Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14033 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 07/07/2020), n.14033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27544/2014 R.G. proposto da:

NIDAR GREEN SAS di D.F. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv. VINCENZO BASSI e dall’Avv. CARLA DI LELLO, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 62;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 483/10/14, depositata

l’8 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Come risulta dagli atti, la contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IVA per l’anno di imposta 2003 – con il quale era stato contestato alla società contribuente l’utilizzo del regime di sospensione di imposta per acquisti intracomunitari senza pagamento di imposta, con superamento del plafond disponibile deducendo che la violazione scaturiva da un errore formale commesso in sede di dichiarazione;

che la CTP di Chieti ha accolto il ricorso e la CTR dell’Abruzzo, con sentenza in data 8 maggio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente è tenuto ad assolvere l’IVA per le operazioni compiute in splafonamento;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi, resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di porre a base del proprio ragionamento il fatto che gli acquisti oggetto dell’avviso di accertamento siano acquisti intracomunitari e non cessioni interne; parte ricorrente ritiene che tale circostanza abbia rilievo con riferimento alla natura formale e non sostanziale della mancata annotazione nel registro delle fatture emesse e dell’irregolare annotazione sul registro acquisti;

che con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41 per avere la sentenza impugnata ritenuto decisiva la circostanza della violazione formale degli adempimenti di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 46,47; deduce parte ricorrente che gli errori formali commessi nella registrazione delle fatture non precludono l’applicabilità del regime di non imponibilità; deduce il ricorrente come, a termini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 3, artt. 23 e 25 pro tempore vigente, le fatture relative agli acquisti intracomunitari vanno numerate e annotate nei registri IVA, ma le cui omissioni non possono comportare la perdita della natura di operazione non imponibile;

che preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la circostanza che il ricorrente ha allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 15 settembre 2014 (circostanza in relazione alla quale il controricorrente non ha addotto ulteriori circostanze in fatto), senza produrre la sentenza corredata della relata di notificazione, precludendo a questa Corte di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione in assenza della verifica del dies a quo;

che questa Corte è ferma nel ritenere che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (Cass., Sez. VI, 22 luglio 2019, n. 19695; Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21386; Cass., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13751);

che, diversamente, potrebbe ritenersi procedibile il ricorso- pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione – ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass., Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 11386), circostanza che va esclusa nel caso di specie, essendo stata la sentenza depositata in data 8.05.2014 e il ricoroso proposto in data 12.11.2014;

che, in ogni caso, la sentenza non è stata prodotta dal controricorrente;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;

che si osserva, in ogni caso, come i due motivi di ricorso si rivelerebbero inammissibili, il primo quanto alla sua formulazione, per non avere il ricorrente formulato il giudizio di decisività ai fini del giudizio della circostanza asseritamente omessa dal giudice di appello (l’avere la contribuente effettuato acquisti intracomunitari e non cessioni interne, nonchè la rilevanza di tale fatto sulla mancata annotazione nel registro delle fatture emesse al fine di qualificare l’irregolare annotazione sul registro acquisti come un errore formale), il secondo in quanto estraneo alla ratio decidendi attinente agli acquisti intracomunitari in regime di splafonamento;

che le spese sono regolate dalla soccombenza con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso, condanna NIDAR GREEN SAS di D.F. al pagamento delle spese processuali in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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