Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14026 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 27/06/2011), n.14026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 93/1/2005, depositata il 25 maggio 2005, n. 92/20/05,

depositata il 30 giugno 2005, n. 92/24/05, depositata il 6 ottobre

2005;

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 4

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

udito l’avvocato dello Stato Gentili Paolo per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi ed

in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione (rgn. 2731/06) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’ufficio di Milano (OMISSIS), ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1995, di una plusvalenza imponibile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. b), t.u.i.r. del 1986, a carico di A.G., quale erede di A.A., in relazione alla cessione, registrata il 21 aprile 1995, di un fondo suscettibile di utilizzazione edificatoria in Verona.

Secondo il giudice d’appello, tanto dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune nel 1995 ed allegato agli atti che dalla documentazione prodotta dall’ufficio “risulta univocamente la sostanziale non edificabilità del cespite, il che inibisce l’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82 (t.u.i.r.)”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

L’Agenzia delle entrate propone inoltre ricorso (rgn. 26274/06) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’ufficio di Milano (OMISSIS), ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1995, di una plusvalenza imponibile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. b), t.u.i.r. del 1986, a carico di A.G., quale erede di A.G. e di A.A., in relazione alla cessione, registrata il 21 aprile 1995, di un fondo suscettibile di utilizzazione edificatoria in Verona.

Il giudice d’appello riteneva infatti che la pretesa tributaria era insussistente, in quanto, sulla base del certificato rilasciato dal Comune di Verona il 23 gennaio 1995, le aree indicate nel PRG sono destinate come zona verde privato a protezione marginale delle strade – dove “sono proibiti l’abbattimento di piante ad alto fusto e la costruzione di qualsiasi edificio, le fasce disposte a protezione marginale strade sono in edificabili” -, zone panoramiche – dove “non sono ammessi nuovi insediamenti, con obbligo di conservare gli alberi di alto fusto o di essenze pregiate, nonchè gli olivi esistenti” -, e zone agricole – dove “sono ammesse costruzioni anche abitative attinenti alla conduzione del fondo”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

L’Agenzia delle entrate propone un terzo ricorso (rgn. 26453/06) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettando l’appello dell’ufficio di Milano (OMISSIS), ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1995, di una plusvalenza imponibile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. b), t.u.i.r. del 1986, a carico di A.G., in relazione alla cessione, registrata il 21 aprile 1995, di un fondo suscettibile di utilizzazione edificatoria.

Il giudice d’appello riteneva infatti, richiamando il certificato urbanistico, che, per i terreni destinati a verde privato, si trattava di “verde privato a protezione marginale a strade”, sicchè il richiamo alla disciplina generale del verde privato era fuori luogo, “anche a voler trascurare il fatto che le possibilità edificatorie valorizzate con il gravame presuppongono edifici già esistenti, mentre qui si tratta di terreni”; quanto ai vincoli certificati per questi terreni, “che le possibilità alle quali si fa riferimento, oltre ad essere previste solo per le arterie (che nella fattispecie si tratti appunto di ciò non risulta dagli atti di causa), sono puntualmente specificate (attrezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici connessi con le arterie stradali;

impianti di distribuzione di carburanti; attrezzature funzionali alle arterie stradali e alla viabilità, quali piazzole, corsie di emergenza, controstrade e strade; opere dirette ad eliminare od attenuare l’inquinamento conseguente al traffico, come fumi, rumori ecc), e non giustificano l’assunto dell’edificabilità delle aree su decisione del sindaco a parere della Commissione edilizia”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre giudizi, pendenti fra le stesse parti, concernenti l’imposizione su plusvalenze relative al trasferimento dei medesimi beni,ed involgenti le stesse questioni, possono essere riuniti per essere definiti con unica decisione.

