Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14028 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 27/06/2011), n.14028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale,
dell’ufficio e a favore del rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, contribuente presso la quale è domiciliata in
Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 103/12/2006, depositata il 26 luglio 2006;
Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 21
febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Greco Antonio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, nel giudizio introdotto da B.F. con l’impugnazione della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi per ritardato ed insufficiente pagamento dell’acconto IRPEF per il 1993, risultati dovuti all’esito del controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ha annullato l’atto per essere l’amministrazione decaduta dall’azione impositiva, avendo notificato la detta cartella oltre il termine fissato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 5-bis, convertito nella L. n. 156 del 2005.
Il contribuente aveva impugnato la cartella svolgendo contestazioni di merito, e cioè adducendo la regolarità e la tempestività del versamento dell’acconto IRPEF, corrispondente a quello indicato nella dichiarazione.
Il B. non ha svolto attività nella presente sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la sentenza per aver pronunciato d’ufficio la decadenza dalla pretesa fiscale benchè essa non fosse stata mai dedotta dal contribuente.
Col secondo motivo assume, sotto il profilo della violazione di legge, che il termine di decadenza stabilito a carico dell’ufficio, ed a favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo avrebbe natura sostanziale e non apparterrebbe a materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicchè, a norma dell’art. 2697 c.c., non potrebbe essere rilevato d’ufficio dal giudice.
Il ricorso è fondato.
In materia tributaria, il termine di decadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l’esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non attiene alla materia dei diritti indisponibilì dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio – oltre un certo limite di tempo – alle pretese del fisco, sicchè è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione. Essa configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente e non può, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., essere rilevata d’ufficio dal giudice, con l’ulteriore conseguenza che, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 57, comma 2, la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado di appello (ex multis, Cass. n. 22015 del 2004 e n. 26261 del 2006). Da ciò consegue, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, come è stato precisato, che è valida la cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 (Cass. n. 18019 del 2007).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassate e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011