Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14032 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14032 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 20405-2007 proposto da:
MONTESI

STEFANO

MNTSFN66B05A271F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso
‘». lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MOSCHINI DANIELE
v

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
648

contro

O.M. SERVICES DI MAZZOLA M. & ORCIANI R. S.N.C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2006 del TRIBUNALE DI

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

ANCONA SEDE DISTACCATA DI JESI, depositata il
23/05/2006, R.G.N. 7121/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo.
Con sentenza del 23-5-2006 il Tribunale di Ancona ha respinto l’appello
proposto dall’arch. Stefano Montesi e l’appello incidentale proposto dalla
s.n.c 0.M. Services confermando la decisione di primo grado di
condanna di Stefano Montesi al pagamento alla società 0.M. Services di
Mazzola M.& Orciani R. s.n.c della somma di euro 1.446,08 , per il
trasporto ed il montaggio di alcuni mobili per l’arredamento di un

di rigetto della domanda riconvenzionale di £ 40.000.000 (euro
20.658,27 ) proposta dal Montesi, asseritamene costretto al ricorso al
credito bancario per il ritardo ed danni causati dalla società 0.M. Services
durante il montaggio .
Propone ricorso Stefano Montesi con cinque articolati motivi.
Non presenta difese la società intimata.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione ex
art.360 n.5 c.p.c su un fatto decisivo e controverso in ordine alla
questione pregiudiziale della incompetenza per valore del Giudice di
Pace di .Jesi in favore del Tribunale di Ancona.
2.Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt.36 e 40 c.p.c ex
art.360 n. 3 c.p.c in relazione alla modificazione della competenza per
ragione di connessione.
Viene formulato il seguente quesito di diritto

:la questione di diritto

concerne il radicamento dinanzi al Giudice di pace , a seguito della
proposizione della domanda riconvenzionale ex art.36 c.p.c
3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logicogiurdica che li lega e sono inammissibili per astrattezza del quesito di
diritto e per mancanza del momento di sintesi .
Questa Corte ha affermato che il quesito di diritto deve essere formulato,
ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis alla
sentenza impugnata, in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di
enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in
casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne
1

negozio di parrucchiere di cui il Montesi aveva curato la progettazione, e

consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la
cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato
art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del
quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto
imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie
Sez. U, Sentenza n. 26020 del 30/10/2008.
4.Inoltre l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di

quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008).
Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto),
costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e
riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso
e di valutazione della sua ammissibilità” Sez. Un., Sent. n. 16528 del
2008
5.Nella specie il quesito di diritto non indica riassuntivamente quale sia l’
errore di violazione di legge asseritamene compiuto dai giudici di merito,
né la regula iuris invece applicabile , di modo che Questa Corte non è
messa in grado di esprimere un principio di diritto generalmente
applicabile.
La censura di vizio di motivazione è priva del momento di sintesi.
.P/

6. Con il terzo motivo si denunzia omessa o insufficiente motivazione in
ordine alla decisione sulla domanda riconvenzionale .

‘\)))

7. Il motivo è inammissibile per assenza del momento di sintesi.
Il ricorrente non individua in via riassuntiva la fattispecie accertata in
fatto ,rispetto alla quale la motivazione è asseritamene mancante o
insufficiente , e quella che avrebbe dovuto essere accertata, in modo da
circoscrivere i limiti della censura formulata ai fini di farne comprendere
a questa Corte la ammissibilità e la fondatezza.
8.Con il quarto motivo , articolato in tre punti, si denunzia violazione e
falsa applicazione della legge sostanziale regolante la controversia de
qua, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ.:

inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al

9.punto 4.1. in relazione alla normativa di cui agli artt. 1655 ss. cod. civ.
sull’appalto ovvero (in subordine) in relazione alla normativa di cui agli
artt. 2222 ss. cod. civ. sul contratto d’opera manuale, per la
determinazione del corrispettivo (artt. 1657 ovvero 2225 cod. civ.).
In ossequio al disposto di cui all’art. 366 bis, comma 1, cod. proc. civ.il
ricorrente formula il seguente quesito di diritto:/a

questione di diritto

concerne la possibilità di applicare il criterio della integrità equitativa del
nella determinazione del corrispettivo di una opera

commissionata, allorché le parti abbiano ab origine prestabilito i
parametri della misura di tale corrispettivo, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1657 e 2225 cod, civ.

