Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14031 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14031 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: UCCELLA FULVIO

SENTENZA
sul ricorso 19099-2007 proposto da:
RACIOPPI GIUSEPPE RCCGPP59M29Z600L, CERULEO PATRIZIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI VILLA
CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI
ENRICO, rappresentati e difesi dall’avvocato MELEGARI
CARLO ALBERTO giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013

647

)contro

VALENZA VERONICA;
– intimata –

avVerso

l’ordinanza

del

TRIBUNALE

1

di

LATINA,

Data pubblicazione: 04/06/2013

depositata il 07/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. FULVIO
UCCELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto;

2

Svolgimento del processo

Racioppi Giuseppe e Ceruleo Patrizia ricorrono avverso
l’ordinanza del 7 giugno 2007 con cui il Tribunale di Latina,
giudicando in sede di reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. ha
revocato il provvedimento di sospensione della esecuzione

2006.
Deducono i ricorrenti con una unica doglianza che la decisione
impugnata è nulla perché emessa da un Collegio giudicante
diverso da quello che ” aveva assistito alla discussione della
causa” ed, inoltre, perché del Collegio faceva parte lo stesso
giudice che aveva accolto l’ istanza di sospensione, ma non
presente all’ udienza di discussione del reclamo.
Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla intimata
Valenza Veronica.
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminare all’ esame della censura rileva il Collegio risulta
tenere presente il principio di diritto, che costituisce
orientamento consolidato, da cui non è il caso di scostarsi,
quello secondo cui il ricorso ex art.111 Cost. contro il
provvedimento emesso ex art.669 terdecies c.p.c. in sede di
reclamo contro provvedimenti emessi nella fase cautelare non è
ammissibile anche se esso sia addirittura abnorme perché si
tratta di provvedimento che è carente della idoneità ad
acquisire effetti sostanziali e processuali con autorità di

3

immobiliare emesso dal Giudice dell’esecuzione il 20 settembre

giudicato, in quanto suscettibile di ridiscussine nell’ ambito
del giudizio di opposizione ( Cass.n.11243/10; Cass.n.22488/09;
Cass.n.22486/09 ).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va
disposto per le spese.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per
le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo
2013.

P.Q.M.

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