Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14028 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. II, 10/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 10/06/2010), n.14028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17057/2007 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO;

avverso la sentenza n. 414/2005 del GIUDICE DI PACE di PARTINICO del

23.11.04, depositata il 25/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Partitico con sentenza del 24 novembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da C.V. avverso il comune di Partitico e la Montepaschi SE.RI.T. di Palermo per l’annullamento della cartella esattoriale relativa a sanzione di Euro 60,07 per violazione del C.d.S. n. (OMISSIS) del 5 maggio 2005.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, inviando alla Corte un atto in cui si duole della mancata punizione del vigile e domanda il risarcimento dei danni. Svolge inoltre varie doglianze non afferenti la lite.

Il ricorso non è stato notificato, nè proposto con il ministero di avvocato iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti.

Parte intimata non ha quindi potuto costituirsi.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L’omessa notifica del ricorso e la proposizione senza avvalersi dell’opera di difensore cagionano ex artt. 82 e 365 c.p.c., l’inammissibilità del ricorso.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva delle parti indicate in ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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