Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14036 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 07/07/2020), n.14036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2980-2014 proposto da:

R.R. (C.F. (OMISSIS)), già titolare della impresa

individuale EMME LIBRI DI R.R., rapp. e dif., in virtù

di procura speciale ai rogiti del Notaio D.A. di Santhià

del 21.1.2014, rep. n. 8628, dall’Avv. MARCO BRUSCIOTTI, unitamente

al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla Via PORTUENSE, n. 104,

presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 54/06/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

Fatto

RILEVATO

che R.R., nella qualità di titolare della impresa individuale EMME LIBRI DI R.R., propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Vercelli, avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vercelli, con il quale l’Ufficio ha provveduto, nei propri confronti, a riprese I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. per l’anno 2005, a seguito dei ricavi attribuiti alla medesima ex art. 39, comma 1, lett. d), sulla base delle risultanze dello studio di settore di appartenenza;

che la C.T.P. di Vercelli accolse parzialmente il ricorso con sentenza n. 60/04/11, avverso la quale la R. e l’AGENZIA proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. del Piemonte; quest’ultima, con sentenza n. 54/06/13, deposita il 14.6.2013, rigettò entrambe le impugnazioni;

che avverso tale sentenza R.R., già titolare della impresa individuale EMME LIBRI DI R.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi, contrastato da controricorso dalla contribuente;

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo ed il secondo motivo di ricorso principale, la difesa della R. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi sul motivo di impugnazione relativo alla erroneità della statuizione contenuta nella sentenza resa dalla C.T.P., la quale avrebbe illegittimamente – si opina – proceduto d’ufficio ad una autonoma rideterminazione dei ricavi, anzichè limitarsi, come richiesto, all’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, con conseguente nullità della gravata sentenza;

che i motivi – da trattare congiuntamente, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono infondati, non solo considerando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte ricorrente, la C.T.R. si è espressa sullo specifico motivo di impugnazione in questione (cfr. motivazione, pp. 3, ult. cpv., nonchè 4, ult. cpv. e 5, prime due righe), ma anche tenendo conto che, nel farlo, essa si è correttamente attenuta al principio – costantemente affermato da questa Corte – per cui il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva – indipendentemente dalla proposizione di una domanda in tal senso – eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti del rapporto sostanziale sotteso alla ripresa dell’amministrazione (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27574, Rv. 650960-01);

che con il terzo motivo parte ricorrente principale si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omesso esame, ad opera della C.T.R., delle circostanze addotte da essa contribuente ed atte a smentire la tesi dell’Ufficio circa l’applicabilità, nella specie, delle risultanze dello studio di settore di riferimento;

che il motivo è, sì come formulato, inammissibile, tendendosi con esso ad una rilettura del materiale istruttorio – diversa da quella compiuta dalla C.T.R. – in ordine alla sussistenza e valenza di elementi a conforto delle emergenze dello studio di settore sotteso all’avviso di accertamento impugnato: in tal modo, però, essa esorbita dai confini del vizio motivazionale denunziabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ormai circoscritto, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio in questione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. U., 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01, cit. nonchè, più recentemente, Cass., Sez. 3, 12.10.2017, n. 23940, Rv. 645828-01). Non può, invece, il ricorrente, rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 6-5, 7.4.2017, n. 9097, Rv. 64379201);

che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n., 5) la mancata disapplicazione dello studio di settore, nonchè l’erronea individuazione della percentuale di margine operativo lordo nella aliquota del 4,30%;

il motivo è inammissibile, in entrambe le sottocensure in cui si articola: a) quanto alla invocata disapplicazione dello studio di settore, è sufficiente rimandare a quanto già esposto a corredo della motivazione inerente il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso; b) quanto, invece, alla individuazione della percentuale di margine operativo da applicare nella specie, il motivo pecca di specificità, non comprendendosi quale sarebbe il “fatto”, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R. nel pervenire a detta quantificazione;

