Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14030 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21200/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e

LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIERFRANCESCO CANIGLIA;

– controricorrente –

nonchè

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato

SANTE RICCI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE

e MAURIZIO CIMETTI;

– conroricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e

LELIO MARITATO;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 614/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 4/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 5/4/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale della stessa, riteneva insussistente il diritto dell’I.N.P.S. di procedere all’esecuzione in base alle intimazioni di pagamento notificate a L.V. da Equitalia Nord S.p.A. per conto dell’I.N.P.S. (anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.) per essere prescritto il credito per oneri contributivi già richiesto con cartelle esattoriali divenute definitive. Ad avviso della Corte territoriale doveva farsi applicazione, anche per l’ipotesi di cartella esattoriale non opposta, del termine di prescrizione quinquennale;

– per la cassazione di tale decisione propongono ricorso l’I.N.P.S. (in via principale) e Equitalia Nord S.p.A. (in via incidentale) affidando le rispettive impugnazioni ad un motivo;

– L.V. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con i motivi dei ricorsi principale e incidentale (sostanzialmente analoghi per ciascuno degli indicati ricorrenti) è denunciata la violazione dell’art. 2953 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, sostenendosi che nell’ipotesi di mancata opposizione alla cartella esattoriale e di incontrovertibilità del relativo credito debba farsi applicazione della prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l’actio indicati;

– la questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 17 novembre 2016;

– in tale decisione è stato, infatti, chiarito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c… Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’I.N.P.S. che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;

– è stato, altresì, precisato che l’indicato principio “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”;

– alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è corretta;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale;

– il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo del previsto pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del ricorso (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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