Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1403 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26951-2018 proposto da:

R.G., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrenti – principali –

contro

– SERVIRAIL ITALIA S.R.I., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato VALERIA COSENTINO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO

TREGLIA, FRANCESCA MARIA VALLE;

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

P.F., M.S.;

– intimati –

Nonchè da:

RI.SE.PA., RU.TO., F.I.,

PA.AN., PA.SA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato GIUSY LOREDANA

SCAVUZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO STANCANELLI;

– ricorrenti incidentali –

contro

– TRENITALIA S.P.A.;

– SERVIRAIL ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

nonchè contro

O.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/03/2018 R.G.N. 1487/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 83 del 20.12018 la Corte di Appello di M. ha respinto l’appello proposto dagli istanti lavoratori e, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha rigettato la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Trenitalia s.p.a., escludendo la sussistenza di un appalto illecito di manodopera intercorso con Serviral Italia s.r.l. in liquidazione per la fornitura di servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela ai treni notte in servizio nazionale e internazionale;

2. La Corte territoriale ha ritenuto di “condividere la conclusione del primo giudice sull’autonomia della società Servirai nella gestione del servizio appaltato e sulla assunzione del rischio di impresa”, ricorrendo i due requisiti tipici di un appalto genuino (esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore Servirail Italia e assunzione del rischio di impresa) posto che i lavoratori – seppur svolgevano i compiti minuziosamente descritti nel Capitolato Tecnico Operativo – erano soggetti al potere direttivo e disciplinare del proprio datore di lavoro – società appaltatrice (potere reso evidente dalla presenza di responsabile dell’appalto, responsabili operativi e responsabili dei servizi, che assicuravano il reclutamento di personale idoneo, munito di strumenti e attrezzature necessarie nonchè esercitavano l’eventuale azione disciplinare) e che la gestione del servizio comportava un rischio di impresa per l’appaltatore, considerato i costi fissi quali la fornitura di beni funzionali e i guadagni variabili (in quanto correlati al numero di carrozze stabilito da Trenitalia).

3. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi; i lavoratori Ri.Se.Pa., F.I., Ru.To., Pa.Sa., Pa.An. hanno proposto separato ricorso incidentale affidato ad un motivo. Le società Trenitalia e Serviral Italia s.r.l. in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi, illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale le parti ricorrenti denunziano violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 29 e 84 e art. 1655 c.c. e omesso esame di documentazione prodotta in sede di merito (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che nel Capitolato tecnico operativo del contratto di appalto stipulato tra Trenitalia e Servirail Italia s.r.l. erano imposti tempi e modi della prestazione lavorativa con dettagli e puntualità tali da privare l’appaltatore di qualsiasi autonomia direttiva ed organizzativa del servizio appaltato e che l’accordo delle parti in ordine al contenuto del contratto di appalto non rivestiva di legittimità il contratto stesso. La Corte distrettuale ha omesso di indicare quale fosse l’autonomia operativa dell’appaltatore e in quale modo esercitasse l’attività di direzione del personale avuto riguardo al contenuto del Capitolato tecnico preventivo;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115,116 c.p.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 29 e 84, art. 1655 c.c. ed omessa valutazione delle prove documentali acquisite (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare che tutti i lavoratori eseguivano solamente i compiti e le mansioni previste dal Capitolato tecnico operativo e la società appaltatrice non poteva modificare tempi e modi della prestazione, che il controllo della corretta esecuzione delle mansioni avveniva direttamente da parte di Trenitalia, a cui venivano inviati i dati dei viaggiatori e che il superiore gerarchico durante il viaggio era il Capo treno;

3. con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli precedentemente evocati nonchè degli artt. 414 e 416 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, fornito una motivazione erronea, apparente ed incomprensibile alla richiesta di audizione di testimoni, oltre alle dichiarazioni acquisite nella fase sommaria;

4. con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 mancanza di rischio d’impresa, nonchè motivazione apparente con contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili tra loro e obiettivamente incomprensibili (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, rilevato, erroneamente, che sussisteva un rischio di impresa per la società appaltatrice nonostante il compenso percepito da Servirail Italia fosse fisso per carrozza (a prescindere che fosse piena o vuota di viaggiatori) ed essendo irrilevante, a tal fine, che Trenitalia potesse modificare quantità di carrozze e treni su cui prevedere il servizio di assistenza;

5. con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,414 c.p.c., art. 24 Cost. nonchè omessa decisione su un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) in quanto la Corte distrettuale, avendo sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto di disattendere le istanze istruttorie, pur attribuendo valore alle dichiarazioni rese in sede di fase sommaria, e, comunque, avendo superficialmente valutato le suddette dichiarazioni che dimostrano la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

6. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione, sia con riguardo al ricorso principale sia con riguardo al ricorso incidentale, sono infondati.

