Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14026 del 08/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4789-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA MARCHI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1237/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 09/11/2010 R.G.N. 331/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE per delega Avvocato
MARCHI LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha accolto la domanda di V.V. volta ad accertare che il reddito ai fini dell’attribuzione della pensione di invalidità civile, non doveva comprendere anche quello della casa di abitazione.
La Corte ha richiamato un precedente della Cassazione secondo cui l’assegno divorzile, proprio perchè interamente deducibile ai fini del pagamento dell’Irpef, doveva essere detratto dal reddito ai fini della pensione di invalidità civile. Secondo la Corte tale sentenza era in contrasto con quanto sostenuto dall’Inps di ritenere differenti le condizioni di deducibilità ai fini fiscali da quelle relative al reddito da considerare per l’accesso alle prestazioni. Ha concluso, pertanto, ritenendo infondata la pretesa dell’Istituto di escludere la detraibilità del reddito della casa di abitazione.
Ricorre Inps con un motivo. Resiste il V. con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l’Inps denuncia violazione del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies conv. in L. n. 33 del 1980 e del D.M. n. 553 del 1992, art. 2 in relazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13.
Deduce che il reddito della casa doveva essere computato nel reddito rilevante ai fini della concessione della pensione di inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12. Rileva che ai fini previdenziali ed assistenziali rileva il reddito assoggettabile ad Irpef e quindi anche il reddito della casa di abitazione come espressamente prevede il D.M. n. 533 del 1992, mentre soltanto ai fini della determinazione dell’imposta in ambito fiscale rileva il c.d. reddito complessivo che deve essere diminuito degli oneri deducibili e quindi del reddito della casa di abitazione principale.
L’INPS aggiunge che quando nelle norme sull’invalidità civile si parla di “redditi assoggettabili” (oltre che di redditi esenti), si esprime un concetto più ampio di quello di “redditi assoggettati” cui invece si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini della tassazione.
Il ricorso è infondato. La questione è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte cfr 5479/2012, 14456/12, 20387/2013) secondo cui ” In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione”.
Le norme specifiche di riferimento sono costituite dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 153 del 1969, art. 26: la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessanta –
cinquenni sprovvisti di reddito, e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. Orbene le svolte argomentazioni sono sufficienti per ritenere l’assunto dell’INPS privo di pregio, proprio per l’applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione – ai fini della concessione di quest’ultima, dal computo del reddito di quello della casa di abitazione.
Nè infine può trovare applicazione, contrariamente a quanto affermato dall’INPS, il D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, secondo il quale nella dichiarazione di cui all’art. 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’IRPEF o esenti da imposta, in quanto la casa di abitazione nel caso di specie ai fini assistenziali non costituisce onere deducibile, ma una voce di reddito.
Contro la tesi qui accolta non vale citare il precedente di questa Corte n. 4223/2012 che attiene a diversa fattispecie e non esamina la L. n. 118 del 1971, art. 12 che deve trovare applicazione nel presente giudizio.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa avuto riguardo al consolidarsi della tesi qui accolta in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016