Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14036 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14036 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 2197-2008 proposto da:
FEDOZZI E MODENINI S.A.S. 02452740232, in persona del
Sig. MORENO MODENINI già quale agente di AGENZIA DI
VERONA FIERA DI TORO ASSICURAZIONI S.P.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
61, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE
MARIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUARNATI MARIO VITTORIO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

SPERANZA MANUELA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3501/2006 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 29/11/2006, R.G.N. 1739/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

2

udienza del 25/03/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 29.11.2006, il Tribunale di Verona ha
rigettato l’appello proposto dalla Toro Ass.ni s.p.a -Agenzia
di Verona Fiera nei confronti della sentenza del Giudice di
pace di Verona n.6965/2004 di accoglimento dell’opposizione a

della preliminare eccezione di carenza di valida procura alle
liti della società ricorrente per ingiunzione, perchè
sottoscritta da persona priva del relativo potere
rappresentativo. In particolare il Giudice di appello ha
evidenziato: che il “procuratore e domiciliatario” della Toro,
avv. Righetti, aveva dichiarato di agire come da mandato
sottoscritto “dall’agente di zona per Verona Fiera sig. Moreno
Modenini”; che nessuna norma contrattuale legittimava l’agente
di zona ad agire per la mandante Toro Assicurazioni; che
peraltro l’agente di zona risultava essere una s.a.s. tale
“Fedozzi & Modenini”; che neppure vi era prova che il Moreno
Modenini fosse il legale rappresentante della s.a.s. “Fedozzi
& Modenini”; che il mandato alle liti era sottoscritto da
Moreno Modenini, senza spendere alcuna qualifica e quindi
personalmente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
la s.a.s. Fedozzi & Modenini s.a.s.

“in persona di Moreno

Modenini che agisce nel presente giudizio già quale agente di
Agenzia Verona Fiera” formulando quattro motivi.

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ingiunzione proposta da Emanuela Speranza, in considerazione

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte
intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente formula quattro motivi e, in particolare:
1.1.con il primo motivo di ricorso denuncia

conclusivi, che questa Corte dica se il Giudice di appello ha
motivato in palese contraddizione con gli atti e i documenti
di causa prodotti e se era onere di Fedozzi e Modenini s.a.s.
provare la qualità di legale rappresentante per la società in
capo a Modenini Moreno o se, piuttosto, era onere
dell’appellata Speranza Manuela dimostrare che il sign.
Modenini non era legale rappresentante;
1.2. con il secondo motivo di ricorso denuncia erronea
valutazione della documentazione prodotta in giudizio e in
particolare della procura a procedere in giudizio rilasciata
dalla Direzione Generale Toro con lettere 05.02.2003 e
09.02.2004, chiedendo, con il quesito conclusivo, che questa
Corte dica se nella decisione impugnata le citate lettere sono
effettivamente inutili ai fini di autorizzare l’agente di
assicurazione ad agire in giudizio o se l’art. 1903 cod. civ.
consente la piena validità della forma usata per consentire
all’agente in giudizio per il pagamento del premio;
1.3. con il terzo motivo di ricorso denuncia erronea
valutazione e mancato riconoscimento del potere di agire in

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contraddittorietà della sentenza, chiedendo, con due quesiti

giudizio ex art.1903 cod. civ. chiedendo, con il quesito
conclusivo, che questa Corte dica se l’art. 1903 cod. civ.
consenta all’agente di assicurazione, nella specie la Fedozzi
e Modenini s.a.s., quale agente di Toro Verona Fiera di Toro
Assicurazioni s.p.a., di agire in giudizio per il pagamento

medesima agenzia;
1.4. con il quarto motivo di ricorso denuncia omessa
acquisizione del fascicolo di parte del primo grado,
nonostante ne fosse stata fatta espressa richiesta, chiedendo,
con il quesito conclusivo, che questa Corte dica se il giudice
di appello ha violato gli artt. 350, 352, 356 cod. proc. civ.
e 72, 123 e 126 disp. att. cod. proc. civ..
2.

Il

ricorso

è

inammissibile,

per

difetto

di

legittimazione della parte istante in cassazione.
Invero – premesso che, ai fini della legittimazione a
impugnare e, quindi, anche a ricorrere per cassazione, è
necessaria l’assunzione formale della veste di parte primaria
nel precedente grado di giudizio – si osserva che l’odierna
ricorrente non è stata parte del giudizio di merito, posto che
l’appello risulta proposto, come si legge nell’epigrafe della
sentenza impugnata, dalla

“Toro Ass.ni s.p.a. – Agenzia di

Verona Fiera in persona del legale rappresentante pro
tempore”,

dalla

mentre il ricorso per cassazione risulta proposto

“Fedozzi & Modenini, in persona del sig. Moreno

5

dei premi di assicurazione per le polizze sottoscritte dalla

Modenini, che agisce nel presente giudizio già agente di
Agenzia di Verona Fiera di Toro Assicurazioni S.p.A.”.
E’ il caso di osservare che la locuzione

“già”

non può

altrimenti essere intesa che nel suo palese significato
letterale e, cioè, nel senso che la Fedozzi & Modenini è stata

ad oggi,

tale rapporto è cessato; con la conseguenza che la

stessa società agisce in proprio, senza alcuna spendita di
poteri rappresentativi della Toro s.p.a..
Non appare superfluo aggiungere che – per quanto emerge
dalla sentenza di appello (non smentita dai confusi dati
riportati nel presente ricorso per cassazione) – il mandato a
margine del ricorso per ingiunzione proposto a nome della Toro
Assicurazioni s.p.a. venne sottoscritto da Moreno Modenini
personalmente, senza alcuna spendita di poteri rappresentativi
della società Fedozzi & Modenini, odierna ricorrente; di
conseguenza la diversa tesi, patrocinata dal P.G. di udienza
(secondo cui la Fedozzi & Modenini sarebbe ora come “già”
allora agente della Toro) non gioverebbe alla ricorrente, dal
momento che costei non risulta avere agito (neppure in sede
monitoria) quale rappresentante processuale della Toro.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di
legittimità non avendo parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

6

(o, meglio, dichiara di essere stata) agente della Toro e che,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 25 marzo 2013

L’ TENSORE

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