Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14035 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6031/2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 21, presso lo studio dell’avvocato ETTORE SABETTA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso

lo studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI, che la rappresenta e

difende;

T.P., D.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ENRICO DI SAN MARTINO VALPERGA, 52/54, presso lo studio

dell’avvocato CARLO RATTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

MUTUELLES DU MANS ITALIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1463/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, G.R. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 3 marzo 2015, che – per quanto ancora rileva in questa sede -, in accoglimento del gravame interposto da D.C. e T.P. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città (la quale, in relazione al sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), aveva accertato la responsabilità concorrente, al 50%, dei predetti appellanti e di esso G. per i danni rispettivamente patiti a seguito della collisione tra il furgone condotto dal D., e di proprietà della T. e il motociclo condotto da esso G.), riconosceva l’esclusiva responsabilità del medesimo G. nella causazione del sinistro e lo condannava al risarcimento dell’intero danno subito dagli appellanti;

che resistono con controricorso D.C. e T.P., congiuntamente, nonchè la Generali Italia S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S.; non ha svolto attività difensiva in questa sede la Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente e la Generali S.p.A. hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il controricorso della Generali S.p.A., quale impresa designata per il F.G.S.V., è da reputarsi inammissibile in assenza di qualsiasi allegazione, nello stesso predetto atto (non surrogabile con la eventuale documentazione, neppure richiamata dal medesimo controricorso), circa la propria legittimazione a contraddire nel presente giudizio di legittimità, essendo la sentenza di appello pronunciata nei confronti della Ina Assitalia S.p.A. – cui il ricorso stesso risulta notificato – quale soggetto che, come tale (in assenza, per l’appunto, di idonee e conferenti allegazioni), è da ritenersi diverso dall’attuale controricorrente;

che, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle risultanze probatorie (accertamenti compiuti dalla polizia municipale e testimonianze) in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, segnatamente, quanto alla “valutazione della velocità dei mezzi coinvolti”;

che il motivo è inammissibile, giacchè – dovendosi escludere che il giudice di appello non abbia esaminato il fatto storico decisivo ai fini della affermazione di responsabilità nel sinistro per cui è causa, ossia la velocità dei mezzi in esso coinvolti (cfr. p. 2 della sentenza impugnata, dove si evidenziano, tra le altre, anche le circostanze della tracce di frenata del furgone e della presenza di una pecora sulla sede stradale) – le doglianze sono orientate essenzialmente a denunciare una carente e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie (che, invero, la Corte territoriale ha espressamente tenuto in considerazione) e, dunque, un profilo che, di per sè, non viene ad integrare il vizio di omesso esame di “fatto storico” veicolabile ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014);

che, con il secondo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 140, 141 e 149, per aver la Corte territoriale erroneamente mancato di considerare che, al fine di escludere la responsabilità del D., non era sufficiente il rispetto da parte sua del limite di velocità, essendo tenuta a verificare anche la correttezza di guida del medesimo conducente;

che il motivo è inammissibile, giacchè esso impernia la critica sul giudizio di fatto, di pertinenza esclusiva del giudice di merito, concernente l’accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti e, quindi, il superamento della presunzione di cui dell’art. 2054 c.c., comma 2 (tra le altre, Cass. n. 15434/2004);

che, peraltro, il ricorrente non solo manca di veicolare idonea e congruente denuncia ai sensi del vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma, comunque e in via assorbente, neppure coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che è incentrata sulla rilevanza dirimente della condotta imprevedibile e repentina del G. nel frapporsi come ostacolo improvviso per il D. alla guida del furgone;

che la memoria depositata successivamente dal ricorrente ribadisce, nella sostanza, le critiche già veicolate con il ricorso e sopra scrutinate, non potendo, comunque, integrarne o emendarne il contenuto, risultando in parte qua inammissibile;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti D. e T., come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede; mentre, non possono essere liquidate le spese in favore della Generali Italia S.p.A., quale impresa designata per il F.G.S.V., in ragione della inammissibilità della sua costituzione per difetto di legittimazione a resistere all’impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti D. e T., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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