Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14035 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 07/07/2020), n.14035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16402-2012 proposto da:

FERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale

incorporante, per fusione, della FENICE S.R.L., elett.te dom.ta in

ROMA, alla VIA CELIMONTANA, n. 38, presso lo studio dell’Avv. PAOLO

PANARITI che, unitamente all’Avv. MARIO CALGARO, la rapp. e dif. in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1/29/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

che la FENICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Vicenza avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Vicenza ha provveduto alla ripresa, nei propri confronti, di una maggiore I.V.A. per l’anno di imposta 2001, quale conseguenza della contestata partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti (nella specie, compravendita di alcuni terreni);

che la C.T.P. di Vicenza rigettò il ricorso con sentenza n. 99 del 26.10.2010, avverso la quale la FENICE propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 1/29/12, depositata il 18.1.2012, rigettò il gravame affermando – per quanto in questa sede ancora interessa – (a) la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, versandosi in presenza di una fattispecie in astratto riconducibile ad uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (con conseguente raddoppio del termine – quadriennale per provvedere alla relativa ripresa tributaria), (b) nonchè l’irrilevanza del giudicato penale formatosi sulle condotte sottese all’avviso di accertamento e, infine, (c) la legittimità degli accertamenti condotti dall’Ufficio in relazione all’anno 2001, stante la presenza – in atti – dell’autorizzazione ai verbalizzanti, ad opera del Capo Area Controlli, ad estendere i controlli anche a tale annualità;

che avverso tale sentenza la FERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante per fusione la FENICE S.R.L., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il quarto dei quali scomposto in tre sottocensure; è rimasta intimata l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, in specie, circa l’eccepita insussistenza, in capo agli accertatori, del potere di procedere a verifiche per l’anno di imposta 2001 con conseguente illegittimità degli accertamenti compiuti relativamente a tale annualità – concernendo le indagini le sole annualità 2002 e 2003, mentre l’autorizzazione del Capo Area Controlli ad estendere i controlli all’anno 2001 sarebbe intervenuta solo ex post, in corso di accesso;

che il motivo è, sì come formulato, inammissibile, denunciandosi, con esso, un’insufficienza in diritto della motivazione (relativamente, cioè, alla sussistenza o meno del potere ispettivo in relazione all’annualità 2001), laddove rappresenta principio consolidato quello in virtù del quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass., Sez. 5, 3.10.2018, n. 24035, Rv. 650798-01);

che con il secondo motivo la FERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, cioè, in relazione alla eccepita decadenza dell’Ufficio rispetto alla contestazione di illeciti tributari risalenti al 2001;

che anche tale motivo, per le medesime ragioni esposte in ordine al primo motivo, è infondato, avendo esso ad oggetto non già un “fatto” quanto, piuttosto, una (presunta) insufficienza, in diritto, della motivazione;

che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. posto alla base della propria decisione – di conferma della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato – circostanze (i.e. la simulazione di atti di compravendita “esclusivamente finalizzati a “gonfiare” il prezzo di acquisto della cessione finale, per incrementare il credito I.V.A.” – cfr. ricorso, p. 29, terzultimo cpv.) non oggetto di contestazione ad opera dell’Ufficio e non recepite nell’avviso di accertamento;

che il motivo – da correttamente ricondurre entro l’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è inammissibile giacchè, pur avendo trascritto, in ricorso, uno stralcio (a) dell’avviso di accertamento impugnato (cfr. p. 2) e (b) degli atti negoziali cui la contribuente fa riferimento alla p. 29 del proprio ricorso (cfr. pp. 3 ss.), nonchè avendo indicato (cfr. pp. 3-6) quella che, a proprio modo di vedere, avrebbe dovuto essere la corretta soluzione rispetto a quella – asseritamente – erronea praticata dai giudici di merito, ha tuttavia svolto tale ultima attività difensiva in maniera non autosufficiente, non avendo indicato in ricorso se, quando e come tali argomentazioni furono svolte nei gradi di merito, così precludendo alla Corte, investita della questione, di valutarne la novità o meno (arg, da ultimo, a Cass, Sez. U, 9.1.2020 n. 157, in motivazione). [NDR: testo originale non comprensibile] D‘altra parte, dalla lettura della gravata decisione (nonchè dello stesso ricorso: cfr. p. 2, sub a) emerge che la ricostruzione fattuale sottesa dall’ufficio all’avviso di accertamento impugnato è stata, sin dall’inizio, calibrata su un fenomeno di interposizione reale e, quindi, sulla simulazione soggettiva degli atti oggetto di ripresa;

che con il quarto motivo, ancora, la FERGIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. a), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, nonchè la motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, in relazione alla natura della condotta – asseritamente illecita – ascritta alla FENICE;

che il motivo è, sì come formulato, inammissibile.

che in tema di ricorso per cassazione è, infatti, inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (così, da ultimo, Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01); che restano in conseguenza assorbiti il quinto ed il sesto motivo di ricorso (con i quali parte ricorrente invoca, rispettivamente, l’annullamento delle sanzioni irrogate nei propri confronti, quale conseguenza dell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, nonchè la riforma della decisione di secondo grado, nella parte relativa alla condanna alle spese, quale conseguenza dell’accoglimento del presente ricorso);

che il ricorso va, in definitiva, rigettato, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità, per essere rimasta l’AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e, dunque, per non avere svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 10 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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