Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1403 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1403 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 20175-2010 proposto da:
ALEO NERO CARLA LNRCRL59A69G273R, CHIOVARO MONICA
CHVMNC63P58G273W, DI LEONARDO LAURA DLNLRA60C43G273J,
GIARDINA LO BIANCO DANIELA GRDDNL59S44G273P, METALLI
DONATELLA MTLDTL55A47G273E, OLIVERI FRANCESCA VITA
LVRFNC56B42Z404B, TISSEYRE PHILIPPE TSSPLP62T07Z327V,
2013
3143

VERGA SILVANA VRGSVN45L71G273D, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio
dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SCIORTINO TERESA, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 23/01/2014

- ricorrenti contro

REGIONE

SICILIA

ASSESSORATO BENI

CULTURALI

AMBIENTALI e P.I. C.F. 80012000826, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– controricorrente non chè contro

PEZZINI ELENA C.F. PZZLNE59T61G273X, AGOSTA MARIA
GIOVANNA C.F. GSTMGV58P67G273L, BATTAGLIA GIUSEPPINA
C.F. BTTGPP62H59G535W;
– intimate –

Nonché da:
AGOSTA

MARIA

GIOVANNA

C.F.

GSTMGV58P67G273L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato STUDIO
LEGALE RECCHIA & ASSOCIATI, rappresentata e difesa
dall’avvocato BOZZI SILVIO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ALEO NERO CARLA LNRCRL59A69G273R, CHIOVARO MONICA
CHVMNC63P58G273W, DI LEONARDO LAURA DLNLRA60043G273J,
GIARDINA LO BIANCO DANIELA GRDDNL59S44G273P, METALLI
DONATELLA MTLDTL55A47G273E, OLIVERI FRANCESCA VITA

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

-

LVRFNC56B42Z404B, TISSEYRE PHILIPPE TSSPLP62T07Z327V,
VERGA SILVANA VRGSVN45L71G273D, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio
dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SCIORTINO TERESA, giusta delega in

– controricorrenti al ricorso incidentale contro

REGIONE

SICILIA

ASSESSORATO BENI

CULTURALI

AMBIENTALI e P.I. C.F. 80012000826, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

PEZZINI ELENA, BATTAGLIA GIUSEPPINA;
– intimate –

sul ricorso 21579-2010 proposto da:
BATTAGLIA GIUSEPPINA BTTGPP62H59G535W, PEZZINI ELENA
PZZLNE59T61G273X, elettivamente domiciliate in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che le rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

calce al ricorso;

contro

REGIONE

SICILIA

ASSESSORATO BENI

CULTURALI

AMBIENTALI e P.I. C.F. 80012000826, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

PORTOGHESI, 12;
– controricorrente contro

AGOSTA MARIA GIOVANNA GSTMGV58P67G273L, GIARDINA LO
BIANCO DANIELA GRDDNL59S44G273P, OLIVIER’ O OLIVERI
FRANCESCA VITA LVRFNC56B42Z404B, VERGA SILVANA
VRGSVN45L71G273D, METALLI DONATELLA MTLDTL55A47G273E,
ALEO NERO CARLA LNRCRL59A69G273R, TISSEYRE PHILIPPE
TSSPLP62T07Z327V, CHIOVARO MONICA CHVMNC63P58G273W,
DI LEONARDO LAURA DLNLRA60C43G273J;
– intimati –

Nonché da:
AGOSTA

MARIA

GIOVANNA

C.F.

GSTMGV58P67G273L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA l, presso lo studio dell’avvocato STUDIO
LEGALE RECCHIA & ASSOCIATI, rappresentata e difesa
dall’avvocato BOZZI SILVIO, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

ALEO NERO CARLA LNRCRL59A69G273R, CHIOVARO MONICA

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

CHVMNC63P58G273W, DI LEONARDO LAURA DLNLRA60C43G273J,
GIARDINA LO BIANCO DANIELA GRDDNL59S44G273P, METALLI
DONATELLA MTLDTL55A47G273E, OLIVERI FRANCESCA VITA
LVRFNC56B42Z404B, TISSEYRE PHILIPPE TSSPLP62T07Z327V,

Nonché da:
ALEO NERO CARLA LNRCRL59A69G273R, CHIOVARO MONICA
CHVMNC63P58G273W, DI LEONARDO LAURA DLNLRA60C43G273J,
GIARDINA LO BIANCO DANIELA GRDDNL59S44G273P, METALLI
DONATELLA MTLDTL55A47G273E, OLIVERI FRANCESCA VITA
LVRFNC56B42Z404B, TISSEYRE PHILIPPE TSSPLP62T07Z327V,
VERGA SILVANA VRGSVN45L71G273D, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio
dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SCIORTINO TERESA giusta delega
in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

REGIONE

SICILIA

ASSESSORATO BENI

CULTURALI

AMBIENTALI e P.I. C.F. 80012000826, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– controricorrente al ricorso incidentale –

VERGA SILVANA VRGSVN45L71G273D; ST «1.4M- intimati –

nonchè contro
AGOSTA MARIA GIOVANNA GSTMGV58P67G273L, PEZZINI ELENA
PZZLNE59T61G273X,

BATTAGLIA

GIUSEPPINA

BTTGPP62H59G535W;
– intimati avverso la sentenza n. 1394/2009 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/09/2009 r.g.n.
1683/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CARCIONE RENATO per delega SCIORTINO
TERESA;
udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega
SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto dei ricorsi, assorbimento incidentale e
cessazione materia del contendere per i conciliati.

