Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14025 del 06/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.06/06/2017), n. 14025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17663-2014 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA non in proprio ma esclusivamente
in nome e per conto della MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE
SPA in persona del Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BOEZIO 6 presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO
85, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE ANTONIO CARITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO NAPOLETANO;
– controricorrenti –
avverso il decreto 7666/14 del TRIBUNALE di TRANI, depositato il
6.06.2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con decreto depositato in data 6 giugno 2014, il Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposta, l’opposizione di MPS GESTIONE CREDITI BANCA s.p.a. avverso il provvedimento di esecutorietà allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. che aveva escluso la propria domanda di ammissione;
che avverso tale decreto la MPS GESTIONE CREDITI BANCA s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti con controricorso dalla intimata procedura;
considerato che il primo motivo lamenta la violazione di legge e l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto l’idoneità della comunicazione del curatore di esecutorietà dello stato passivo, effettuata a mezzo fax ricevuto da essa ricorrente in data 15 dicembre 2009, alle ore 19,02; e ciò sia sotto il profilo dell’inidoneità di tale tipo di comunicazione a soddisfare i canoni legali, sia sotto il profilo della mancata prova della ricezione della comunicazione;
che il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui avrebbe omesso di considerare che il tardo orario di ricezione del fax avrebbe dovuto far ritenere decorrente il termine di legge dal giorno successivo; che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito;
ritenuto che il primo motivo è infondato; che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr.Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23991 del 22/10/2013), in materia di opposizione allo stato passivo del fallimento incombe sul curatore, il quale ne eccepisca la tardività rispetto alla comunicazione avvenuta a mezzo telefax ai sensi dell’art. 97 legge fall. (nella formulazione anteriore al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221),
provare il consenso del creditore a tale modalità di comunicazione tramite la produzione della domanda di ammissione al passivo; che tale onere il curatore ha assolto, avendo il Tribunale dato atto che nella istanza di ammissione al
passivo l’odierna ricorrente ha espressamente dichiarato di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax; che tale affermazione non è oggetto di specifica censura nei motivi di ricorso; che, pertanto, è onere del destinatario che abbia indicato il fax come mezzo di notifica curare che lo strumento sia efficiente e in grado di ricevere (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7080 del 11/04/2016), essendo egli onerato della deduzione, e della correlativa dimostrazione, della non imputabilità del funzionamento; che nella specie la ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza eccezionale impeditiva della ricezione;
che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, atteso che il disposto dell’art. 147 c.p.c. è chiaro nel porre quale termine finale, entro il quale la notificazione può farsi, quello delle ore 21 di ciascun giorno, e tale limite deve considerarsi operante, per le notificazioni in via automatica quale quella in esame, a prescindere dal diverso orario previsto dalla destinataria della notifica per l’apertura dei suoi uffici;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 10.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017