Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14035 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 923-2012 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE TRIFIRO’, PAOLO

ZUCCHINALI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.B.D., T.S., A.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 697/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2011 R.G.N. 476/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 giugno 2011, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta da D.B.D., T.S. e A. D. nei confronti di Trenitalia S.p.A. avente ad oggetto il riconoscimento del loro diritto al superiore inquadramento nel profilo professionale di capo stazione di livello D del CCNL 2003 con decorrenza dal 7.10.2003 ad ogni effetto giuridico ed economico di legge e di contratto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto accertato, alla luce delle riesaminate risultanze istruttorie, lo svolgimento da parte degli interessati di mansioni riconducibili al rivendicato livello di inquadramento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria. Gli intimati non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata pronuncia in ordine all’eccepita circostanza dell’indisponibilità da parte dei lavoratori interessati delle complete conoscenze professionali ed abilitazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di Capo Stazione.

Con il secondo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Società ricorrente imputa alla Corte l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, valendo, a suo dire, le testimonianze ritenute rilevanti dalla Corte stessa a comprovare la natura meramente esecutiva delle mansioni affidate ai lavoratori, essendo svolte secondo un piano prestabilito da altri, con possibilità di intervento degli stessi in base alla maggiore conoscenza delle situazioni contingenti ma in assenza di qualsiasi autonomo potere decisionale.

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. in relazione all’art. 21 del CCNL per il settore delle attività ferroviare stipulato il 16 aprile 2003, è teso a censurare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla riconducibilità delle mansioni assegnate ai lavoratori ai contenuti professionali propri del rivendicato inquadramento nel livello D della classificazione del personale.

Rilevata l’inammissibilità del primo motivo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ivi mancando la specificazione della circostanza qui meramente affermata di aver tempestivamente dedotto in primo grado e riproposto in appello l’allegazione relativa al mancato possesso da parte dei lavoratori delle complete conoscenze professionali e delle abilitazioni necessarie a rivestire il molo di capostazione nonchè della contestazione in ordina all’irrilevanza della documentazione all’uopo depositata dai lavoratori stessi, fatti su cui oggi si lamenta l’omessa motivazione, è a dirsi come il secondo ed il terzo motivo che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultino quantomeno infondati, risolvendosi entrambi ed unitariamente nella riformulazione del giudizio di sussunzione delle mansioni di fatto nella declaratoria contrattuale che caratterizza l’accertamento del diritto al superiore inquadramento rivendicato sulla base di risultanze istruttorie diverse o diversamente considerate dalla Corte territoriale agli effetti di quel giudizio, da questa comunque condotto secondo la corretta metodologia suggerita dalla giurisprudenza di questa Corte sulla base di elementi che, in difetto di indicazione di specifici vizi logici e giuridici, devono ritenersi altrettanto correttamente selezionati e valutati ai predetti fini.

Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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