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo Bianco Daniela, Di Leonardo Laura, Metalli Donatella, Oliveri
Francesca Vita, Tisseyre Philippe, Verga Silvana, Pezzini Elena e
Agosta Maria Giovanna, vincitori di un concorso bandito
dall’Assessorato per i beni culturali e ambientali e P.I. della Regione
Siciliana nell’aprile del 2000 per la copertura di 70 posti di dirigente
tecnico – archeologo, ottava fascia funzionale, ed assunti nel marzo
2005, con inquadramento nella categoria D, riservata ai funzionari,
convennero in giudizio il suddetto Assessorato, per sentir dichiarare
il loro diritto all’assunzione nel ruolo dirigenziale, terza fascia, a
norma della legge Regione Sicilia n. 10/00.
Il primo Giudice accolse la domanda, dichiarando il diritto dei
ricorrenti all’inquadramento nella terza fascia del ruolo dirigenziale,
con le conseguenti attribuzioni di mansione e di trattamento
economico.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 16.7-14.9.2009,
accogliendo il gravame proposto dall’Assessorato per i beni culturali
e ambientali e P.I. della Regione Siciliana, rigettò la domanda svolta
dai lavoratori.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne in particolare
quanto segue:

3

Battaglia Giuseppina, Aleo Nero Carla, Chiovaro Monica, Giardina

apportate alle previsioni del bando di concorso non afferivano alle
regole procedimentali, ma concernevano unicamente la successiva e
distinta fase relativa all’inquadramento dei candidati vincitori di
concorsi banditi per posti e qualifiche non più esistenti, a seguito del
radicale mutamento dell’ordinamento professionale del personale
regionale determinatosi con l’entrata in vigore della regionale Sicilia
n. 10/00, essendo stata sostituita la classificazione articolata in
qualifiche e fasce funzionali (nelle quali non erano ricompresi i
dirigenti superiori ed i dirigenti regionali) con un diverso sistema
caratterizzato da una netta differenziazione tra la ex carriera direttiva
e la carriera dirigenziale, articolata in tre fasce, di cui l’ultima
provvisoria; pertanto, poiché la selezione concorsuale, in quanto
bandita anteriormente alla predetta riforma, non poteva che
rispecchiare i vecchi organigrammi, era evidente che, una volta
mutato il sistema di classificazione del personale, con soppressione
dei ruoli tecnici dei beni culturali, l’inquadramento dei concorrenti
vincitori doveva necessariamente avvenire nei posti (di nuova
istituzione) il più possibilmente corrispondenti alle abrogate
qualifiche messe a concorso;
– doveva escludersi che tale nuovo inquadramento potesse
avvenire nella terza fascia dirigenziale, in applicazione analogica
dell’ad 6 legge regionale Sicilia n. 10/00, perché, in disparte dalla
4

– nella fattispecie all’esame le pretese illegittime modifiche

insuscettibili di applicazione analogica, la previsione normativa in
parola riguardava, limitatamente alla “prima applicazione della
legge”, unicamente il personale “in servizio alla data di entrata in
vigore della legge” stessa, tra cui non era possibile inserire gli
appellati;
– nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che l’art. 5, comma
3, legge regionale Sicilia n. 10/00 avesse transitoriamente fatti salvi
“i concorsi già banditi”, poiché tale previsione era stata dettata
all’esclusivo fine del superamento del temporaneo divieto di
assunzione di nuovo personale;
– doveva escludersi che sussistesse alcuna affinità sostanziale o
concreta coincidenza di mansioni tra le incombenze istituzionali
proprie della vecchia dirigenza tecnica ed i tratti peculiari della nuova
dirigenza regionale; infatti, mentre agli ex dirigenti tecnici venivano
affidati compiti aventi un contenuto ben specifico, correlato a funzioni
di direzione, impulso, istruzione ed eventualmente, di ispezione
(secondo l’art. 13 legge regionale Sicilia n. 7/71), alla nuova
dirigenza spettava la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo,
essendo essi responsabili della gestione e dei relativi risultati;
5

considerazione che le norme di carattere transitorio sono

anche con responsabilità di risultati, che, nel previgente sistema,
caratterizzavano i compiti del personale inquadrato nell’VIII livello,
erano attualmente espletate dalla categoria apicale del personale
dirigenziale, cioè dalla categoria D, nella quale trovavano
inquadramento a regime i dipendenti addetti all’espletamento di
mansioni caratterizzate “da elevate conoscenze plurispecialistiche, il
cui titolo di accesso dall’esterno è il possesso del diploma di laurea”

e da

“contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con

responsabilità di risultati relativi ad importanti processi
produttivi/amministrativi”, nonché da “relazioni organizzative interne
di natura negoziale e complessa e relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale”,

cosicché in tali declaratorie poteva farsi certamente rientrare il
Dirigente tecnico archeologo;
– in relazione alla circostanza che, in base alla progressione
economica verticale dell’Area D, il personale assume il profilo di
funzionario, se in posizione D1 e D2, e di funzionario direttivo, se in
posizione D3 e D4, doveva rilevarsi che le mansioni del profilo
funzionario sono pur sempre quelle afferenti all’unica declaratoria,
cosicché qualunque soggetto rientrante nelle qualifiche professionali
ivi previste all’inizio della carriera sarà sempre inquadrato in D1,
salva la successiva progressione verticale; d’altra parte l’aggettivo
6

