Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14034 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRUA Giuliana – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1910/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

ESSEPI IMPIANTI DI SPADA FRANCESCO & PELLEGRINO CLAUDIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di avviso con il quale l’Ufficio IVA di Cuneo rettificava la dichiarazione Iva per il 1995 della Essepi Impianti s.n.c. di Spada Francesco e Pellegrino Claudio, sul rilievo che la predetta società avrebbe indebitamente portato in detrazione l’imposta relativa a tre fatture emesse da Tecno Impianti Industriali di Giraudo Giovanni Battista, ma inerenti ad operazioni in realtà inesistenti che la società assumeva eseguite dalla ditta individuale GF Impianti di Giraudo Fabrizio, la società proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di quella città, che rigettava l’impugnazione ritenendo che gli accertamenti espletati dalla G.d.F. nell’ambito delle indagini penali svolte a carico di Giraudo Fabrizio avrebbero dimostrato la fittizietà delle operazioni contestate.

La contribuente appellava la decisione e la C.T.R. del Piemonte con sentenza n. 28/24/04, depositata in data 25.11.2004 e non notificata, accoglieva il gravame ed annullava l’atto impugnato ritenendo viceversa non dimostrata dall’Ufficio l’inesistenza delle operazioni in questione.

Per la cassazione della sentenza di appello proponevano ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo.

Nessuna attività difensiva svolgeva nell’attuale fase la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Rileva questa Suprema Corte doversi preliminarmente dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del Ministero in quanto privo della necessaria legittimazione ad impugnare la sentenza di secondo grado perchè soggetto rimasto estraneo al giudizio di appello (ex plurimis. v. Cass. 23.4.2010, n. 9794).

2 – Con l’unico motivo articolato deduce l’Agenzia dell’Entrate il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 54 e 55, e art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando in particolare che, diversamente da quanto affermato in sentenza dal giudice di merito, la legge sull’Iva “pone a carico del contribuente e non già dell’Amministrazione Finanziaria, a fronte di una contestazione che investa l’indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti, l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione” Il ricorso è fondato.

Secondo i principi generali in materia di onere della prova, l’esistenza delle operazioni in relazione alle quali il contribuente assuma di aver versato l’Iva, invocando il diritto alla relativa detrazione, deve essere provata da chi intenda esercitare quel diritto, ma a tal fine è sufficiente il possesso della fattura emessa dal soggetto che ha eseguito la prestazione, regolarmente annotata nell’apposito registro tenuto dal beneficiario della stessa.

Ed infatti secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “La deducibitità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, postula che il contribuente sia in possesso delle relative fatture, le annoti nell’apposito registro (art. 25), e conservi le une e l’altro, gravando su esso contribuente l’onere di produrre la documentazione contabile legittimante la detrazione (Cass. 21.12.2005, n. 28333; cfr. Cass. 12.12.2005, n. 27341,che afferma: “In tema di Iva, la fattura è documento idoneo a documentare un costo dell’impresa, come si evince chiaramente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l’altro l’indicazione dell’oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale. Pertanto, nella ipotesi di fatture che l’amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’amministrazione, che adduce la falsità del documento e quindi l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere”; ed ancora Cass. 23.9.2005 n. 18710).

Il principio di cui innanzi risulta anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità affermandosi, in maniera assolutamente condivisibile che: “In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro”. Così che, ad esempio, quando il predetto soggetto non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime. Nè la denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (in tal senso v. Cass. 27.1.2010, n. 1650; cfr.

16.9.2003 n. 13605; 3.5.2002, n. 6341).

Alla stregua della copiosa giurisprudenza innanzi richiamata, è dunque solo quando il contribuente sia in grado di produrre fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, che si ribalta su di essa l’onere di provare che le operazioni sottostanti in realtà non sono state mai poste in essere, ed allo stesso tempo è solo se l’amministrazione fornisca validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, che passerà nuovamente sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (v. Cass. 21.4.2010, n. 9476; 11.6.2008, n. 15395; 19.10.2007, n. 21953; 12.12.2005, n. 27341).

Così riassunta e sistematizzata la giurisprudenza in materia, nel caso di specie il giudice di merito ha accolto il ricorso della contribuente addebitando all’Ufficio di non aver fornito elementi sufficienti a far desumere “con tranquillante certezza la prova della inesistenza delle prestazioni fatturate”, in tal modo trascurando di considerare che prima ancora di porsi interrogativi al riguardo avrebbe dovuto esso giudice rilevare l’inidoneità delle fatture contestate, a costituire valida prova delle prestazioni fatturate, per la dichiarata difformità del soggetto emittente rispetto a quello che, secondo l’assunto della contribuente, avrebbe eseguito le prestazioni. In proposito è dalla stessa sentenza impugnata che emerge infatti pacificamente la non conformità al vero dei contenuti delle fatture, risultando dai tre documenti che le prestazioni fatturate sarebbero state eseguite dalla Tecno Impianti Industriali di Giraudo Giovanni Battista, mentre la stessa Essepi Impianti aveva dichiarato di aver avuto rapporti con Giraudo Fabrizio, titolare della ditta individuale GF Impianti, che avrebbe pertanto abusivamente emesso le fatture.

Avendo pertanto il giudice del gravame deciso la controversia sulla base di un’erronea applicazione delle norme di diritto vigenti in materia, e in particolare delle norme in tema di onere probatorio con riferimento alla deducibilità dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto innanzi ribadito, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, accoglie quello dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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