Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14033 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. I, 10/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 10/06/2010), n.14033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25268/2007 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

RESTUCCIA Patrizia, CARROZZA PAOLO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 96/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di TORINO

del 30/05/06, depositato il 17/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che R.F., con ricorso del 1 ottobre 2007, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 17 luglio 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del R. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni patrimoniali non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione, comprensiva di rivalutazione ed interessi, respingendo il ricorso nel resto; che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 31 gennaio 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) il R. si era insinuato al passivo del Fallimento della s.p.a. Morwen – dichiarato dal Tribunale di La Spezia con sentenza in data 21 marzo 1986 – per un credito di lavoro;

b) la procedura fallimentare si era chiusa con il deposito del piano di riparto finale e con il pagamento dei creditori in data 1 giugno 2006;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata della procedura in tredici anni, tenuto conto del numero delle domande di insinuazione al passivo, del relativo contenzioso, delle azioni promosse per il recupero dei crediti e della consistenza dell’attività liquidatoria; b) ha liquidato equitativamente, a titolo dì equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 2.000,00, in considerazione dell’esiguità del credito e della modesta capienza del patrimonio; c) ha respinto la domanda per l’indennizzo del danno patrimoniale, perchè non provato e privo del nesso di causalità con la durata irragionevole del processo;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura, il ricorrente principali denunciano come illegittimi: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e non rapportato alla durata dell’intera procedura; b) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto; c) il mancato riconoscimento dell’equa riparazione per il danno patrimoniale, censurato segnatamente per vizi della motivazione ;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata in riferimento all’entità dell’indennizzo liquidato, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito è segnato dal rispetto della CEDU, per come essa vive nelle decisioni della Corte EDU concernenti casi simili a quelli portati all’esame del Giudice nazionale, il quale deve tener conto dei criteri al riguardo applicati da detta Corte (che liquida circa mille euro d’indennizzo per ogni anno preso in considerazione), ma nondimeno conserva un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate dalla stessa Corte, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, purchè provveda a motivare adeguatamente le ragioni di tale eventuale scostamento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24356 del 2006);

che in particolare, sempre in riferimento alla censura sub a), i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, ancora in riferimento alla censura sub a), è manifestamente infondato il profilo relativo al mancato riconoscimento dell’indennizzo rapportato alla durata dell’intera procedura, essendo al riguardo sufficiente richiamare il contrario costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 10415 del 2009);

che la censura sub b) – anche a prescindere da consistenti ragioni di inammissibilità – è comunque manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenutò che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000,00 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che la censura sub c) è manifestamente infondata, perchè la reiezione della domanda di indennizzo per il lamentato danno patrimoniale è adeguatamente motivata, mentre il motivo di censura risulta, oltrechè generico, anche privo di puntuali riferimenti alla lamentata contraddittorietà della motivazione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, deve essere equitativamente stabilito in Euro 12.250,00 (Euro 2.250,00 per i primi tre anni di irragionevole durata, Euro 10.000,00 per gli ulteriori dieci anni), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione, somma capitale peraltro non rivalutabile (cfr. le sentenze nn. 8712 del 2006, 2248 del 2007);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà, in ragione del parziale accoglimento del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia a pagare al ricorrente, la somma di Euro 12.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spesse del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

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