamente (rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c.) il 27 aprile 2016, essendo il ricorso stato notificato l’8 marzo 2016;

che, con l’unico motivo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., per aver la Corte territoriale, seppur “riconosciuto in capo alla struttura ospedaliera l’obbligo di salvaguardia del paziente che deve intendersi quale obbligazione accessoria a quella avente ad oggetto la cura o l’accertamento diagnostico”, poi “escluso la responsabilità della convenuta per l’evento occorso”;

che il motivo è inammissibile;

che, infatti, con esso, lungi dall’evidenziare un effettivo error in iudicando da parte del giudice di merito (ed anzi riconoscendo che è stata postulata in tesi l’applicazione dei principi di diritto in tema di “contratto di spedalità”), si rivolgono critiche (ribadite con la memoria successivamente depositata, che, comunque, non può integrare o emendare i contenuti dell’atto di impugnazione) all’accertamento in fatto della Corte territoriale che, proprio in armonia con i principi anzidetti, ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria in forza di una valutazione, compiuta sulla scorta delle emergenze istruttorie, di insussistenza dell’inadempimento (in termini generali, sull’accertamento dell’inadempimento come quaestio fatti: tra le altre, Cass. n. 6401/2015) da parte del personale sanitario interessato dalla vicenda a fronte di paziente non affetto da disabilità o gravi patologie, ponendo, altresì, in rilievo, quanto all’ulteriore accertamento sul difetto di nesso causale, l’autonoma determinazione del paziente nell’utilizzo del lettino”;

che trattasi, dunque, di valutazione inerente a quaestio fatti che, semmai e in tesi, avrebbe potuto essere censurata sub n. 5 del vigente art. 360 c.p.c., per omesso esame di fatto storico decisivo, il quale, tuttavia, neppure è riscontrabile nella motivazione adottata dal giudice di appello rispetto al complessivo corredo di allegazioni in fatto allegate dalla ricorrente a fondamento della propria azione;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di valida attività difensiva da parte dell’intimata, stante l’inammissibilità del controricorso.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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