– le attività con contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo,

”direttivo”, inserito nella denominazione del profilo dei funzionari D3

alle posizioni più elevate della categoria, ma non esclude in alcun
modo che anche le mansioni svolte dai funzionari D1 e D2
appartengano all’area direttiva in termini di attribuzioni e
responsabilità; inoltre la circostanza che i funzionari D1 e D2 non
abbiano accesso alle posizioni organizzative, di cui all’art. 7 del
nuovo ordinamento professionale del personale della Regione
Siciliana (dprs n. 10/01), non assume valenza significativa, atteso
che dette posizioni organizzative sono meri incarichi istituiti e
conferiti discrezionalmente dall’Amministrazione, per un periodo di
tempo determinato, e che la loro attribuzione alle posizioni più
elevate delle categorie C e D appare giustificata dal maggior grado
di esperienza e professionalità necessario per lo svolgimento dei
compiti connessi a dette posizioni di lavoro, che il personale neoassunto deve ancora maturare.
Awerso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Aleo Nero Carla,
Chiovaro Monica, Metalli Donatella, Oliveri Francesca Vita, Tisseyre
Philippe, Verga Silvana, Giardina Lo Bianco Daniela e Di Leonardo
Laura hanno proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi
e illustrato con memoria.

7

e D4, costituisce una mera distinzione per il personale appartenente

Avverso la medesima sentenza della Corte territoriale Pezzini Elena

fondato su sette motivi e illustrato con memoria.
In relazione ai suddetti ricorsi, Agosta Maria Giovanna ha depositato
controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su
due motivi.
Sul ricorso proposto da Pezzini Elena e Battaglia Giuseppina, i
ricorrenti principali Aleo Nero Carla, Chiovaro Monica, Metalli
Donatella, Oliveri Francesca Vita, Tisseyre Philippe, Verga Silvana,
Giardina Lo Bianco Daniela e Di Leonardo Laura hanno depositato
controricorso, riproponendo in via incidentale tutti i motivi di
impugnazione già svolti con il proprio ricorso principale; i medesimi
ricorrenti principali hanno depositato ulteriore controricorso, adesivo
al ricorso incidentale di Agosta Maria Giovanna.
L’intimato Assessorato per i beni culturali e ambientali e P.I. della
Regione Siciliana ha resistito con distinti controricorsi al ricorso
principale e a quelli incidentali.
Nelle more Chiovaro Monica e Giardina Lo Bianco Daniela hanno
rinunciato al ricorso e al controricorso, con adesione dell’Avvocatura
di Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tutti i ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 cpc).
8

e Battaglia Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione

Il ricorso autonomo proposto da Pezzini Elena e Battaglia

notificato successivamente a quello principale di Aleo Nero Carla,
Chiovaro Monica, Metalli Donatella, Oliveri Francesca Vita, Tisseyre
Philippe, Verga Silvana, Giardina Lo Bianco Daniela e Di Leonardo
Laura.
Il ricorso incidentale svolto da questi ultimi è inammissibile, avendo i
predetti ricorrenti già consumato il diritto di impugnazione con il
ricorso principale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 2568/2012).
Le eccezioni di improcedibilità del ricorso di Pezzini Elena e Battaglia
Giuseppina, sollevate dalla difesa dell’Assessorato, sono infondate
poiché le ricorrenti:
hanno richiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio;
hanno depositato copia autentica della sentenza impugnata.
Va dichiarata l’estinzione del processo con riferimento al ricorso
principale proposto da Chiovaro Monica e Giardina Lo Bianco
Daniela, stante la regolarità della ricordata dichiarazione di rinuncia;
le spese vanno compensate, attesa l’adesione dell’Avvocatura di
Stato, che rappresenta e difende l’Assessorato per i beni culturali e
ambientali e P.I. della Regione Siciliana.
2. Ricorso principale.
2.1 Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando plurime
violazioni di norme di legge ed error in procedendo, si dolgono che la
9

Giuseppina va qualificato a sua volta come incidentale, siccome

Corte territoriale non abbia riconosciuto che, costituendo il bando di

perfezionatasi con l’accettazione del candidato che chiede di
partecipare al concorso stesso e condizionata solo al superamento
della selezione, ad essi ricorrenti, siccome utilmente inseriti nella
graduatoria degli idonei, spettava la stipulazione di un contratto
contenente le medesime caratteristiche di quelle indicate nel bando.

