Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14036 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7086/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO N. 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– controricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1555/2015 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a tre motivi, M.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini in data 7 dicembre 2015, che rigettava – con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado – il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Rimini che, a sua volta, aveva solo parzialmente accolto (nella misura di Euro 643,00, oltre accessori) la domanda risarcitoria avanzata dal medesimo M. per il ristoro dei danni, patrimoniali (alla bicicletta e per spese mediche) e non patrimoniali (alla persona), patiti in conseguenza del sinistro stradale di cui si era reso responsabili G.F., conducente dell’auto assicurata con la Sara Assicurazioni S.p.A.;

che resiste con controricorso la Sara Assicurazioni S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede G.F.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria in data 19 aprile 2017; che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che la memoria del ricorrente è inammissibile in quanto tardivamente depositata rispetto al termine (di non oltre cinque giorni prima dell’adunanza) fissato dall’art. 380-bis c.p.c.;

che, con i primi due mezzi, il ricorrente deduce “omessa/errata valutazione, da parte del giudice di appello, di una prova documentale offerta costituente errore processuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” e ciò in relazione sia alla negata rifusione della spesa per la perizia medica per un importo complessivo di Euro 300,00, sia al danno concernente il “ciclo da corsa”, avendo il giudice di appello ritenuto a tal riguardo satisfattiva la somma di Euro 600,00 corrisposta stragiudizialmente dalla compagnia assicurativa;

che entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono inammissibili, giacchè essi, lungi dall’evidenziare un error in procedendo da parte del giudice di appello, aggrediscono la motivazione della sentenza impugnata in punto di accertamento fattuale ed apprezzamento delle prove – motivazione che è intelligibilmente argomentata, in considerazione di tutti gli elementi istruttori acquisiti in giudizio (cfr. pp. 2/3 sul danno al ciclo da corsa, ove si esclude esser stata fornita la prova “dei danni effettivamente riportati dal mezzo”; p. 3 sulle spese mediche, ove si esclude, del pari, esser stata fornita la prova dell’esborso della spesa per il perito di parte – statuizione giuridicamente corretta, potendo il giudice ricorrere alla liquidazione equitativa delle spese mediche e di ricovero soltanto in caso (che non è quello di specie) di lesioni personali di devastante entità (tra le altre, Cass. n. 712/2010) – e si assume, quanto alle fatture (OMISSIS) e a quella per FKT, la non congruenza rispetto all’evento dannoso) -, senza, peraltro, evidenziare alcun omesso esame di “fatto storico decisivo” (che avrebbe, semmai, consentito una denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5);

che, con il terzo mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., “per non aver il Tribunale posto le spese di giudizio a carico della parte soccombente risultante all’esito finale del giudizio”;

che il motivo – che formula censure congruenti e specifiche soltanto in relazione al capo di sentenza che conferma la disposta compensazione integrale delle spese di primo grado e non veicola alcuna censura, tantomeno specifica, contro la condanna al pagamento delle spese del grado di appello – è infondato;

che, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la compensazione integrale delle spese di primo grado – in quanto effettuata in ragione della “esiguità della sorte residua e sproporzione tra quanto preteso e quanto spettante” all’attore M. e della sua parziale soccombenza in relazione al rigetto della domanda “di risarcimento del danno materiale” – si pone in linea con il principio, consolidato (tra le altre, Cass. n. 3438/2016), per cui la soccombenza reciproca, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., va ravvisata anche nel caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata arficolatin più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento;

che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione delle predette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13 , comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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