con il quinto motivo, infine, la difesa della R. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.L. n. 331 del 1992, art. 62-sexies, per avere la C.T.R. disatteso i principi affermati da questa Corte in tema di valenza degli accertamenti fondati sugli studi di settore;

che il motivo è infondato;

che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente: in tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento (Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27617, Rv. 651218-01). L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente (Cass., Sez. 5, 12.4.2017, n. 9484, Rv. 643770-01): con la precisazione – già illustrata in precedenza per cui il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva indipendentemente dalla proposizione di una domanda in tal senso – eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti del rapporto sostanziale sotteso alla ripresa dell’amministrazione (arg., da ultimo, da Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27574, Rv. 650960-01, cit.);

che a tali principi si è correttamente attenuta la C.T.R. la quale, riscontrato uno scostamento dallo studio di settore applicabile nella fattispecie e dando effettivamente rilievo alle anomalie di mercato evidenziate dalla contribuente, ha riparametrato i ricavi della EMME LIBRI in aumento rispetto a quanto dalla stessa dichiarato, sebbene in misura inferiore rispetto a quella invocata dall’ufficio (cfr., in particolare, la p. 6 della motivazione);

che con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale (rubricati, rispettivamente, n. 2 e n. 3 – cfr. controricorso, p. 6) l’AGENZIA Si duole (a) (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54 e dell’art. 2697 c.c. e (b) (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di gravame incidentale, concernente l’erroneità della statuizione della C.T.P. in relazione alla riduzione delle passività per Euro 1.611,17 operata in favore della contribuente ovvero, in subordine per l’erroneità della statuizione di rigetto (implicito) del motivo di impugnazione incidentale proposto su tale aspetto;

che il secondo motivo – rubricato, come detto, n. 3 e da trattare per primo, per evidente pregiudizialità logica, prima ancora che giuridica, anche secondo la stessa prospettazione dell’AGENZIA – è fondato, con conseguente assorbimento del primo (rubricato n. 2);

che, infatti, l’AGENZIA ha riprodotto – sia pure in nota (cfr. p. 7 del controricorso) – il motivo di appello incidentale in questione, del quale, però, non è fatta menzione alcuna nella motivazione della gravata decisione nè, tampoco, nella esposizione in fatto: si tratta, peraltro, di una questione coinvolgente una “voce” del tutto diversa da quelle considerate dalla decisione della C.T.R., da queste non dipendente e relativamente alla quale, pertanto, è esclusa in radice la possibilità di discorrere di un rigetto implicito (arg. da Cass., Sez. 5, 6.12.2017, n. 29191, Rv. 646290-01). Sicchè deve concludersi nel senso che C.T.R. abbia effettivamente omesso di pronunziarsi sul punto;

che con il terzo motivo di ricorso incidentale (rubricato n. 4 -cfr. controricorso, p. 8) l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per avere la C.T.R. erroneamente ed arbitrariamente abbattuto il valore della percentuale di ricarico applicabile alla R.;

che il motivo – riconducibile sostanzialmente ad un dedotto vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – è infondato, avendo la C.T.R. congruamente e logicamente dato conto delle ragioni sottese alla determinazione operata in concreto della percentuale di ricarico da applicare nella specie e delle ragioni fattuali (non contestate, nel senso evidentemente – di pacifiche sotto il profilo della loro verificabilità oggettiva) sottese a tale scelta (cfr. motivazione, p. 6): con il che, analogamente a quanto già osservato per il quinto motivo di ricorso principale, la censura finisce per rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, apprezzamento che, invero, è sottratto al sindacato di legittimità;

che, in ragione di quanto precede, il ricorso principale va rigettato, mentre quello incidentale va accolto limitatamente al secondo motivo, con assorbimento del primo e rigetto del terzo. Per l’effetto, la gravata sentenza va cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, che si pronunzierà sul motivo di appello incidentale non esaminato e liquiderà, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

PQM

Rigetta il ricorso principale. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale.

Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, che si pronunzierà sul motivo di appello incidentale non esaminato e liquiderà, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di R.R., già titolare della impresa individuale EMME LIBRI DI R.R., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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