Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14030 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29935/2007 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERNANDO DI

SAVOIA 3, presso lo studio dell’avvocato MARINI MARINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato VENTA Ernesto, giusta procura speciale in

calce; al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E., M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio dell’avvocato MACEDONIO

VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato FINOCCHI Arcangelo,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.T.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 709/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

dell’1.2.06, depositata il 05/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne la domanda proposta da G.E. e M.L. avverso D.T.T. e T.F. per chiedere l’esecuzione di opere di consolidamento di un proprio fabbricato in (OMISSIS) e il risarcimento di danni causati da opere di sbancamento da essi eseguite. La Corte d’appello di L’Aquila il 5 ottobre 2006 ha rigettato l’appello principale proposto dal D. T. e ha condannato all’esecuzione dei lavori di consolidamento anche il T.. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16/19 novembre 2007. i coniugi G. hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. L’avviso di udienza è stato comunicato al difensore del ricorrente mediante deposito in cancelleria, atteso che il domiciliatario non è stato rinvenuto presso il domicilio eletto in Via (OMISSIS) (cfr. SU n. 92 del 1999).

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile.

Il primo motivo espone “omessa, e comunque apparente motivazione su un punto decisivo della controversia e omesso esame di una prova decisiva”. Si è rilevato in relazione che sussiste la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.. Mette conto aggiungere che il motivo, quand’anche si volesse ritenere che l’onere di cui all’art. 366 bis c.p.c., sia stato parzialmente assolto nel penultimo capoverso, è inammissibile anche perchè redatto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Detto mezzo – in ragione del principio di “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti.

Nella specie è invocato l’esame di una serie di documenti, facendo rinvio alla loro produzione nel fascicolo di parte e trascurando di riportarne il contenuto, così impedendo alla Corte di valutarne la decisività. La censura si risolve pertanto in una critica generica, mirante ad una rivisitazione delle circostanze di fatto, che è preclusa alla Corte di legittimità.

Il secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 1172 c.c. e art. 100 c.p.c., non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4). Non si può considerare tale l’ultimo periodo del motivo, che è carente quanto alla riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e alla indicazione della regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, elementi che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (Cass. 2658/08).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione controparte costituita delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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