Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14030 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 27/06/2011), n.14030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

R.M., rappresentata e difesa dall’avv. Uckmar Victor,

presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Nazionale

n. 200;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 208/38/05, depositata il 20 dicembre 2005;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 21

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello di R.M., ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo di IRPEF e IVA per l’anno 1996, in ragione dell’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

Il giudice d’appello, indicando gli elementi sulla base dei quali risultava acclarato che la contribuente era ed è residente e domiciliata fiscalmente a Milano, nel luogo in cui successivamente era stata eseguita la notificazione della cartella impugnata, ha ritenuto che il messo notificatore, conoscendo la residenza e l’indirizzo del destinatario dell’atto, non potendo effettuare la consegna dell’avviso di accertamento per irreperibilità momentanea, avrebbe dovuto eseguire la notificazione secondo la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., e non, presumibilmente perchè tratto in errore, secondo quella residuale prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), e cioè mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per non avere statuito la perfetta legittimità della notifica eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), sulla scorta della relata di notifica, a tenore della quale la portiera dello stabile aveva “detto che (la destinataria) non abita più qui da almeno un anno”.

Con il secondo motivo, denunciando emessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), si duole che il giudice di merito abbia valorizzato la circostanza che le iniziali M.R. ( R.M., interno 12) risulterebbero poi dal citofono della abitazione (fatto questo documentato dalla ricorrente mediante riproduzione fotografica e non contestato dall’amministrazione finanziaria), senza spiegare la rilevanza della questione: ciò poteva costituire la prova presuntiva che, alla data di accesso del messo, la contribuente fosse ancora colà domiciliata.

Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge, assume che, essendo stata eseguita la notifica dell’avviso nella residenza del destinatario, luogo di sua pertinenza, l’adozione di formalità non corrette provocherebbe la nullità e non l’inesistenza della notifica, con conseguente sanatoria della nullità con la proposizione del ricorso introduttivo, che sarebbe tuttavia inammissibile perchè tardivamente proposto, tre anni dopo la notifica dell’avviso.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto (Cass. n. 1206 del 2001).

Posto perciò che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. c), la notificazione degli avvisi “deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”, alla modalità prevista dalla successiva lett. e) – deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune, senza darne notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento – può farsi ricorso solo quando risulti che “nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”.

Nella specie il giudice di merito ha accertato che la contribuente “era ed è residente e domiciliata fiscalmente in Milano, via Tiraboschì n. 2, luogo confermato dalle dichiarazioni dei redditi presentate, dalle risultanze anagrafiche presso il Comune di Milano, ed inoltre dallo stesso luogo di notifica della cartella di pagamento esattoriale” impugnata nel presente giudizio, sicchè la dichiarazione della portiera, riportata nella relazione di notifica, secondo la quale la R. “non abita più qui da almeno un anno”, si rivela come generica e ambigua, sicuramente non utile ad integrare l’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e).

Non risultando, pertanto, eventualmente all’esito di verifiche anagrafiche, che nel comune nel quale doveva eseguirsi la notificazione, non vi era abitazione ufficio o azienda della contribuente, la notificazione dell’atto avrebbe dovuto essere effettuata, dinanzi alla temporanea irreperibilità della contribuente, della quale era nondimeno certa la residenza e, quel che più conta, il domicilio fiscale, a norma dell’art. 140 c.p.c..

Questa Corte ha infatti chiarito come per gli avvisi e gli atti tributar impositivi, la notificazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 “deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. n. 20425 del 2007). Qualora infatti “risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere tuttavia ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo comune per circostanze non addebitabili nè opponibili all’Amministrazione – ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Cass. n. 4925 del 2007).

Nè l’invalidità della notificazione è stata sanata con l’impugnazione dell’avviso – del quale la contribuente non aveva avuto conoscenza -, essendo stato promosso il presente giudizio con l’impugnazione della cartella, notificata tre anni dopo, recante l’iscrizione a ruolo “che parrebbe trarre la propria origine dall’avviso di accertamento… asseritamente emesso dall’Agenzia…

ma mai notificato…”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 1.200, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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