Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14027 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 14027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27036-2014 proposto da:

V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, via

Salaria n.290 presso lo studio dell’avvocato Carlo Di Marcantonio

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL PASSIRIA

23, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ANASTASIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MATTIANGELI;

– controricorrente –

nonchè

V.M., domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI POLVANI;

– intervenuta –

avverso la sentenza n. 5060/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con sentenza numero 5060 del 2014, la Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame proposto da G.G. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva determinato la misura dell’assegno mensile di mantenimento dovuto in favore dell’ex coniuge V.M.L., riducendolo a 2.000,00 Euro mensili con decorrenza da ottobre 2005;

che avverso tale pronuncia, V.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riguardo alla decorrenza della riduzione dell’assegno, che sostiene erroneamente collocata alla data della domanda di modificazione delle condizioni di separazione;

che G.G. ha resistito con controricorso;

che, fissata con decreto del 14 febbraio 2017 l’adunanza in camera di consiglio non partecipata ex art. 380 bis cod. proc. civ., con comparsa datata 27 febbraio 2017 V.M., nella dichiarata qualità di erede testamentaria con beneficio di inventario della sorella M.L. deceduta il (OMISSIS), come da documentazione allegata, ha inteso costituirsi nel presente giudizio in prosecuzione;

ritenuto, quanto a tale profilo preliminare, che, alla stregua dell’orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n.9692 del 22/04/2013), l’atto di intervento del successore universale nel giudizio di cassazione doveva essere notificato, insieme con la documentazione allegata a dimostrazione della sopravvenuta morte della ricorrente e della qualità di erede della interveniente, al controricorrente ex art. 372 cod. proc. civ. onde assicurare il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva, non essendo sufficiente il semplice deposito nella Cancelleria della Corte, cui ha fatto nella specie ricorso l’erede: sì che, non essendo peraltro possibile nel procedimento regolato dal nuovo art. 380 bis (come modificato dal D.L. n. 168 del 2016 convertito in L. n. 197 del 2016) la sanatoria per mancata contestazione della controparte in sede di discussione orale (cfr. S.U. n.9692/13 cit.), l’intervento deve ritenersi inammissibile, restando comunque priva di rilievo nel presente giudizio di cassazione la sopravvenuta morte di una delle parti (da ultimo Cass. n. 1757/16);

ritenuto nel merito che il ricorso merita accoglimento, in continuità con l’orientamento secondo il quale, in tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento (cfr. tra le altre: Cass. n. 15186/15; n.28987/08);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, stabilendo che la nuova misura dell’assegno di mantenimento determinata nella sentenza impugnata decorre dalla data (25 luglio 2014) di deposito della sentenza stessa;

che, quanto alle spese del giudizio – da compensarsi nel rapporto tra il controricorrente e l’interveniente essendo stata rilevata d’ufficio la inammissibilità dell’intervento -, l’accoglimento del ricorso non giustifica, da un lato, una modificazione della compensazione delle spese dei due gradi di merito come disposta dalla sentenza di appello, dall’altro comporta la condanna del G., soccombente in questa sede, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, escluso il raddoppio del contributo a carico del ricorrente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiarato inammissibile l’atto di intervento nel presente processo di V.M., accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, stabilisce che l’importo dell’assegno mensile determinato dalla impugnata sentenza n.5060/2014 della Corte d’appello di Roma decorre dal 25 luglio 2014, data di deposito della sentenza stessa; condanna altresì G.G. al rimborso in favore della ricorrente V.M.L. delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, fermo restando il regolamento delle spese dei due gradi di merito disposto dalla sentenza di appello qui impugnata; compensa le spese tra l’interveniente e il controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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