Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14025 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30181-2018 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2036/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2036/2018, ha rigettato l’appello svolto da B.V. avverso la sentenza che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della pensione quale cieco civile per il periodo successivo al deposito della sentenza n. 12344/2006 del Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto il suo diritto.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che il ricorrente non avesse dimostrato in alcun modo il requisito reddituale e che non potesse sussistere alcun giudicato esterno trattandosi di “elementi fattuali mutuabili successivamente”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.V. con un motivo al quale ha resistito l’INPS.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

1.- con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c. perchè la questione del limite reddituale era coperta da giudicato in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12344/2006 che aveva accertato l’irrilevanza dello stesso ai fini della pensione di cieco civile.

2. Il ricorso è inammissibile perchè l’asserito giudicato non è riprodotto, allegato e localizzato. Il ricorrente si limita semplicemente ad enunciarne l’esistenza ma non trascrive e non produce l’asserito giudicato esterno.

Vale pertanto quanto reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui “l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (Cass.5508/2018, 26627/2006).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo all’esito del giudizio sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2200 di cui C 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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