Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14031 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 27/06/2011), n.14031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31782-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.T.;

– intimato –

sul ricorso 169-2007 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PELAGIO 10,

presso lo studio dell’avvocato MURANO SANTINA, rappresentato e difeso

dagli avvocati DI LIETO ANDREA, NATALE MONICA, NATALE FEDERICA,

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 133/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 22/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPINA MARIA LUISA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.T. impugnava l’avviso di accertamento relativo all’lrpef ed Ilor per l’anno d’imposta 1994, con il quale era stata assoggettata a tassazione una plusvalenza, derivante da cessione di immobile, in quanto calcolata su di un’errata base imponibile, cioè la differenza tra il costo iniziale ed il valore accertato dall’ufficio ai fini delle imposte Invim e di registro, in luogo del corrispettivo percepito. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

Contro tale decisione l’Ufficio proponeva appello invocando l’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82 (TUIR) e L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5. La contribuente resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza l’Ufficio ricorre per cassazione con motivo unico. La contribuente resiste controdeducendo ed a sua volta propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente principale deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, 81, comma 1, lett. b e art. 82; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 e art. 2697 c.c. per non avere il giudice a quo, così errando, ritenuto che il valore della cessione, accertato ai fini dell’imposta di registro, sia vincolante nell’accertamento compiuto ai fini dell’imposizione diretta avente ad oggetto plusvalenze realizzate con il medesimo atto di cessione.

La censura è inammissibile secondo il principio costantemente affermato da questa Corte in virtù del quale (Cass. n. 6542/2004) “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”. Ed ancora (Cass. n. 15952 del 17/07/2007; n. 10330/2003) “In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, ne1 permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni “ex actis”, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito”.

Nel caso di specie la ricorrente assume di poter procedere all’accertamento in via induttiva della plusvalenza da cessione del bene in questione sulla base dell’accertamento di maggior valore effettuato in sede di applicazione di altra imposta, ove tale ultimo accertamento assuma carattere di definitività. Poichè sia di tale impostazione (accertamento induttivo) che di tale ultimo elemento (definitività dell’accertamento di maggior valore effettuato per altra imposta) manca qualsiasi trattazione nell’impugnata sentenza, il ricorrente, onde dare la possibilità al giudice di legittimità di svolgere la sua funzione di controllo di legalità, avrebbe dovuto riportare testualmente l’atto (di appello) nel quale venivano svolte tali deduzioni innanzi al giudice di merito. Tale mancanza determina l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è il ricorso incidentale con il quale la contribuente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere disposto la condanna alle spese della soccombente Agenzia. La norma in questione, infatti, non comporta affatto un automatismo tra la soccombenza e la condanna alle spese di giudizio ma richiede una valutazione ponderata da parte del giudicante. La compensazione delle spese, implica pur sempre una valutazione da parte del giudicante, al fine della decisione sulle stesse, sia di tutti gli elementi portati alla sua cognizione che delle ragioni per le quali ha ritenuto la soccombenza di una parte. Si è quindi in presenza di un decisum sulle spese di giudizio.

Tenuto conto della reciproca soccombenza nel presente giudizio di entrambe le parti, viene disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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