Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14034 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26675-2011 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERRROVIE DELLO STATO

S.P.A. – Società di Trasporti e Servizi) P.I. (OMISSIS),

TRENITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio Legale GERARDO VESCI

&

PARTNERS rappresentate e difese dall’avvocato GERARDO VESCI, che

le rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

N.A., C.f. (OMISSIS), P.V. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

TRIESTE, 169/B, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA NANGANO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA

CLEMENTE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3527/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2011 R.G.N. 2288/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato FAVIT SALVATORE per delega Avvocato VESCI

GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 maggio 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da P.V. e N.A. nei confronti di Rete Ferroviaria S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) e Trenitalia S.p.A., avente ad oggetto la condanna in solido delle due Società al pagamento dell’importo conseguente al riconosciuto diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, percepita per essere cessati dal servizio nel giugno 2000, per l’incidenza nella base di computo del premio di esercizio.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto computabile il detto premio ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita in ragione dell’applicabilità, a far data dal 1.1.1996, dell’art. 2120 c.c. nel testo risultante dalla L. n. 297 del 1982, art. 1 e dell’assenza di clausole collettive, richiamate dall’art. 117, comma 3 del CCNL 1996/1999, che ne sancissero l’esclusione dalla base di computo della predetta indennità, quale determinata alla stregua della richiamata norma.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono le Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 829 del 1973, art. 14 nonchè dell’art. 12 preleggi, la Società ricorrente lamenta l’erroneità del riferimento operato dalla Corte territoriale, ai fini dell’individuazione della base di computo dell’indennità di buonuscita spettante ai ferrovieri, ad un regime normativo diverso da quello da ritenersi vigente pur dopo la privatizzazione dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ai sensi del disposto dell’art. 96, comma 3 del CCNL 1990/1992 secondo cui ai fini della determinazione delle competenze di fine rapporto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L. n. 829 del 1973 ed in particolare l’art. 14 che con riguardo all’indennità di buonuscita, fa riferimento al valore dell’ultimo stipendio effettivamente goduto all’atto del collocamento a riposo.

Il motivo risulta palesemente infondato, avendo la Corte territoriale, in relazione alla data di cessazione del rapporto dei lavoratori interessati caduta nell’anno 2001, correttamente fatto riferimento all’art. 117, comma 3, del CCNL di settore 1996/1999, che sancisce, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, l’applicabilità dell’art. 2120 c.c. nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, ammettendo, così, in difetto di previsioni collettive in senso contrario, l’inclusione nella relativa base di computo del premio di esercizio, in conformità alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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