Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14025 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 27/06/2011), n.14025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – est. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 33540-2006 proposto da:
C.L., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA CELIMONTANA 38 presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI
RICCARDO, giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 142/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
VERONA, depositata il 26/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/01/2011 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;
udito per il ricorrente l’Avvocato PANARITI BENITO, che si riporta ai
motivi di ricorso e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine
il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro ed INVIM per una compravendita immobiliare realizzata tra i contribuenti, i quali avevano chiesto l’applicazione della procedura prevista dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12, nonostante l’immobile in questione già risultasse accatastato, con attribuzione della relativa rendita, come ufficio e non come abitazione. Il ricorso era accolto dalla Commissione adita, che riteneva sostanzialmente iniqua la procedura trattandosi di trasferimento avvenuta tra padre e figlia e rilevava che i contribuenti avevano perseguito lo scopo di far attribuire all’immobile una nuova rendita. L’appello dell’Ufficio era accolto, con la sentenza in epigrafe, che riteneva corretto il modo di procedere dell’Ufficio sulla base della rendita attribuita e non corretto il tentativo dei contribuenti di conseguire un “mutamento di destinazione d’uso” del bene mediante la richiesta di una “nuova” rendita.
Avvero tale sentenza, i contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi. L’amministrazione non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, sostenendo che la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d’appello è del tutto fantasiosa e la contraddittori età tra l’affermare, da un lato, che i contribuenti non avrebbero potuto avvalersi della procedura di cui alla richiamata norma e, dall’altro, che l’Ufficio avrebbe legittimamente proceduto con avviso di liquidazione e non con avviso di accertamento.
Il motivo è infondato. In presenza di una rendita attribuita all’immobile e di una richiesta dei contribuenti che l’atto fosse tassato in relazione alla rendita attribuita, l’Ufficio era legittimato ad agire con l’avviso di liquidazione, non sussistendo alcun obbligo dell’Ufficio di modifica fa rendita esistente, non essendo stata (pacificamente) proposta dai contribuenti alcuna istanza di variazione della rendita e della categoria catastale e- sistente, a tanto non essendo idonea la richiesta applicazione della procedura prevista dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12.
Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano l’omessa pronuncia sui valori tassabili, in quanto il giudice d’appello non avrebbe preso in esame l’eccezione dei contribuenti relativa alla congruità della rendita.
Il motivo è infondato. La contestazione della rendita avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell’Agenzia del territorio, che ha la legittimazione passiva per una azione del tipo considerato e non è litisconsorte necessario dell’ente che ha emesso l’avviso di liquidazione, in quanto l’autonomia di quest’ultimo “rispetto all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla carente instaurazione del contraddicono non può rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c.: tra le due cause, infatti, sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al simultaneus processus solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo” (Cass. n. 6386 del 2006).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. In ragione del mancato esercizio di una effettiva attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011