Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14031 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16968/2015 proposto da:

S.O., S.V., C.I.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIER

LUIGI SAVA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

80078750587, in persona del legale rappresentante, in proprio e

quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI

CREDITI INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO ed

EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 6/04/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l’opposizione avverso la cartella esattoriale proposta da S.I., per inutile decorso del termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della cartella;

2. la Corte del gravame, acquisita dall’agente della riscossione la relata di notifica della cartella, rigettava l’eccezione proposta dagli appellanti (eredi del predetto S.), ad avviso dei quali l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, per maturata decadenza, era stata proposta dall’INPS tardivamente, solo in appello, e del pari tardiva doveva ritenersi l’acquisizione della documentazione proveniente dall’agente della riscossione, peraltro in copia e non in originale, sia perchè la notifica non era stata in realtà eseguita nei confronti del de cuius ma del figlio non convivente, sia perchè la fotocopia della relata non sarebbe stata sufficiente a ritenere provata l’avvenuta notifica;

3. la Corte territoriale riteneva tempestiva l’eccezione sollevata dall’Inps; ammissibile la produzione in fotocopia, e non originale, della relata di notifica della cartella di pagamento e argomentava sul rilievo, solo generico, degli eredi in ordine alla acquisita documentazione dall’agente della riscossione, senza evidenziare specificatamente da quali elementi sarebbe stata tratta la mancata corrispondenza della copia fotostatica all’originale; infine, riteneva perfezionata (correttamente) la notificazione della cartella fatta nella residenza del soggetto destinatario e ricevuta dal figlio (in tali termini il passaggio finale della sentenza), sia pure non convivente, in base all’attestazione dell’Ufficio notificatore (in particolare, nello svolgimento del processo la Corte esponeva che S. proponeva opposizione avverso cartella esattoriale “ricevuta nella propria abitazione”);

4. avverso tale sentenza ricorono gli eredi, in epigrafe indicati, affidando il ricorso ad un articolato motivo, deducendo violazione dell’art. 139 c.p.c., cd omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto corretta la notificazione non effettuata presso la residenza di S.I., in (OMISSIS), sibbene al vicino n. (OMISSIS) presso il quale risiedeva il figlio, S.O., con la conseguente erronea declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione a cartella;

5. l’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso e preliminarmente eccepisce che il capo della sentenza sull’inammissibilità dell’opposizione per decorso del termine di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non è stato impugnato (ed è divenuto irretrattabile) giacchè i ricorrenti si sono limitati a lamentare la violazione dell’art. 139 c.p.c.;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. il ricorso deve ritenersi non autosufficiente perchè non risulta allegata la relazione di notifica sulla quale è incentrata tutta l’impugnazione, ancor più considerato che nei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, con dovizia riportati nei paragrafi 2 e 3 che precedono, la Corte territoriale evoca la “notifica fatta nella residenza del soggetto destinatario e ricevuta dal figlio sia pure non convivente” e “cartella esattoriale ricevuta nella propria abitazione”;

8. la mancata ottemperanza all’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione);

9. la norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ponendo come requisito di ammissibilità “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili.

10. il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi sull’estensione dell’onere di “specifica indicazione” di cui al n. 6 della norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli “atti processuali” generalmente intesi;

11. in particolare, nel ricorso all’esame, i ricorrenti menzionano la predetta fotocopia della relata di notifica della cartella di pagamento a suffragio dell’argomento difensivo incentrato sulla notificazione dell’atto, ricevuto materialmente dal figlio, ad un numero civico (il (OMISSIS)) diverso da quello presso il quale risiedeva il destinatario (il (OMISSIS)), tuttavia, in difetto di idonea documentazione, in questa sede di legittimità, relativa al procedimento di notificazione della cartella in questione, all’asserita e pretesa dimostrazione dell’assunto di una diversa ubicazione della residenza del destinatario – che avrebbe reso irrilevante la ricezione dell’atto da parte del figlio, anche non convivente, ai fini della regolarità della notifica – avrebbe dovuto fare seguito il puntuale richiamo alla documentazione ritualmente prodotta fin dalla fase di merito con indicazione della sede processuale di produzione ed acquisizione (cfr., fra le tante, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966);

12. i predetti oneri, a carico del ricorrente, assumono rilievo ancor più pregnante, nella specie, tenuto conto che la sentenza impugnata compendia, infine, l’iter argomentativo evocando “notifica fatta nella residenza del soggetto destinatario e ricevuta dal figlio sia pure non convivente”, con proposizione involgente la diversa tematica della consegna dell’atto presso l’abitazione del destinatario, a persona di famiglia non convivente, assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario e non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare (cfr., fra le più recenti, Cass. 16 settembre 2016, n. 18202);

13. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

14. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

15. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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