2.2 Con il secondo motivo, denunciando plurime violazione di norme
di diritto, i ricorrenti principali si dolgono che la Corte territoriale,
nell’affermare l’irrilevanza del bando sulle pattuizioni del contratto di
lavoro, non abbia riconosciuto che la posizione giuridica del vincitore
del concorso assume la caratteristiche del diritto soggettivo alla
stipulazione del contratto ed alla immissione in servizio nei termini e
alle condizioni in cui è stata esternata la volontà negoziale in seno al
bando.

2.3 Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione di
plurime norme di diritto, nonché vizio di motivazione ed error in

procedendo, deducendo che erroneamente la Corte territoriale
aveva ritenuto equivalente all’inquadramento promesso nel bando un
inquadramento nella categoria D/1, ignorando la differenza fra i
funzionari D1 e D2 e i funzionari direttivi e l’inferiorità del trattamento
economico riconosciuto rispetto a quello promesso nel bando, ed
aveva affermato che la terza fascia dirigenziale era stata istituita in
10

concorso un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 cc,

una prospettiva di avanzamento e riqualificazione del personale

2.4Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, i ricorrenti principali si dolgono che la Corte territoriale abbia
affermato che la legge regionale Sicilia n. 10/00, recante i nuovi
criteri di classificazione del personale regionale e della sua dirigenza,
avrebbe consentito la modifica in peius delle condizioni contrattuali
stabilite dal bando di concorso e invocano l’applicabilità alla
fattispecie dell’art. 6 della predetta legge regionale per quanto
concerne l’inserimento nella terza fascia dirigenziale del personale
già in servizio con la qualifica di dirigente tecnico.
2.5 Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 6 legge
regionale Sicilia n. 10/00, nonché vizio di motivazione ed error in
procedendo, i ricorrenti principali ribadiscono che una corretta lettura
degli artt. 6, comma 1, e 5, comma 3, legge regionale Sicilia n. 10/00
avrebbero giustificato il loro inserimento nel ruolo dirigenziale, terza
fascia economica; deducono infatti i ricorrenti che il nuovo sistema di
classificazione del personale, introdotto dalla legge Regione Sicilia n.
10/00, non aveva determinato la soppressione dei ruoli tecnici
dell’Assessorato Beni culturali, in quanto, successivamente
all’introduzione della legge, l’Amministrazione non aveva modificato
la dotazione organica e non aveva, quindi, soppresso i posti vacanti
messi a concorso; anzi, il dprs n. 11/01, regolamento attuativo della
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direttivo in servizio.

legge, aveva espressamente previsto che il ruolo unico dei dirigenti

tecnici o reclutati in ragione delle specifiche professionalità tecniche”
(art. 5, comma 2); tenuto conto che i posti in questione erano stati
destinati a dirigenti di seconda o terza fascia o lasciati vacanti, la
Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere, ai sensi dell’art. 6 della
legge (che prevede la creazione delle tre fasce dirigenziali) in
combinato con l’art. 5 (che fa salvi i concorsi già banditi), che se il
legislatore avesse voluto escludere nuovi inquadramenti nel ruolo
dirigenziale avrebbe più semplicemente vietato la prosecuzione dei
concorsi in atto per la qualifica di dirigente tecnico di VIII qualifica.
2.6Con il sesto motivo i ricorrenti principali, denunciando vizio di
motivazione, error in procedendo e violazione del principio di parità
di trattamento e delle norme di buona amministrazione ed
imparzialità amministrativa, si dolgono che la Corte territoriale abbia
ritenuto corretto il loro inquadramento nella posizione D/1 sul
presupposto di una indimostrata corrispondenza tra la declaratoria
dell’ex VIII livello e quella della categoria D come descritta dai DPRS
nn. 9 e 10 del 2001, laddove in tale posizione è transitato il
personale già in servizio con il VII livello e non quello già inquadrato
nell’Vl II livello.
2.7 Con il settimo motivo i ricorrenti principali, denunciando vizio di
motivazione ed error in procedendo, si dolgono dell’essere stato
12

“si articola in distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli

ritenuto irrilevante, da parte della Corte territoriale, il comportamento

aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenze di merito
che, in casi analoghi, avevano ritenuto il diritto dei vincitori di
concorsi per dirigente tecnico all’inquadramento dirigenziale nella
terza fascia, ottemperando quindi alle suddette sentenze con i
relativi decreti di inquadramento.

2.8 Con l’ottavo motivo, denunciando vizio di motivazione ed error in
procedendo, i ricorrenti principali si dolgono che la Corte territoriale
non abbia esaminato i rilievi svolti nel ricorso d’appello in relazione
alle ragioni poste a sostegno di una precedente sentenza della
stessa Corte relativa ad un caso analogo.

3. Ricorso incidentale svolto da Pezzini Elena e Battaglia
Giuseppina.

3.1 Con il primo motivo le ricorrenti incidentali, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, deducono che la Corte
territoriale abbia omesso di trarre le dovute conclusioni in relazione
alla natura di offerta al pubblico del bando di concorso e della sua
idoneità a costituire il primo segmento della fattispecie
procedimentale che conduce alla conclusione del rapporto
contrattuale, anche con riferimento alla determinazione del
trattamento economico di spettanza.

