Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14033 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.06/06/2017),  n. 14033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12907/2015 proposto da:

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO,

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO CANTILLO, MICHELE USANTI,

in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed in forza di

Delib. Presidenziale di conferimento incarico 30 aprile 2015, n.

604/D;

– ricorrente –

contro

P.F., GE.H.L. GESTIONE FISCALITA’ LOCALE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9957/45/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 13/11/2014 e depositata il

14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO

NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 9957/45/14, depositata il 14 novembre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (di seguito Consorzio) nei confronti del sig. P.F., nel contraddittorio anche con GE.FI.L. S.p.A., avverso la decisione della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni dal 2006 al 2010.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Gli intimati P.F. e GE.FI.L. S.p.A. non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione, nella parte in cui il giudice tributario di appello, con riferimento alla lamentata, dal contribuente, mancata indicazione della fonte normativa del potere impositivo del Consorzio, pur rilevando che la medesima risultava dagli avvisi bonari depositati in atti dall’ente, ha ritenuto di non poterne tenere conto in assenza di prova delle notifica degli avvisi bonari di pagamento, spediti per posta ordinaria; ciò sebbene nei motivi di impugnazione il contribuente non avesse dedotto l’omessa notifica degli anzidetti avvisi bonari.

Con riferimento alla medesima circostanza il Consorzio ricorrente denuncia, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la CTR ha ritenuto di svolgere un’indagine di fatto in punto di notifica degli avvisi di pagamento prodromici all’ingiunzione, che avrebbe dovuto considerare pacificamente sussistente, in difetto di specifica contestazione sul punto.

Infine, con il terzo motivo, il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove ha ritenuto che solo con il ricorso in appello fosse stata affermata dal Consorzio l’esistenza di avvisi bonari che avessero preceduto la notifica dell’ingiunzione di pagamento, con ciò introducendo un fatto nuovo oggetto d’indagine, cui osta il divieto di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, senza avvedersi che la stessa ingiunzione fiscale conteneva puntuale elencazione del numero di ciascun avviso bonario e degli importi rispettivamente dovuti per ciascun anno d’imposta.

I motivi possono essere congiuntamente esaminati, perchè tra loro connessi.

La CTR ha confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, senza entrare nel merito della pretesa impositiva, sul presupposto che gli avvisi bonari, che avrebbero dovuto integrare, sotto il profilo motivazionale, l’ingiunzione fiscale impugnata dal contribuente, non fossero stati ritualmente notificati e che della loro esistenza si era data notizia da parte dell’ente impositore solo con l’atto d’appello.

Sennonchè, in tal modo, la CTR ha in primo luogo ignorato che la circostanza relativa all’esistenza degli avvisi bonari era comprovata già dalla stessa ingiunzione impugnata, oggetto di allegazione sin dal deposito del ricorso del contribuente in primo grado; ma, soprattutto, ha accolto il ricorso del contribuente con riferimento ad una circostanza, quella relativa al difetto di prova della notifica dei succitati avvisi bonari, di cui il P. non risulta essersi doluto nella formulazione dei motivi addotti a sostegno dell’impugnazione proposta; con ciò incorrendo, quindi, la sentenza impugnata, non solo nel denunciato vizio di ultrapetizione, ma anche nell’avere – in violazione del principio di non contestazione, che, fondato sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione anche nel processo tributario sul piano probatorio (cfr. tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 30 giugno 2016, n. 13483; Cass. sez. 5, 18 giugno 2014, n. 13834) – negato l’esistenza di una circostanza fattuale, quella relativa all’acquisita conoscenza da parte del contribuente del contenuto degli avvisi bonari di pagamento riferiti a ciascuno degli anni per i quali erano stati richiesti i contributi consortili, da ritenersi pacifica in quanto non oggetto di specifica contestazione da parte del contribuente.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso del Consorzio, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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