10.Punto 4.2. in relazione ai principi generali in tema di inadempimento
contrattuale, da applicarsi in luogo alla normativa di cui agli artt. 1667,
1668 cod, civ. sull’appalto ovvero di cui all’art. 2226 cod. civ. sul
contratto d’opera manuale, per la ipotesi di inadempimento della
prestazione relativa all’opera commissionata.
In ordine al punto 4.2 viene formulato il seguente quesito di diritto :

la

questione di diritto concerne la applicabilità dei principi generali in tema
di inadempimento contrattuale, in luogo della normativa di cui agli artt.
1667, 1668 cod. civ. sull’appalto ovvero di cui all’art. 2226 cod. civ. sul
contratto d’opera manuale, qualora l’opera commissionata non sia stata
compiuta e completata da parte dell’impresa appaltatrice.
11.Punto 4.3 in relazione alla normativa sulla rappresenta ed in
particolare sul conferimento dell’incarico.
Viene formulato il seguente quesito di diritto : la questione di diritto

concerne applicabilità o meno della disciplina di cui agli artt. 1388 segg.
cod. civ., nella ipotesi in cui un soggetto conferisca in prima persona e
direttamente un incarico ad un soggetto terzo, seppure l’asserito
rappresentato fosse a conoscenza della iniziativa intrapresa dal primo, e
se, in ipotesi positiva, il rappresentato possa essere ritenuto vincolato e
quindi responsabile del danno occorso al terzo contraente, qualora il
rappresentante abbia contrattato senza averne i poteri o eccedendo i
limiti delle facoltà conferitegli.

12.Con

l’articolato motivo il ricorrente contesta

la determinazione

dell’importo dovuto alla società che ha curato il montaggio dei mobili

3

giudice

quantificato dal giudice di merito con il ricorso alla cosiddetta equità
integrativa di cui all’art. 1657 c.c. o di cui all’art.2225 c.c.
La Corte di merito ha affermato ,in ordine alla identificazione e
corrispondente riduzione della somma effettivamente dovuta,

che il

convenuto Montesi nelle sue conclusioni parla di una ” minore somma
dovuta pari a lire un milione cinquecentomila, da compensarsi comunque
con il maggior credito vantato da parte convenuta stessa “. Ed a sua

2582,28 “o di quella minore che sarà ritenuta di giustizia “. Pertanto,
soprattutto tramite il tenore letterale della domanda di parte attrice in
primo grado, viene introdotto nel tema di decisione l’elemento valutativo
del corrispettivo, il quale può essere non solo predeterminato, ma in
alcune ipotesi, anche meramente determinabile ex post, ed anche
attraverso il ricorso ad elementi equitativi secondo la cosiddetta equità
integrativa: articolo 1657 del codice civile in tema d’appalto e articolo
2225 del codice civile in tema di contratto d’opera. La posizione di parte
attrice in primo grado, d’altro canto, non è incompatibile con
l’introduzione di questo elemento nel thema decidendum, dal momento
che mai fa riferimento in maniera chiara ad una predeterrninazione del
corrispettivo. Pertanto la conclusione pratica a cui è giunto il giudice di
pace deve condividersi, se pure tramite l’argomentazione giuridica sinora
fatta.
13.La censura di cui al punto 4.1 è inammissibile perchè non congruente
con la decisione adottata.
Il ricorrente parte dal presupposto che le parti avessero determinato con

esattezza il prezzo della prestazione per cui l’impossibilità del giudice di
ricorrere alla valutazione equitativa, senza adeguatamente censurare la
motivazione del giudice di appello che , dando rilievo alla domanda
formulata dall’attrice ed alle difese del convenuto, ha fatto riferimento ad
un corrispettivo della prestazione non precisamente determinato e
pertanto determinabile ex post .
14.La censura di cui al punto 4.2 è infondata.
Il giudice di merito non è incorso nella dedotta violazione di legge poiché,
in conseguenza della inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alla

domanda riconvenzionale del Montesi , rimane confermata la statuizione
del giudice di merito che ha concluso ” che un eventuale asserito
4

volta la s.n.c O.M. Services , parte attrice ,richiede la somma di euro

inadempimento di parte attrice in primo grado circa il contratto di cui ha
azionato il corrispettivo non ha avuto in realtà nessuna incidenza sui
danni lamentati da parte convenuta in primo grado”.
Pertanto corretta è l’applicazione degli artt. 1657 e 2225 cod, civ per la
determinazione del corrispettivo,mentre è inammissibile l’introduzione
fatta dal ricorrente solo nell’illustrazione del motivo di ricorso con cui
richiede una nuova valutazione di fatto, che doveva essere denunziata

0.M. Services.
15.La censura di cui al punto 4.3 è inammissibile per l’astrattezza del
quesito di diritto, che non contiene alcun riferimento ad un eventuale
subappalto a cui il ricorrente fa riferimento solo nel corpo del motivo , e
che è formulato in modo inidoneo ad affermare una regula iuris
applicabile alla fattispecie concreta.
16Con il quinto motivo si denunzia omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1 n. 5, cod.
proc. civ.: valutazione del contegno assunto dalla O.M. Services ex art.
116 c.p.c. e condanna della medesima societa’ ex art. 96 c.p.c..
17.11 motivo è inammissibile perché la censura di vizio di motivazione è
priva del momento di sintesi e la censura di violazione di legge è priva del
quesito di diritto.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione stante l’assenza di difese
dell’intimato.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma 20-3-2013

come vizio di motivazione, volta ad accertare l’inadempimento della s.n.c

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