13

acquiescente dell’Assessorato regionale, che, in alcuni casi, non

3.2 Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali denunciano vizio di

integrare un’offerta al pubblico e, conseguentemente,
nell’individuarvi il primo segmento di una fattispecie procedimentale
contrattuale e a considerare che la puntuale determinazione del
trattamento economico di spettanza dei vincitori, così come
contenuta nel bando, doveva ritenersi idonea a rilevare come
immediata regola precettiva del rapporto.
3.3Con il terzo motivo le ricorrenti incidentali, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, rilevano che la disciplina
normativa sopravvenuta dell’art. 5 legge Regione Sicilia n. 10/00 e,
in particolare, la clausola di salvezza dei concorsi già banditi, doveva
essere intesa, anche alla stregua di un’interpretazione conforme alla
Costituzione, non semplicemente in relazione al divieto di nuovi
concorsi, ma come espressione del principio di intangibilità del
contenuto precettivo dei bandi di concorso già emanati.
3.4Con il quarto motivo le ricorrenti incidentali, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, si dolgono che la Corte
territoriale non abbia considerato che l’esclusione dell’applicabilità
analogica delle norme transitorie (nella specie l’art. 6 legge Regione
Sicilia n. 10/00) non poteva essere seguita ove da tale principio
fosse derivato un vulnus al principio di eguaglianza di cui all’art. 3
della Costituzione.
14

motivazione in relazione all’idoneità del bando di concorso ad

3.5 Con il quinto motivo le ricorrenti incidentali denunciano vizio di

inquadramento nella terza fascia dei dirigenti in relazione al disposto
dell’art. 6, comma 1, legge Regione Sicilia n. 10/00.
3.6Con il sesto motivo le ricorrenti incidentali denunciano vizio di
motivazione in relazione all’equivalenza o affinità tra le incombenze
istituzionali proprie della dirigenza tecnica e i connotati della
dirigenza regionale come disciplinati dalla regolamentazione
regionale sopravvenuta, avendo la Corte territoriale imperniato le
proprie conclusioni su argomentazioni che prescindevano dalla
puntuale ricostruzione dei profili qualificanti la posizione
professionale di esse ricorrenti.
3.7 Con il settimo motivo le ricorrenti incidentali, denunciando

violazione di plurime norme di diritto, si dolgono che la sentenza
impugnata non aveva tenuto conto che la concreta attuazione della
regola di cui all’art. 52 dl.vo n. 165/01 sarebbe dovuta avvenire
secondo correttezza e buona fede, in modo da garantire i punti più
significativi della professionalità dei lavoratori, dovendo l’art. 5,
comma 2, dprs n. 11/01 essere inteso come avente riguardo alla
posizione dei vincitori di concorso in fase di completamento.
4. Ricorso incidentale svolto da Agosta Maria Giovanna.
4.1 Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando

violazione di plurime norme di diritto, sostiene che in base al
15

motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità del loro

disposto degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 1, legge Regione Sicilia

consentito l’inquadramento nella terza fascia dei dirigenti tecnici
anche dei vincitori dei concorsi banditi anteriormente all’entrata in
vigore della ridetta legge Regione Sicilia n. 10/00; in subordine
solleva eccezione di incostituzionalità degli artt. 5, comma 3, e 6,
comma 1, legge Regione Sicilia n. 10/00, per contrasto con gli artt. 3
e 97 della Costituzione, ove tali norme dovessero essere interpretate
in senso contrario alla lettura sopra prospettata.
4.2Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando
violazione di plurime norme di diritto, sostiene che in base a quanto
disposto dagli artt. 17 e 18 legge Regione Sicilia n. 116/80; 8 legge
legge Regione Sicilia n. 10/00; 11, comma 6, legge Regione Sicilia n.
20/03; 4 e 7 dprs n. 10/01, nonché della tabella A del dpreg n. 9/01,
doveva ritenersi che i dirigenti tecnici avrebbero dovuto essere
inquadrati nella terza fascia del ruolo dirigenziale e non già nella
categoria Dl.
5. Fattispecie sostanzialmente analoghe a quella di cui qui si

discute sono già state esaminate dalla giurisprudenza della Sezione
Lavoro di questa Corte (cfr, Cass., nn. 20544/2010; 20568/2010;
20569/2010); ulteriori analoghe fattispecie sono state poi assegnate
alle Sezioni Unite (cfr, Cass., SU, nn. 16728/2012; 16729/2012;

