Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14029 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 14029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2444/2015 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato RITA LAZZARA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2260/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di appello di Messina, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha rigettato la domanda dell’assistita, volta al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, in adesione alle conclusioni dell’ausiliare nominato in sede di gravame;

2. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’assistita e affida l’impugnazione a due motivi di censura;

3. l’Inps ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. si deduce, con il primo motivo, articolato in due profili di censura, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 229 del 1984, art. 1), per avere il Giudice omesso la valutazione del carattere usurante dell’attività di bracciante agricola nel verificare le residue capacità lavorative e per l’omessa valutazione complessiva del quadro morboso; con il secondo motivo, omessa motivazione per non avere il giudice esplicitato le ragioni per la preferenza accordata alle conclusioni dell’ausiliare nominato nel giudizio di appello in luogo di quelle del consulente tecnico nominato in primo grado;

6. con il primo motivo, nei pro fili illustrati, la parte ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa e si risolve nell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, con devoluzione alla Corte di legittimità di una censura esterna all’esatta interpretazione della norma di legge che impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo nelle forme del vizio di motivazione;

7. il secondo motivo non si in torma alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel senso chiarito da Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

8. in particolare, nella nuova prospettiva dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria);

9. il riferimento al fatto secondario non implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente – che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;

10. nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale – che ha prestato adesione alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, confermate con ulteriore supplemento di consulenza tecnica – e le censure in oggetto sostanzialmente attengono non all’omesso esame d’un fatto, bensì ad una non esauriente motivazione circa determinate valutazioni tecnico-scientifiche;

11. il ricorso va dichiarato inammissibile;

12. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero;

13. pur essendo il ricorso notificato dopo l’entrata in vigore della novella al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, che apporta innovazioni al regime delle spese di giustizia per il caso di rigetto dell’impugnazione, la parte ricorrente, risultando ammessa al gratuito patrocinio, non deve essere onerata delle conseguenze ivi previste, vale a dire del pagamento aggiuntivo collegato al rigetto integrale o alla definizione in rito dell’impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 2023/2015; 18523/2014).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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