Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14032 del 07/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 07/07/2020), n.14032
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28964/2015 proposto da:
MONTEFIBRE s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo, (C.F. e
p. IVA:(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. Annamaria Mugnolo, con domicilio
eletto presso l’Avv. Marco Albanese, con studio in Roma in via Lima
n. 28;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 3344/38/2015, pronunciata il 14 luglio 2015 e
depositata il 15 luglio 2015;
lette le conclusioni scritte della Procura Generale, nel senso del
rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2019
dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 5144/26/2014, emessa dalla CTP di Milano in merito all’impugnazione della cartella di pagamento n. 06820130187466156 per IVA relativa all’esercizio 2005. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deposita memoria con la quale allega documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225), evidenzia di aver notificato atto di rinuncia al presente ricorso all’Avvocatura dello Stato e di volersi avvalere della detta definizione, chiedendo dichiararsi “l’estinzione del giudizio”, ai sensi del citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6.
2. In forza della detta dichiarazione e dell’allegata documentazione anche circa l’intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
In presenza della detta dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell’esattore ai sensi del detto D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3 il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.
In entrambe le ipotesi, deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora (come nella specie) risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
3. Ne consegue la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, per la quale non devono essere regolate le spese in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020