Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14034 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14034 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: UCCELLA FULVIO

fallimentare

SENTENZA
Improcedibilità

sul ricorso 19457-2009 proposto da:
NUMA

GRAZIANO

NMUGZN71C21F1580,

dell’appello

elettivamente

Data pubblicazione: 04/06/2013

R.G.N. 19457/2009

domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, cron..,/

(4 0(7

presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO,
Rep.

rappresentato e difeso dall’avvocato SAITTA GIUSEPPE
Cd. 20/03/2013

giusta delega in atti;
PU

– ricorrente –

2013
655

contro

GENOVESE FRANCESCO, ASSICURAZIONI AXA S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 558/2008 della CORTE D’APPELLO

1

di

MESSINA,

depositata

il

30/10/2008,

R.G.N.

807/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto;

2

udito l’Avvocato MASSIMO MELLARO per delega;

Svolgimento del processo

Il G.O.A. di Messina il 9 giugno 2004 dichiarava cessata la
materia del contendere, relativa a risarcimento danni, subiti
da Numa Graziano,in quanto tra la Compagnia Assicuratrice
Allsecures, con cui era assicurato il furgone, condotto da

il Numa era intervenuta una transazione con il pagamento da
parte della Compagnia di lire 103.000.000 per danni riportati
dal Numa a seguito del sinistro verificatosi il 9 marzo 1992 e
di cui all’atto di citazione del 29 dicembre 1993, consistenti
in gravi lesioni personali con postumi permanenti.
Su gravame della Curatela della Angela, costituitasi in primo
grado, atteso il fallimento della Cooperativa, la Corte di
appello di Messina il 30 ottobre 2008 dichiarava improcedibile
l’azione intentata dal Numa contro la Curatela stante la
attrahendi

vis

delle norme concorsuali e condannava il Numa alle

spese dei due gradi di giudizio.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il
Numa, affidandosi a due motivi.
L’intimata Curatela non ha svolto attività difensiva.
All’ udienza dell’ 11 luglio 2011 il Collegio disponeva l

,

integrazione del contraddittorio nei confronti della Compagnia
Allsecures ed in quella occasione il ricorrente ha depositato
memoria.
L’ incombente risulta espletato.

3

Cingotta Giovanni e di proprietà della soc.coop.Angela s.r.1 e

Motivi della decisione

1.-La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della
decisione di primo grado, ha dichiarato improcedibile l’azione
intrapresa contro la curatela appellante dall’ originario
attore Numa, rimasto infortunato a seguito di incidente con un

trasferita automaticamente la legittimazione processuale, non
occorrendo una seconda autorizzazione del giudice per procedere
alla chiamata in causa della curatela.

upg
Ad avviso del giudice dell’ appello la domanda (121 potevainon
poteva essere proseguita nei confronti della società fallita,
ma doveva proseguire avanti al tribunale che aveva dichiarato
il fallimento, perché era una domanda di condanna.
La decisione del Tribunale, che aveva dichiarata cessata la
materia del contendere, perché
l’ assicurazione aveva pagato la somma di lire 103 milioni all’
attore, ma aveva condannato la curatela a pagare al Numa le
spese processuali, non era corretta perché stante la
attrahendi concursus,

il

vis

Giudice non poteva far seguire la

condanna alle spese processuali della curatela, che anzi,
stante la correttezza delle prospettazioni, avrebbe avuto
titolo ad ottenerle dalla controparte, in base al principio
della soccombenza virtuale ( p.6-7 sentenza impugnata ).
2.-Avverso siffatta decisione il Numa con il
(violazione e falsa applicazione dell’

primo motivo

art.92 c.p.c. in

realzione all’art.122 dello stesso codice-art.360 n.3 c.p.c.)

4

furgone di proprietà della cooperativa Angela alla quale si era

afferma che egli ” in buona sostanza non ha proposto alcuna
domanda nei confronti della curatela ( evocata nel giudizio..
solo ai fini dell’ integrità del contraddittorio), con la
conseguenza che la Corte di Messina si è ” virtualmente”
pronunciata su un’ istanza mai formulata, dichiarandola

decisoria ha ritenuto di dovere regolamentare le spese
processuali” ( p.8 ricorso ).
Alla illustrazione della doglianza viene formulato il seguente
quesito di diritto :
“Dica la Corte di cassazione Ecc.ma se sia consentito al
giudice di esaminare una domanda non proposta nei confronti di
una parte del processo e, in base al risultato virtuale
scaturente da detto esame ( in ipotesi di pronuncia di
cessazione della materia del contendere) se sia consentito di
procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio
ponendo le stesse a carico della parte ritenuta soccombente”
In merito a questa censura il Collegio osserva che essa è
inammissibile, per il semplice motivo che essa denuncia una
violazione tra il chiesto e il pronunciato e come tale essa
poteva essere fatta valere esclusivamente a norma dell’ art.360
n.4 c.p.c.e non come, nella specie, sotto falsa applicazione
delle norme di diritto ( Cass.n.9259/02 ).
3.-Con il

secondo motivo (

violazione e falsa applicazione

dell’ art.23 della legge n.990/69 e

5

improcedibile e sulla base di tale astratta valutazione

dell’ art.102 c.p.c. in rapporto agli artt.24, 93e 98 segg.del
R.D. 16 marzo 1942 n.267-art.360 n.3 c.p.c.) il Numa censura la
sentenza impugnata laddove ha dichiarato la improcedibilità
perché il giudizio dovrebbe proseguire avanti al giudice
fallimentare.

disconosciuto la natura di norma processuale speciale ( e
dunque prevalente) dell’ art.29 della citata legge, che
determina una situazione di litisconsorzio processuale
inscindibile, per cui non avrebbe potuto procedere alla ”
scissione” del giudizio, con relativa introduzione nel
procedimento di esecuzione collettiva di elementi di
appesantimento certamente non coerenti né con la natura della
controversia né con il rito fallimentare ( p.11-12 ricorso ).
Ad illustrazione del motivo viene formulato il seguente quesito
di diritto:
“Dica la Corte di Cassazione Ecc.ma se nel caso di
responsabilità da incidente stradale nel quale sia stato
convenuto in giudizio 1′ assicuratore, 1′ ipotesi di
litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo
assicurato di cui all’ art.23 della legge n.990 del 1969 sia
perdurante anche nell’ ipotesi di intervenuto fallimento nelle
more del processo del proprietario suddetto e se, considerate
anche la natura di norma processuale speciale della indicata
disposizione e 1′ inscindibilità del rapporto processuale, il
giudizio debba svolgersi nel contraddittorio con l’assicuratore

6

Infatti, il giudice dell’ appello, a suo avviso, avrebbe

( non avente diritto a rivalsa nei confronti del fallimento )
con la forma del rito fallimentare ovvero con 11 rito
ordinario”.
Il motivo, sebbene non del tutto corretto nel quesito, va
disatteso.

virtù del quale in riferimento ad una domanda costitutiva o di
condanna ogni credito verso il fallito deve essere accertato
nella sede concorsuale e cioè dinanzi al giudice delegato, per
cui il giudizio non può essere proseguito avanti al giudice
ordinario ( Cass.n.10414/05; Cass.n.3520/03; Cass.n.27679/08 ).

Ne consegue, conclusivamente che il ricorso va respinto, ma
nulla disposto per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo
2013.

Di vero, va affermato e ribadito il principio di diritto, in

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