16

n. 10/00, nonché dell’art. 5, comma 2, dprs n. 11/01, doveva ritenersi

16730/2012; 16731/2012; 16732/2012; 16733/2012; 16734/2012) a

Con tali ultime sentenze, contrarie, al pari di quelle già ricordate della
Sezione Lavoro, alle tesi sostenute dai lavoratori, le Sezioni Unite
hanno enunciato i seguenti principi:

in base all’art. 6 legge Regione Sicilia n. 10/00, l’articolazione

ordinaria della dirigenza comprende solo due fasce e la terza, avente
carattere transitorio, è riservata ai dipendenti già in servizio al
momento dell’entrata in vigore di quella legge;

in tale contesto, il comma dell’art. 5 della stessa legge, per il

quale fino al 31.12.2003 era fatto divieto alla Regione di indire
concorsi per l’assunzione di nuovo personale “fermi restando i
concorsi già banditi”, intendeva derogare, limitatamente ai posti

banditi con questi ultimi, al divieto di nuove assunzioni, ma non
intendeva equiparare la posizione del personale già in servizio a
quella di coloro che avrebbero maturato il diritto all’assunzione
all’esito dei concorsi stessi;
– quanto all’inquadramento assegnato ai vincitori di tali concorsi,
l’emanazione del dprs n. 9/01 aveva comportato l’abolizione della
qualifica per cui erano stati banditi i concorsi e costituiva jus
superveniens, per il quale l’Amministrazione era tenuta ad effettuare

l’inquadramento in termini diversi da quelli originariamente previsti,

17

seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro.

così legittimando l’inquadramento nella categoria D, avente carattere

Il Collegio condivide i suddetti principi, ai quali intende dare
continuità.
6. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale ed il primo e
secondo motivo del ricorso incidentale della Pezzini e della Battaglia
possono essere esaminati congiuntamente, concernendo la portata
e il contenuto giuridico del bando di concorso.
Al riguardo è stato condivisibilmente osservato che, sul piano
generale, il bando di concorso per l’assunzione di lavoratori, essendo
preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il
consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del
contratto alla cui conclusione è diretto, un’offerta al pubblico, ai sensi
dell’art. 1336 cc, la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta
l’accettazione da parte degli interessati; tale principio, dopo la
privatizzazione del pubblico impiego, è da ritenersi applicabile anche
ai relativi concorsi, posto che, in tale ambito, la P.A. non esercita più
poteri di supremazia speciale ed opera, anzi, con la capacità del
datore di lavoro privato, nell’ambito di un rapporto di lavoro paritario.
Può dunque ritenersi acquisita la conclusione che, sul piano
generale, anche per il pubblico impiego privatizzato, l’espletamento
della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria
finale e la sua approvazione, fa nascere nel candidato utilmente
18

apicale al pari di quella prevista dal bando di concorso.

collocato in graduatoria il diritto soggettivo all’assunzione, secondo le

Nel caso all’esame, tuttavia, sorge il problema di quali siano le
conseguenze sulla posizione del candidato vincitore, ove,
successivamente all’emanazione del bando e prima della
conclusione delle operazioni concorsuali, sia cambiato il quadro
normativo nel cui ambito il bando stesso era intervenuto e, in
particolare, sia stata soppressa, per l’introduzione di una nuova
disciplina del rapporto di lavoro interessato, la posizione funzionale
in cui il vincitore del concorso avrebbe dovuto essere collocato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, in particolare, Cass.,
n. 9384/2006), il diritto all’inquadramento nel livello previsto dal
bando

di

concorso

è

subordinato

al

mantenimento

dell’organizzazione interna, in quanto l’intervenuta soppressione
dell’area di attività per cui il ricorrente ha partecipato al concorso
esime l’ente pubblico dal rispetto degli obblighi che scaturivano dal
bando; in questi casi l’adempimento dell’obbligo di assunzione nei
limiti fissati dal nuovo assetto organizzativo non impone la
valutazione alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, i
quali non operano come fonti autonome ed ulteriori di diritti se non
nei limiti della previsione contrattuale (cfr, Cass., n. 15039/2007).
Deve altresì ritenersi che il mancato inquadramento nella fascia
funzionale prevista, quale conseguenza dello ius superveniens, sia
19

modalità fissate dal bando di concorso.

conforme al principio desumibile dall’art. 97 della Costituzione, per il

tenuta a conformare la propria azione ai principi di imparzialità,
efficienza e legalità, il che, nel caso di ius superveniens, impone
all’Amministrazione – ove non abbia ritenuto di ricorrere alla revoca o
all’annullamento della procedura concorsuale intervenuto prima della
nomina dei vincitori – di adottare il provvedimento di inquadramento
del vincitore del concorso sulla base della norma (di natura
legislativa o collettiva) vigente al momento dell’adozione dell’atto.
Pertanto deve ritenersi che il diritto del candidato vincitore ad
assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato
dalla P.A. in regime di pubblico impiego privatizzato per il
reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza,
al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto
organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.
Ne discende l’infondatezza dei motivi all’esame.
7. Concernendo essenzialmente l’interpretazione della legge di
riforma, possono essere esaminati congiuntamente il terzo (in parte
qua), il quarto (in parte qua) e il quinto motivo del ricorso principale, il
terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale della Pezzini
e della Battaglia ed il primo motivo del ricorso incidentale
dell’Agosta.

