Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14027 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 27/06/2011), n.14027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma

in via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente –

contro

AVDLIO E BUCCHICNI snc;

A.E.; – intimati –

B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo D’Urso e dall’avv. Elvira Svariati,

presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma in viale Angelico n. 103;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana,

sezione 10, n. 39, n. 41 e n. 40, depositate il 29 settembre 2005;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2011

dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso,

che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi ed in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGMNTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Livorno, ha confermato la pronuncia di accoglimento del ricorso della snc Avolio e Bucchioni nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini dell’ILOR e dell’IVA per l’anno 1996, emesso a seguito della determinazione di un maggior reddito, secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, ai sensi dellaL. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, mediante l’applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ed a seguito dell’imputazione a reddito della somma ricavata dalla vendita dell’attività sociale, un bar – caffè; il preventivo invito, rivolto dall’ufficio alla società contribuente, a fornire gli elementi utili a giustificare l’incongruità del reddito dichiarato rispetto ai parametri, era infatti rimasto senza esito.

Secondo il giudice d’appello, “le tesi della parte sono fondate o, quantomeno, verosimili”, non potendo essere revocate in dubbio le vicende della società nel corso del 1996, “essendo provato per tabulas che vi fu una vendita dell’attività seguita da un successivo acquisto di un nuovo bar, con un significativo periodo di inattività…le vicende successive (vendita della seconda attività e scioglimento della società), ancorchè verificatesi in anni diversi, consentono di dar credito alla contribuente laddove afferma che la gestione non fu mai sufficientemente remunerativa. I parametri di cui allaL. n. 549 del 1996, art. 3, comma 181, costituiscono un valido punto di riferimento per le imprese e le altre attività contemplate, ma non possono essere assunti come presunzioni iuris et de iure”, dovendosi ammettere “l’esistenza di situazioni atipiche tali da giustificare una diversa valutazione, basata sugli elementi che il contribuente fornisce agli uffici fiscali nel corso del procedimento, e quindi anche in occasione delle varie dichiarazioni annuali”; la contribuente aveva dunque “seguito un percorso più che esauriente al fine di ottenere che l’ufficio tenesse in considerazione l’atipicità della sua situazione commerciale e fiscale”. Quanto alle plusvalenze che si presumeva essere state realizzate in occasione della vendita dell’attività commerciale, non era dubbio che l’ufficio aveva “ignorato i valori dichiarati nell’atto di vendita, omettendo ogni verifica sugli stessi”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione (rgn. 32255/06) sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

L’Agenzia delle entrate propone inoltre due ricorsi per cassazione (rubricati come rgn. 32256/06 e rgn. 32257/06) nei confronti delle coeve decisioni d’appello della stessa Commissione regionale nei giudizi introdotti dai due soci della detta società, Espedito Avolio e Roberto Succhioni, avverso gli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF, del reddito di partecipazione per l’anno 1996, emessi a seguito dell’accertamento del reddito sociale per il medesimo anno, di cui supra. Con tali decisioni, di analogo tenore testuale rispetto a quella resa nei confronti della società, il giudice d’appello riteneva che l’accertamento ai fini IRPEF notificato a ciascuno dei due soci non poteva non seguire la sorte di quello effettuato nei confronti della snc Avolio & Bucchioni.

L’ A. non ha svolto attività nella presente sede, mentre B.R. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre giudizi vanno riuniti, considerata l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’ art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Nella specie risulta essere stato garantito il diritto di difesa tanto della società che di ciascuno dei soci, atteso lo svolgimento sostanzialmente simultaneo dei tre giudizi davanti agli stessi giudici di merito e l’identità delle difese svolte, nonchè per l’identità sostanziale delle decisioni adottate nei gradi di merito e per quella dei ricorsi proposti nella presente sede (in proposito,Cass. n. 3830 del 2010).

Con l’unico, medesimo, motivo articolato in ciascuno dei ricorsi, denunciando “violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4, così come aggiunti dallaL. n. 28 del 1999, art. 25, comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, l’amministrazione assume che le notizie ed i dati non addotti e gli atti i documenti, i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. E deduce non sia stata fornita adeguata motivazione in ordine alla prova dell’esistenza di componenti negativi da dedurre dal prezzo di cessione dell’azienda ai fini della determinazione della plusvalenza, rilevando che con atto notificato il 13 ottobre 2001,la parte era stata vanamente invitata a comparire e ad,, esibire varia documentazione, tra cui il libro dei cespiti ammortizzabili ed il calcolo della plusvalenza. Nè con il ricorso introduttivo la contribuente aveva prodotto documentazione dalla quale poter rilevare dati utili, limitandosi a riportare i valori di cessione indicati nell’atto. In mancanza, imputabile alla parte, di dati e notizie utili per l’accertamento, si sarebbe resa legittima la presunzione dell’ufficio, secondo la quale la plusvalenza realizzata è pari al corrispettivo della cessione.

La ratio decidendi della sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui alD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata”; e secondo la quale tale procedura di accertamento “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635).

Con riguardo alla determinazione della plusvalenza da cessione dell’attività, in particolare, anche a volerla considerare, come “situazione atipica tale da giustificare una diversa valutazione”, atta perciò a sfuggire all’accertamento standardizzato per parametri, il giudice d’appello non indica elementi addotti dalla contribuente a prova contraria.

Questa Corte, d’altronde, ha affermato che nell’accertamento delle imposte sui redditi, ilD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2, il quale – al fine di equiparare la disciplina relativa alle imposte dirette a quella in materia di IVA – stabilisce che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa – salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile -, non richiede che l’omissione sia frutto di un comportamento intenzionalmente diretto ad intralciare l’attività di accertamento, essendo sufficiente il fatto obbiettivo della mancata risposta, a prescindere dalle motivazioni della parte privata, ossia dall’elemento psicologico del contribuente che omette di rispondere (Cass. n. 28049 del 2009en. 16503 del 2006).

I ricorsi, nei termini precisati, vanno pertanto accolti, le sentenze impugnate vanno accolte e le cause rinviate dinanzi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i giudizi, accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo come accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA