Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14031 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10573/2008 proposto da:

C.B., D.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio degli avvocati SCRIVO

Pasquale e SERGIO SCRIVO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GIADA SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore e

RAFFAELE PANARELLI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PADOVA 77,

presso lo studio dell’avv. FRANCO TOTANI, rappresentati e difesi

dall’avv. FRANCO LEONE, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.A.

GUATTANI 14/a, presso lo studio dell’avv. ANTONIO FEGATILLI,

rappresentato e difeso dall’avv. ALBERTO BAIOCCO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.L., M.C., CONFEZIONI SFORZA SNC, P.

A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4574/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.2.07, depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata redatta e comunicata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che per le parti essenziali si riproduce.

Con ricorso del 10/11 aprile 2008 i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d’appello di Roma, resa il 7 novembre 2007, con la quale, in sede di rinvio dalla corte di cassazione, è stato respinto l’appello avverso la sentenza del tribunale di L’Aquila, emessa in data 30 ottobre 1997, relativa all’accertamento della proprietà esclusiva o condominiale del cortile interno di un fabbricato sito in (OMISSIS).

La sentenza impugnata ha rilevato la carenza, di legittimazione attiva di C.B. e D.A., odierni ricorrenti, in quanto il diritto di proprietà sul bene apparterrebbe ad una società di capitali (Prata srl), soggetto distinto dai suddetti ricorrenti. P.E., successore a titolo particolare di P.A.F., quest’ultimo contumace nel giudizio di appello, ha resistito con controricorso. Altrettanto hanno fatto, con separato atto, Giada srl e P.R., la costituzione dei quali ha sanato i denunciati vizi di notifica del ricorso. Sono rimasti intimati L. e M.C. e la Confezioni Sforza snc, nonchè P.A.F.. Chiamata una prima volta all’adunanza del 17 aprile 2009, la causa è stata rinviata in forza del disposto di cui al D.L. n. 39 del 2009, relativo agli eventi sismici verificatisi in (OMISSIS).

I ricorrenti lamentano con il primo motivo omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e contestano la sentenza, assumendo di essere legittimati in qualità di condomini; inoltre lamentano la mancata decisione sulla domanda relativa “alla determinazione della misura della proprietà dei singoli aventi diritto”, formulata da alcuni degli attori, odierni intimati.

Come rilevato da parte controricorrente, il motivo presenta profili di inammissibilità: in primo luogo, pur esponendo doglianze riferibili all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, esso non si conclude con un quesito di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla specie, trattandosi di ricorso relativo a sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006, regolato dal rito previsto dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006. In particolare il quesito appare indispensabile per l’impugnazione della ratio della sentenza relativa alla legittimazione. Detta ratio, non scalfita perchè non censurata con il motivo, giustifica l’omessa pronuncia su domanda che non era proponibile da parte di chi non aveva dimostrato di essere personalmente comproprietario del bene.

Con il secondo motivo è denunciata violazione del contraddittorio (art. 102 c.p.c.), per non avere la Corte territoriale disposto l’integrazione del contraddittorio a seguito dell’emergere, da produzione documentale, dell’esistenza di altro “soggetto interessato alla proprietà di uno dei beni oggetto di causa”. Il motivo è affetto dalle medesime carenze. In particolare non solo non è stato formulato il quesito di diritto indispensabile ex art. 366 bis c.p.c., ma, ove, come sembra, il soggetto da evocare in giudizio sia la società di capitali proprietaria, non viene esposta la tesi giuridica in forza della quale sussista litisconsorzio necessario con il vero legittimato attivo qualora un’azione venga introdotta da chi non sia titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio. Vale infatti osservare che in tal caso la mancanza di titolarità del diritto sostanziale controverso in capo a chi insista in una determinata azione vale a giustificare il rigetto della domanda, senza che a tal fine sia indispensabile la chiamata in giudizio del terzo, che è giustificata solo qualora la pronuncia dovuta dal giudice fosse inidonea a esaurire il giudizio, o “inutiliter data” se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che di una determinata situazione stessa siano partecipi.

Da ultimo va rilevato che, atteso l’esito del giudizio, resta irrilevante la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso da parte di uno degli intimati (cfr Cass. 2723/2010).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascun gruppo di resistenti costituiti, in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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