20

quale la Pubblica Amministrazione nell’organizzare i suoi uffici è

La legge Regione Sicilia n. 10/00, all’art. 6, comma 1, nell’istituire il

livello di professionalità e responsabilità ricollegabile a ciascuno dei
due livelli, ha riservato la terza fascia al personale “in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge”, già inquadrato con la
qualifica di dirigente amministrativo e tecnico (o equiparato) ai sensi
della precedente normativa. Il suddetto dettato legislativo esclude la
possibilità di inserire nella terza fascia gli odierni ricorrenti,
considerato che:

non essendo i ricorrenti ancora entrati in servizio al momento

dell’entrata in vigore della legge di riforma, tale esclusione è
conforme al dato testuale;

diversamente opinando, verrebbe alterato lo stesso obiettivo

della legge di riforma, che si riprometteva di “realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e Io sviluppo
professionale dei dipendenti” (art. 1, comma 1, lett. c) e di
valorizzare la qualità professionale dei dipendenti; la norma dell’art.
6, comma 1, se intesa quale strumento idoneo a consentire
l’applicazione di qualità professionali già maturate alla nuova realtà
organizzativa della dirigenza, si pone quindi in linea con
quest’obiettivo, mentre si porrebbe in contrasto con esso se
consentisse l’entrata nella menzionata terza fascia di funzionari neo
assunti.
21

ruolo unico della dirigenza, articolato in due fasce in relazione al

- essendo l’istituzione della terza fascia frutto di una disposizione

carattere transitorio, riservata ad una specifica categoria di
dipendenti regionali, sarebbe del tutto incongruo ritenere che detta
istituzione costituisca per i nuovi assunti una porta di accesso alla
dirigenza senza passare per lo specifico concorso previsto dalla
legge (diverso da quello da loro espletato); ove interpretata in questo
senso, la norma dell’art. 6, comma 1, si porrebbe in contrasto con il
principio sancito dall’art. 97, comma 3, della Costituzione, per il quale
agli impieghi della Pubblica amministrazione si accede solo a seguito
di pubblico concorso;
– né a diverse conclusioni può condurre il disposto dell’art. 5,
commi 1 e 3, legge Regione Sicilia n. 10/00, secondo cui “la

dotazione organica del personale dell’amministrazione regionale è
costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli
dell’amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la
normativa previgente …”

(comma 1), con divieto per

l’Amministrazione di bandire nuovi concorsi per l’assunzione di
personale fino al 31.12.2003, “fermi restando i concorsi già banditi”‘
(comma 3), considerato che la norma transitoria del comma 1, è
comunque riservata “al personale in servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge” e che quella del comma 3 non
22

eccezionale (“nella prima applicazione della presente legge …”) a

intendeva affatto far salvi gli effetti dei concorsi già banditi ed in

dall’entrata in vigore della riforma e fino alla data del 31.12.2003, la
Regione effettuasse nuove assunzioni, facendo quindi salvi, quanto
a contingente numerico, solo “I concorsi già banditi”, a prescindere
dal regime giuridico delle nuove assunzioni.
La censura inerente all’incidenza del regolamento di attuazione (dprs
n. 11/01) resta assorbita dalle considerazione sopra svolte, atteso
che l’Amministrazione ha interpretato il complesso normativo di
riferimento nei termini già indicati, nel senso cioè di riservare i posti
aventi contenuto professionale derivante dal precedente
ordinamento del personale ai dirigenti inseriti in seconda e terza
fascia e, quindi, per quanto riguarda questi ultimi, ai soggetti già in
servizio al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma.
Anche i motivi all’esame non possono quindi essere accolti.
8. Le censure inerenti all’esattezza del disposto inquadramento
(terzo, in parte, quarto, in parte, e sesto motivo del ricorso principale;
sesto e settimo motivo del ricorso incidentale della Pezzini e della
Battaglia; secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agosta)
possono essere esaminate congiuntamente; le stesse vanno
disattese in base alle considerazioni che seguono.
Al riguardo, anche con riferimento al profilo di doglianza secondo cui
l’inquadramento dei ricorrenti nella categoria D1 costituirebbe una
23

corso di espletamento, ma intendeva esclusivamente evitare che,

modifica in peius delle condizioni di assunzione previste dal bando di

questa Corte (cfr, le pronunce già richiamate) che i posti messi a
concorso, cui era riconnesso l’ottavo livello retributivo, andavano ad
inquadrarsi nell’ottava fascia funzionale di cui all’art. 5 legge Regione
Sicilia n. 41/85, ricomprendente appunto la qualifica di dirigente
tecnico; l’inquadramento assegnato dalla Regione ai ricorrenti è,
invece, quello risultante dal dprs n. 9/01, recante la nuova
classificazione del personale regionale, a recepimento dell’accordo
sindacale stipulato in data 28.02.2001.
Il passaggio dalla prima alla seconda classificazione aveva
comportato una revisione delle qualifiche e dei compiti a ciascuna di
esse riconnesse; infatti, il personale di carriera non dirigenziale era
originariamente classificato in otto fasce funzionali, l’ottava delle
quali comprendeva la figura del dirigente tecnico (ricompresa,
nonostante la denominazione, solo nella posizione apicale della
carriera direttiva), mentre, dopo la riforma, il personale dipendente,
già inquadrato nelle otto fasce funzionali, è stato riclassificato in
quattro categorie (dalla A alla D), come da tabella A annessa al dprs
n. 9/01; da questa tabella risultava la confluenza nelle dette quattro
categorie esclusivamente delle qualifiche inserite nelle fasce dalla I
alla VII dell’originaria partizione operata dalla legge Regione Sicilia n.
41/85.
24

