Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14026 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 14026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18986-2014 proposto da:

ONDA SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE,

in persona del legale rappresentante pro tempore e P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI, rappresentati e

difesi dagli avvocati ROBERTO PEIRINGA NICOLOSI ed ELENA BENEDETTI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC COOP ARL, in persona dei Procuratori

speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI

VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MANOLA MURDOLO;

– controricorrente –

e contro

V.L.M., Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1401/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con sentenza numero 1401 del 2014 la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della BANCA POPOLARE DI MILANO s.c.a r.l. per il pagamento del debito risultante dall’estratto conto bancario della ONDA coop. a r.l. per effetto dell’emissione da parte di P.L. di tre assegni bancari privi di fondi.

che la corte distrettuale ha condiviso il ragionamento del giudice di primo grado secondo cui non era in alcun modo dimostrata la responsabilità del banchiere nel pagamento di tre assegni poi risultati emessi con firma apocrifa, atteso che non risultava nessuna rilevante e percepibile alterazione rispetto alla specimen depositato, nè gli opponenti avevano indicato alcun segno o sintomo di falsificazione, di talchè era corretta la valutazione di non ammettere la richiesta c.t.u. grafologica;

che, avverso tale pronuncia, la ONDA soc. coop. a r.l. in liquidazione e P.L. in proprio (quale fideiussore) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti dalla BANCA POPOLARE Di MILANO soc. coop. a r.l. con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nella valutazione della Corte territoriale di condividere la superfluità della c.t.u. già evidenziata dal tribunale, in contrasto con le acquisizioni documentali (segnatamente la perizia nel processo penale, che aveva rilevato la falsificazione delle firme apposte sui tre assegni); che il secondo motivo lamenta violazione di legge per avere la corte distrettuale falsamente applicato l’art. 1176 c.c., comma 2, in tema di identificazione del canone di “diligenza qualificata” del bonus argentarius;

che la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA ha contestato nel controricorso l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, nel dedurre la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, identifica come “fatto” decisivo ciò che in realtà è un giudizio di non indispensabilità della c.t.u. ai fini del decidere espresso dal giudice di merito, il cui unico onere è di fornire sul punto motivazione, nella specie rispettato (Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015);

che il secondo motivo è infondato, atteso che la corte territoriale ha fatto buon governo dei criteri interpretativi ai fini della identificazione della diligenza del banchiere, avendo rilevato, con accertamento in fatto in questa sede incensurabile, che l’alterazione della firma sugli assegni, pur se esistente, non era immediatamente rilevabile dalla banca (Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016);

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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