Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14029 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27706/2007 proposto da:

R.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BERENGARIO 7, presso lo studio dell’avvocato FEDE Angelo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FANTAGUZZI PIERANTONIO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI Maria

Antonietta, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CORNACCHIA UGO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 935/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

2.2.07, depositata il 13/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 13 giugno 2007 la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto da R.M.A. avverso V.M.C., riformava la sentenza 5 marzo 2002 del tribunale di Novara. Condannava pertanto la V. a dotare il ballatoio della sua proprietà, confinante con il ballatoio R., di idonea struttura laterale atta ad impedire l’affaccio laterale.

Confermava le altre statuizioni rese dal tribunale in ordine alla determinazione dei confini, alla rimozione parziale di un balcone e a quella di una fossa biologica.

La R. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 26 ottobre 2007, al quale la appellata ha resistito con controricorso. Chiamata all’adunanza del 22 giugno 2009, perchè avviata a trattazione in Camera di consiglio con relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rinviata per rinnovare la notifica dell’avviso di udienza a un difensore, avviso omesso a causa del decesso del domiciliatario. Si è dato seguito in tal modo ai principi in tema di esercizio del diritto di difesa e integrità del contraddittorio predicati da SU n. 477/06.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

In rubrica esso lamenta: “difetto di cognizione e di motivazione omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia violazione di legge”. Il motivo, per la parte che concerne violazione di legge, implicitamente richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 3, non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4). Quanto alla parte del motivo che espone omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si è rilevato in relazione che sussiste la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione. In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c…

In ogni caso il ricorso si risolve in un’inammissibile richiesta di rivisitazione in fatto della vicenda per cui è causa, con il richiamo di risultanze (consulenza tecnica, richiesta licenza edilizia, documentazione comunale) non riportate nel ricorso neppure nei passi salienti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Da ultimo si espone che la decisione della Corte d’appello sarebbe incorsa nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dalla documentazione: in tal modo è stato prospettato un vizio che doveva esser fatto valere mediante altro rimedio (ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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