concorso, è stato condivisibilmente osservato dalle Sezioni Unite di

La riclassificazione del personale sulla base di nuovi parametri

tanto che l’art. 5, comma 1, terzo periodo, di questa legge prevedeva
esplicitamente che “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Regione, si
procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla
determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per
l’individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla
tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici
richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di
esplicazione connessi”. L’emanazione del dprs Sicilia n. 9/01 (e, per

altri aspetti, del dprs n. 10) ha costituito l’atto conclusivo della
procedura negoziale che ha dato corpo allo ius superveniens, alla
cui materiale applicazione l’Amministrazione regionale era
giuridicamente tenuta.
Come già precisato da questa Corte (cfr, Cass., nn. 20544/2010;
20568/2010; 20569/2010, cit.), in tale situazione non era
ulteriormente possibile l’inquadramento previsto dal bando e
l’Amministrazione, per adempiere al suo obbligo di assunzione, non
poteva fare altro che inserire il vincitore del concorso nella qualifica
non dirigenziale di livello apicale (quella recante il grado D), non

25

funzionali era uno degli obiettivi della legge Regione Sicilia n. 10/00,

avendo essa la possibilità di creare una ulteriore qualifica, non

Ed invero, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di
legittimità (cfr, Cass., SU, n. 21744/2009), il datore di lavoro pubblico
non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto
collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali,
indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue
esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed
economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è
regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul
rapporto di lavoro privato; conseguentemente è nullo l’atto in deroga,
anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale
atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto
amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai
sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/90, dovendosi escludere che la
pubblica amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle
materie demandate alla contrattazione collettiva.
La riqualificazione del personale dalle otto fasce della legge del 1985
alle quattro categorie del dprs n. 9/01 è stata dunque frutto di una
trattativa sindacale procedimentalizzata dalla legge, il cui esito non è
censurabile in sede giudiziale, in quanto non è consentito al giudice
valutare la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle
parti sociali con la contrattazione collettiva (cfr, Cass., nn.
26

essendone facoltizzata dalla legge.

9313/2011; 13869/2011), e tale trattativa è stata conclusa da un

alla riorganizzazione del proprio personale, ivi ricomprendendo
anche l’inquadramento dei nuovi assunti, vincitori del concorso ora in
considerazione.
L’unica alternativa che poteva essere adottata dall’Amministrazione,
di fronte al mutamento del quadro normativo e sindacale di
riferimento, era quella di revocare o modificare il bando di concorso
tenendo conto delle nuove evenienze, ma, una volta adottata la via
di mantenere fermo il concorso, non era possibile soluzione diversa
da quella adottata.
Con accertamento di fatto, correttamente motivato ed incensurabile
in questa sede, la Corte d’appello ha poi ritenuto corretto
l’inquadramento nella categoria D1, in relazione ai compiti ed alle
competenze assegnate ai ricorrenti.
9. Quanto ai sollevati dubbi di costituzionalità in ordine alla
interpretazione accolta degli artt. 5 e 6 legge Regione Sicilia n. 10/00
per asserita violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il Collegio
condivide la valutazione di manifesta infondatezza resa dalle Sezioni
Unite di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 16730/2012,
cit.), dovendo darsi rilievo alla diversità esistente tra le posizioni di
coloro che potevano vantare l’esercizio di un servizio amministrativo
e di quelli che per il medesimo servizio avevano maturato soltanto
27

contratto collettivo, mediante il quale la Regione ha dato attuazione

un’idoneità a seguito del superamento del concorso, ed apparendo

dirigenziale, venissero ammessi ope legis solo coloro che avessero
già ricoperto le relative mansioni.
10.

Il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale sono

inammissibili; il settimo perché attiene a pretesi comportamenti della
Regione Sicilia riguardanti l’esercizio dell’azione amministrativa e le
prerogative datoriali di gestione del personale, ma non il rapporto di
lavoro degli odierni ricorrenti; l’ottavo perché non ha ad oggetto una
censura di carattere giuridico, ma una mera doglianza circa la
tecnica espositiva adottata dall’estensore della sentenza impugnata.
11.In definitiva, ritenuta l’inammissibilità del ricorso incidentale svolto
dai ricorrenti principali, sia il ricorso principale, che gli altri ricorsi
incidentali, vanno rigettati.
Come già detto, va dichiarata l’estinzione del processo relativamente
al ricorso principale proposto da Chiovaro Monica e Giardina Lo
Bianco Daniela, stante l’intervenuta rinuncia.
Gli esiti tra loro discordanti dei precedenti gradi di giudizio e la
complessità del quadro normativo, che ha dato origine a divergenti
interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito e ha
comportato l’assegnazione delle questioni dibattute alle Sezioni
Unite, consiglia la compensazione delle spese.
P. Q. M.
28

perciò razionale che ad una qualifica strategica, quale quella

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale

ricorsi incidentali; dichiara estinto il processo relativamente al ricorso
proposto da Chiovaro Monica e Giardina Lo Bianco Daniela; spese
compensate.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013.

svolto dai ricorrenti principali e rigetta il ricorso principale e gli altri

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