Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14024 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28332-2018 proposto da:

A.S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVINA BOMBOI, MARIA

GRAZIA ARALDI;

– ricorrente –

contro

CENTRODENT CENTRO ODONTOSTOMATOLOGICO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELA PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA MASSIMO ASTOLFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Corte d’appello di Milano accogliendo l’appello di Centrodent Centro Odontostomatologico SRL in liquidazione, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che l’appellante in liquidazione nulla doveva pagare ad A.S.P.A. per TFR.

A fondamento della sentenza la Corte sosteneva – “per una questione diversa da quelle formalizzate, rilevabile d’ufficio” – che poichè dalla memoria di costituzione in appello, risultava che l’appellato, ottenuta la sentenza di primo grado, avesse proceduto ad pignoramento mobiliare negativo ed avesse quindi richiesto l’intervento del Fondo di garanzia presso l’Inps per recuperare il TFR liquidato nella sentenza di primo grado; e poichè il Fondo di garanzia avrebbe liquidato la somma spettante al lavoratore per intero, compresi gli accessori; risultava quindi oramai che l’appellato difettasse di interesse ad agire nella causa, mentre il Fondo di garanzia si sarebbe surrogato nel privilegio del lavoratore. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.S.P.A. con un motivo a cui ha resistito Centrodent Centro Odontostomatologico srl con controricorso.

E’ stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene prospettata la violazione dell’art. 100 c.p.c. e della L. n. 257 del 1982, art. 2, commi 5 e 7, per avere la Corte dichiarato che la domanda del ricorrente dopo la richiesta al Fondo di Garanzia difettasse di interesse ad agire.

2.- Il ricorso è manifestamente fondato. Ed invero il diritto del lavoratore di ricevere le prestazioni poste a carico del Fondo di Garanzia si perfeziona soltanto al verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, i quali sono così individuati dalla legge: a) insolvenza del datore di lavoro e verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo; b) formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata, in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali.

3.- Pertanto in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali l’esistenza di un titolo giudiziale (oltre all’esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata) rappresenta condizione essenziale per ottenere la prestazione a carico del Fondo di garanzia. Talchè è evidente che non può essere rigettata la domanda per difetto di interesse, se il lavoratore (munitosi di titolo giudiziale ed esperita infruttuosamente l’esecuzione) abbia richiesto poi la prestazione al Fondo di Garanzia; mentre il datore di lavoro abbia per parte sua proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

4.- Infatti se è vero che l’Inps si surroga nei diritti del lavoratore (ma non si sostituisce al datore di lavoro insolvente); e conseguentemente nel caso di fallimento ha titolo per intervenire nella procedura concorsuale ai fini del riparto; mentre nel caso di esecuzione individuale può azionare direttamente il titolo ottenuto dal Lavoratore nell’ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. E’ altresì vero, tuttavia, che la surroga non consente all’Inps di essere parte dell’eventuale giudizio di impugnazione promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza di condanna al pagamento del TFR in quanto il Fondo è estraneo alla procedura di accertamento del credito, pur restando vincolato al relativo esito sia in ordine all’an che al quantum.

5.- L’eventuale venir meno o modifica del titolo in forza del quale il Fondo di garanzia è intervenuto comporta invece che il relativo pagamento rimane privo di causa e si configuri come un indebito oggettivo con conseguente diritto-dovere dell’Inps di procedere al recupero di quanto corrisposto al lavoratore. Talchè è evidente che il lavoratore abbia certamente interesse e diritto a difendersi nell’eventuale giudizio di impugnazione proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza in forza del quale il Fondo è intervenuto e ciò allo scopo di mantenere fermo lo stesso titolo del pagamento.

6.- Ha errato pertanto la Corte d’appello ad affermare che la domanda di pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia e la surroga dello stesso nella posizione del lavoratore comportasse il venir meno dell’interesse del lavoratore a contrastare l’impugnazione proposta dal datore di lavoro e comportasse addirittura il rigetto della domanda del ricorrente (cfr. Cass. n. 6448/2017 e Cass. n 10355/2016); facendo venir così meno lo stesso titolo che giustifica l’intervento del Fondo.

7.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo il quale si atterrà nella decisione della causa ai principi di cui sopra.

8.- Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA