Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14027 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5396-2011 proposto da:

L’ERBORISTA DI VIA (OMISSIS) DI G. B., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL,

rappresentata e difeso dall’avvocato GIANGIACOMO FRANCESCO SACCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI,

ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, LUIGI CALIULO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 680/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/08/2010 R.G.N. 1322/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto in principale in

subordine riesame materiale istruttorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di B.G., titolare dell’Erboristeria di Via (OMISSIS), di accertamento negativo dei debiti contributivi verso l’Inps accertati con verbale ispettivo dell’Istituto in data 17/1/2002.

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che l’appellante Inps non aveva modificato l’originaria domanda, basata sempre sugli accertamenti ispettivi, opponendo alla richiesta della B. l’avvenuto riconoscimento definitivo dei presupposti del debito contributivo da parte della stessa a seguito di istanza di rateizzazione del pagamento dei contributi; che tale istanza, per la quale non era necessaria l’accettazione dell’INPS, seguita dal pagamento delle rate, rappresentava assai più di una semplice ricognizione di debito ma un vero e proprio riconoscimento dei presupposti di fatto determinanti il debito contributivo ed accettazione della sua esistenza; che inoltre l’istanza conteneva espressa rinuncia alle opposizioni ed ai giudizi in corso costituendo una rinuncia all’azione.

La Corte ha poi rilevato l’erroneità del richiamo alle clausole vessatorie stante comunque la sottoscrizione.

Ha osservato poi, circa la natura del rapporto definito di associazione in partecipazione, che dalle dichiarazioni dell’associata emergevano, “le caratteristiche di vincolatività anche sotto il profilo dell’orario”.

Avverso la sentenza ricorre la B. con sei motivi. Resiste l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Ripropone l’eccezione di novità della domanda dell’Inps diversa per causa petendi e petitum rilevando che in Tribunale l’Inps aveva chiesto darsi atto del riconoscimento di debito e della rinuncia all’azione dichiarando precluso ogni accertamento con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo ed obbligo della soc. di pagare Euro 51.339,00 di cui al verbale di accertamento e che in appello l’Inps si era limitato a richiedere dichiararsi dovute le somme di cui alla domanda di rateizzo pari ad Euro 23.936 con la conseguenza che, avendo pagato già oltre 27.000 nulla altro era più dovuto.

Il motivo è infondato. A prescindere dall’erronea prospettazione della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in luogo di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 attesa la denuncia di un “error in procedendo” (cfr Cass. 12992/2010, n. 3646/2004 n. 1170/2004; n. 15555/2003; Cass. n. 11034/2003; Cass. n. 9707/2003; n. 604/2003), l’INPS ha richiamato e riportato il proprio atto di appello nel quale aveva espressamente riproposto la questione che l’istanza di rateizzazione sottoscritta dalla parte aveva efficacia preclusiva dell’azione di accertamento proposta dalla ditta ricorrente e che costituiva rinuncia all’azione nei confronti dell’Inps.

La Corte d’appello, inoltre, ha escluso qualsiasi mutamento dell’originaria domanda che, secondo la Corte ” rimane fondata sia in primo grado che in appello sull’esistenza dei debiti contributivi rivenienti dagli accertamenti compiuti con il verbale ispettivo…In entrambi i gradi di giudizio l’Istituto ha opposto alla domanda di accertamento negativo il riconoscimento conseguente al comportamento acquiescente tenuto dall’obbligata che rendeva definitiva l’esistenza del debito contributivo oggetto dell’originaria pretesa dell’Inps”.

La soluzione interpretativa della Corte d’appello circa l’individuazione dell’oggetto dell’appello è corretta estrinsecazione del generale potere di interpretazione della domanda giudiziale. E’ noto infatti che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice de merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27428; Cass. 14 marzo 2006, n. 5491; Cass. 26 giugno 2007, n. 14751).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1988 e 2944 c.c.; vizio di motivazione. Censura l’affermazione della Corte secondo cui la domanda di rateizzazione sottoscritta dalla ricorrente costituiva riconoscimento del debito altrui e non ricognizione di debito o promessa di pagamento in ordine alle quali era ammissibile la prova contraria.

Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1362, 1370; art. 306 c.p.c., L. n. 241 del 1990, art. 1 e dei principi generali in tema di acquiescenza verso la P.A. Lamenta l’erronea interpretazione dell’istanza ed il mancato accertamento dell’intenzione dei contraenti. Rileva che la dichiarazione non era altro che un generico riconoscimento di debito, non costituiva rinuncia agli atti (non notificata nè accettata) nè rinuncia all’azione stante la sua genericità. Erroneamente la Corte aveva affermato che all’istanza di rateizzazione aveva fatto seguito il pagamento dei ratei atteso che il pagamento si fermava ad agosto 2003 e l’istanza era del novembre successivo.

Con il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 e degli artt. 1186, 1326 e 1328 c.c.. Censura l’affermazione della Corte secondo cui l’istanza di rateizzazione non necessitava dell’accettazione dell’INPS ed osserva che l’istanza non era mai stata accettata dall’Istituto.

Con il quinto motivo denuncia violazione artt. 1341 e 1342 c.c., vizio di motivazione lamentando che la clausola di rinuncia era vessatoria.

Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione circa la natura subordinata del rapporto.

I motivi due, tre, quattro e cinque, congiuntamente esaminati poichè attengono tutti all’interpretazione data dalla Corte territoriale all’istanza di rateizzazione, sono infondati.

Al sesto motivo circa natura del rapporto di lavoro in contestazione resta assorbito.

Deve in primo luogo rilevarsi un profilo di inammissibilità del ricorso atteso che la ricorrente, pur ponendo a base delle sue doglianze l’atto da essa sottoscritto ed oggetto dell’esame della Corte territoriale, ha omesso di depositarlo, di indicarne la sua collocazione nel fascicolo e di riportarne per intero il suo contenuto, in violazione del principio di autosufficienza che deve caratterizzare il ricorso in cassazione secondo cui il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (cfr. da ultimo Cass. Ord. N 1926/2015).

I motivi sono comunque infondati.

Occorre premettere che l’interpretazione di un atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (da ultimo Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013). Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008;

Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003). Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:

Cass. n. 2625 del 2010; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000). Per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006).

Nella specie la Corte territoriale, con motivazione congrua, ha plausibilmente ritenuto che la domanda di rateizzazione fosse riconducibile ad una convenzione con l’INPS e costituisse non solo riconoscimento di debito ma riconoscimento dei presupposti della fondatezza della domanda di pagamento dei contributi formulata dall’Inps sottolineando che non era in discussione l’esistenza del rapporto di lavoro ma soltanto la sua tipologia,se cioè si trattasse di lavoro subordinato o dell’apporto in regime di associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 c.c., e che la rinuncia espressa alle opposizioni ed ai giudizi in corso contenuta nella domanda, lungi dall’essere generica, confermava l’accettazione del debito contributivo così come accertato dall’Istituto del quale la B. aveva provveduto a pagare delle rate sia pure in epoca precedente alla sottoscrizione della scrittura.

Le censure tendono, invero, a pervenire ad una rinnovata valutazione dei fatti, riservata al giudice di merito ed insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità laddove, come nella specie, sia sorretta da congrua motivazione fondata sulla analisi degli elementi emersi in base ai quali la Corte territoriale ha sottolineato che non si trattava di semplice domanda di rateizzo ma anche di rinuncia all’azione valida ed immediatamente efficace che come tale non richiedeva l’accettazione dell’istituto.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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