Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14033 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE SANTA LUCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7 presso lo

studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 19/04/2005 che aveva, respingendo l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della Fondazione Santa Lucia s.r.l. avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso Iva per gli anni dal 1997 e 1999.

La CTR aveva ritenuto che la contribuente benchè operasse in regime di esenzione di imposta potesse chiedere il rimborso dell’iva sugli acquisti.

La ricorrente Agenzia pone a fondamento del ricorso tre motivi basati sulla violazione di legge. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’oggetto sostanziale della controversia (terzo motivo) concerne la questione se la società contribuente che opera in campo sanitario, e perciò in esenzione dell’imposta, possa chiedere il rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti al fornitore (e da questo versata all’Erario) e che non può riversare sugli utenti i propri servizi, proprio perchè esenti.

La questione può essere decisa in base alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. n. 20752/2008,Cass. n. 11117/2008, Cass. 9107/2009)). In particolare le SS.UU. hanno preso “atto della affermazione della Corte Europea (Ord. del 6 luglio 2006, cause riunite C – 18/05 e C – 155/05) secondo cui la prima parte dell’art. 13, parte B, lett. e), della 6A Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto- base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione.” Questa Corte (Cass. n. 9107/2009) ha, altresì, evidenziato che la soluzione favorevole al rimborso si fonda su un’ambiguità linguistica della versione italiana della sesta direttiva, là dove l’ipotesi di esenzione viene riferita alla fornitura di beni “destinati esclusivamente ad un’attività esentata …”.

“Tale espressione potrebbe essere interpretata come indicante la destinazione del bene al momento del suo acquisto, e non la sua successiva rivendita.” Osserva però la Corte che “il testo francese della direttiva…fa riferimento ai beni che erano già stati inseriti nell’esercizio di attività esenti, per cui l’esenzione prevista dall’art. 13, lett. b), c) è, quindi, solo la successiva cessione dei beni stessi … Nel caso di specie appare, quindi, decisivo il riferimento ad altre versioni, quale quella tedesca, nella quale si parla di “fornitura di beni che furono impiegati …

esclusivamente per un’attività esente” …, e a quella inglese, “cessione di beni usati interamente per un’attività esente”) …. La Corte trova “un’ulteriore conferma dal testo della direttiva 2006/112, la quale ha la funzione di raccogliere in un testo unico i diversi testi comunitari in materia di i.v.a. (cd. “VAT package”), e le cui disposizioni, come precisato nel terzo “considerando”, devono ritenersi di contenuto interpretativo e non innovativo di quelle corrispondenti nelle previgenti fonti, salvo nei casi in cui l’intento modificativo emerga in modo esaustivo dal nuovo testo. In particolare, l’art. 136, lett. a), dispone che gli Stati membri esentano “le cessioni di beni già destinati esclusivamente ad un’attività esente …”. Tale espressione, mentre elimina l’ambiguità della versione italiana dell’art. 13, lett. b, c) della sesta direttiva, non fa che adeguarsi alle altre versioni linguistiche di tale articolo, nel senso che l’esenzione riguarda soltanto la successiva cessione di beni che erano stati già inseriti dall’impresa nell’esercizio di attività esenti.” Questa Corte, non essendo state addotte valide ragioni contrarie, intende dar seguito al superiore orientamento onde il motivo è fondato e deve essere pertanto accolto. L’accoglimento nel merito del ricorso dell’Agenzia per (manifesta) fondatezza, consente di ritenere assorbiti il primo e secondo motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 1 e art. 18 e dell’art. 2033 c.c. dovendosi individuare il legittimato a chiedere il rimborso dell’iva nel cedente.

Invero la questione della decadenza relativa alle sole annate sino al 1998 (motivo primo) – apparentemente preliminare – non avrebbe esonerato, anche ove accolta, il collegio dall’esaminare le censure relative alla debenza del rimborso per il 1999, laddove una soluzione negativa sul diritto al rimborso(come nel caso in esame) assorbe interamente la questione della decadenza, con conseguenti evidenti ricadute sulla economicità della decisione in applicazione dei principi della ragionevole durata del processo; per quanto concerne la questione della legittimazione attiva (esaminata già favorevolmente dalle SS.UU., sopra citate in relazione alla categoria, come nel caso in esame, del cessionario che opera nell’esercizio di una professione o impresa) la inesistenza di un diritto al rimborso – delibato in termini sostanziali di manifesta fondatezza – esclude ogni necessità del suo esame. Ne deriva che il ricorso va accolto, assorbiti il primo e secondo motivo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio e, poichè non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa interamente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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