7. Preliminarmente, va rammentato che il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha ribadito il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (già previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369), dettando la disciplina degli strumenti leciti all’interno della vicenda interposizione (appalti, somministrazione, distacco), nonchè quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino.

8. In particolare, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 – nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro – richiama i due principali elementi che per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio d’impresa.

9. Questa Corte ha affermato (con orientamento formatosi già nella vigenza della L. n. 1369 del 1960), che, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto (Cass. n. 12664 del 2003); sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza dirette interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass. n 8643 del 2001).

10. Come già affermato da questa Corte con riguardo ai servizi di accoglienza e di assistenza alla clientela dei treni notte (cfr. Cass. n. 15557/2019 e Cass. n. 11011 del 2017), non costituisce deviazione dallo schema tipico dell’appalto genuino il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio, specificità certamente funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, a fronte della mancata impartizione, da parte della società appaltante, di direttive sullo svolgimento del servizio se non nei limiti dell’indicazione dei nominativi dei viaggiatori e degli altri dati tecnici relativi alle prenotazione o dell’esigenza di coordinamento con il capotreno, stante l’esecuzione del servizio all’interno delle carrozze letto dei treni svolgenti servizio notturno.

11. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che ricorrevano i due requisiti tipici di un appalto genuino (esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore Servirai) Italia e assunzione del rischio di impresa) ed ha escluso che Trenitalia esercitasse un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio.

12. I ricorrenti, sia del ricorso principale che di quello incidentale, si limitano a contestare la correttezza del giudizio conclusivo concernente il capitolato tecnico operativo del contratto di appalto stipulato tra Trenitalia e Servirail Italia s.r.l. senza argomentare alcunchè in ordine ai passaggi su cui tale giudizio si fonda; la sentenza impugnata ha ritenuto che la predeterminazione delle modalità esecutive, dettagliatamente descritte nel capitolato, rispondesse all’esigenza di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza tuttavia incidere sull’autonomia dell’impresa appaltatrice quanto regolazione di turni lavorativi, delle ferie e quant’altro relativo la gestione del rapporto di lavoro, come pure non fosse escluso il potere disciplinare facente capo a Servirail Italia, mentre il coordinamento con il personale di Trenitalia era coerente con l’oggetto dell’appalto non costituiva, di per sè, un indice della natura non genuina dello stesso. Nè è stata denunciata, con riferimento al contratto di appalto, alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.

13. La Corte territoriale ha esaminato tutti gli adempimenti descritti nel capitolato tecnico operativo relativi alla prestazione lavorativa demandata agli attuali ricorrenti, ritenendo che non vi fosse contestazione circa la corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle modalità di esecuzione del servizio come dettagliate nel capitolato; gli odierni ricorrenti hanno trascritto i capitoli di prova senza chiarire il carattere decisivo della prova non ammessa, con conseguente inammissibilità della censura (cfr. Cass. n. 8204 del 2018, Cass. n. 9748 del 2010).

14. La sentenza ha, inoltre, rilevato che non solo era pacifica l’esistenza di un’organizzazione d’impresa in capo a Servirail Italia, ma che la circostanza concernente il pagamento in misura fissa per ciascuna carrozza notte durante l’anno implicava l’assunzione di un rischio economico, poichè l’organizzazione di persone e mezzi per garantire il servizio del singolo treno gravava proprio sull’appaltatore.

15. Infine, quanto alle denunce di vizio di motivazione, va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. nn. 313, 9043 e 21486 del 2011).

16. La sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); l’intervento di modifica, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

17. Come illustrato, nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

18. Inoltre, quando la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale sia stata confermata dalla Corte d’appello, com’è nel caso, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014), ciò che nel caso non è stato fatto nè dai ricorrenti principali nè dai ricorrenti incidentali.

19. In sintesi, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti sia del ricorso principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto – previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento, a favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; condanna i ricorrenti incidentali al pagamento, a favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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