Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14034 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2075/2016 proposto da:

COOPERATIVA COSTRUTTORI COOPCOSTRUTTORI S.C.A.R.L. IN AMMINISTRAZIONE

STRORDINARIA ex D.Lgs. n. 270 del 1999, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

SCARCIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

– controricorrente –

contro

CO.PRO.B. COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI SOCIETA’ COOPERATIVA

AGRICOLA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1517/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con un unico articolato motivo, la Cooperativa Costruttori – Coopcostruttori S.c.a.r.l. in amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270 del 1999, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, in data 15 settembre 2015, che rigettava l’appello dalla medesima società proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, avanzata da Italia Zuccheri S.p.A. (successivamente, CO.PROB.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli soc. agricola), emesso in favore della anzidetta Coopcostruttori S.c.a.r.l. per la somma di Euro 307.226,40, oltre accessori, e condannato Italia Zuccheri S.p.A. al pagamento in favore della chiamata in causa International Factors Italia-Ifitalia S.p.A. della medesima somma portata dal decreto opposto e ciò in ragione della cessione a quest’ultima S.p.A. dei crediti vantati dalla S.c.a.r.l. verso Italia Zuccheri avvenuta in esecuzione del contratto di factoring perfezionatosi in data 17 settembre 2003 tra la medesima S.c.a.r.l. e Ifitalia, ossia prima della dichiarazione di risoluzione di tale contratto da parte dei Commissari straordinari della S.c.a.r.l. ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50;

che resiste con controricorso Ifitalia S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede CO.PROB.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli soc. agricola;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in cameRa di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico articolato motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1703, 1709, 1719 e 1720 c.c., per aver la Corte territoriale “erroneamente ritenuto che il rapporto contrattuale intercorso nella specie tra la Coopcostruttori in bonis e la Ifitalia sarebbe un contratto di factoring con causa vendendi e non un mandato all’incasso”, a ciò giungendo tramite una censurabile interpretazione delle pattuizioni contrattuali, siccome in violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e “basata su una motivazione illogica e incongrua, tale da non consentire neppure il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione”;

che il motivo, in tutta la sua articolazione, è inammissibile;

che, infatti, con esso, lungi dal prospettarsi errori giuridici nell’applicazione dei criteri di esegesi negoziale (mancando la ricorrente di porre in rilievo il concreto quomodo della loro asserita erronea applicazione rispetto al tenore delle regulae iuris che i criteri stessi prescrivono, alla stregua dell’interpretazione fornitane da questa Corte), vengono veicolate critiche alla ricostruzione della volontà delle parti negoziali consacrata nelle pattuizioni contrattuali, ossia a quell’accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, che necessariamente precede l’opera di qualificazione del contratto;

che tale accertamento fattuale, nel vigente regime dei vizi denunciabile con il ricorso per cassazione (applicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità), è censurabile – là dove la motivazione del giudice del merito non sia “apparente” (come, in tutta evidenza, nella specie, risultando affatto intelligibile e più che adeguato l’apparato argomentativo che sorregge la decisione: tra le altre, Cass., S.U. n. 8053/2014) – soltanto per omesso esame di “fatto storico decisivo” (Cass. n. 14355/2016): profilo, questo, che non solo non risulta specificamente e idoneamente prospettato, ma che, in ogni caso, neppure è riscontrabile nella sentenza impugnata, la quale fa mostra di considerare tutti gli elementi rilevanti nella ricostruzione della volontà contrattuale e dalla stessa appellante (attuale ricorrente) evidenziati (cfr., tra l’altro, pp. 4, 6 e 7 della sentenza di appello);

che, invero, le doglianze (come anche ribadite con la successiva memoria, la quale, in ogni caso, non può essere integrativa o emendativa dell’atto di impugnazione) sono orientate, nella sostanza, a veicolare una diversa lettura delle volontà contrattuale rispetto a quella, plausibilmente, effettuata dal giudice di merito e a sostituirsi ad esso anche nella conseguente opera di qualificazione giuridica del contratto inter partes doglianze che, dunque, come tali, non sarebbero state scrutinabili neppure sotto il previgente regime dell’abrogato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 2465/2015);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese in favore della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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