Con il secondo profilo dell’unico motivo del primo ricorso, e con il primo motivo del secondo e del terzo ricorso, del tutto sovrapponibili, l’amministrazione, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81 e 82 e art. 2697 c.c.”, rileva come le informazioni contenute nel certificato di destinazione urbanistica prodotto dal contribuente – secondo cui parte del terreno compravenduto è destinato nel piano regolatore generale a verde privato a protezione marginale delle strade e parte a zona agricola (senza che risulti l’esistenza di servitù apoditticamente affermate), non sarebbero sufficienti ad escludere la possibilità edificatoria, non comportando tali destinazioni inedificabilità assoluta, sicchè, in difetto di prova, l’avviso avrebbe dovuto essere confermato. Dalla stessa certificazione prodotta risultava che il terreno, al momento della cessione, era riguardato da progetto preliminare della variante al p.r.g., progetto rilevante in quanto, ai fini della prima delle disposizioni in epigrafe, avrebbero rilievo tanto gli strumenti urbanistici già perfetti ed efficaci, tanto le loro modifiche in itinere. Alla stregua della certificazione (a pag. 3), combinando il contenuto del progetto preliminare con quanto previsto per il verde privato e per la protezione marginale di strade, si evincerebbe che non solo sarebbero ammessi su quelle aree interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a), b) e c), (che permettono ampliamenti), ma anche ampliamenti oli edifici già esistenti, nonchè attrezzature tecnologiche, impianti e fabbricati tecnici, connessi con le arterie stradali, impianti di distribuzione carburanti; quanto alle zone agricole, secondo la certificazione sarebbero permessi ampliamenti di edifici e la costruzione di fondi, serre, concimaie, pollai, porcilaie ed altri edifici adibiti alla conduzione del fondo. Se dunque il giudice d’appello avesse tenuto conto di quanto precede, avrebbe ritenuto il terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

Con il primo profilo dell’unico motivo del primo ricorso, denunciando “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su un punto decisivo della controversia”, l’amministrazione assume che la sentenza affermerebbe apoditticamente la “sostanziale” inedificabilità del suolo, senza esaminare e descrivere le risultanze della documentazione e poi spiegare congruamente perchè ritiene il terreno suscettibile o meno di utilizzazione edificatoria;

non spiegherebbe, poi, cosa debba intendersi per “sostanzialmente”, in quanto il termine da un lato sembrerebbe escludere l’assoluta inedificabilità – integrando allora pure un errore di diritto, ridondante in nullità della sentenza, perchè una edificabilità minima sarebbe sufficiente ad integrare il presupposto fissato dalla legge -, nè chiarirebbe il perchè dell’irrilevanza di una eventuale minima ristretta edificabilità.

Con il secondo motivo del secondo e del terzo ricorso, denunciando “insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, si duole che le sentenze abbiano omesso di esprimere le ragioni per non aver tenuto in debito conto le risultanze della documentazione presente agli atti del giudizio, in quanto, se si fosse effettuata una più approfondita analisi della situazione, l’appello sarebbe stato accolto.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente legate, sono fondate.

Questa Corte ha chiarito come, ai fini dell’edificabilità di un’area, l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile (Cass. sezioni unite, n. 25506 del 2006; si veda, in tema di imposte dirette sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, Cass. n. 15282 del 2008), richiedendosi che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento volto ad attribuire all’area la natura edificatoria o a modificare le precedenti previsioni che escludevano tale destinazione (Cass. n. 20097 del 2009). In particolare, con riguardo alla determinazione dell’indennità di espropriazione, la circostanza che ad un’area, destinata a verde privato, lo strumento urbanistico attribuisca un modesto indice di fabbricabilità, non autorizza a fame derivare una presunzione di destinazione del verde a servizio o a pertinenza, e a considerarlo come inedificabile, giacchè l’indice di fabbricabilità non è idoneo di per sè a determinare la natura agricola o edificatoria dell’area, dovendosi piuttosto far riferimento alla destinazione prevista per gli interventi edilizi consentiti (Cass. n. 14058 del 2007).

Le decisioni impugnate, in presenza della dedotta e rilevata – già dalla certificazione di destinazione urbanistica delle aree – approvazione di un progetto preliminare di variante del piano regolatore generale, ed in maniera peculiare la prima pronuncia, che fa parola di una “sostanziale” inedificabilità, non danno adeguatamente conto della rilevanza dell’atto e della sua incidenza sulla edificabilità dei beni, alla luce del criterio fissato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, t.u.i.r. del 1986.

I ricorsi vanno pertanto accolti, le sentenze impugnate devono essere cassate nei limiti dell’accoglimento della censura, e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i giudizi, accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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