Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14024 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 05/12/2016, dep.06/06/2017),  n. 14024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4026-2016 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1430/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

Fatto

PREMESSO

1. – La Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale – sia pure integrandone la motivazione – di rigetto del ricorso del sig. B.K., cittadino (OMISSIS), avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale.

La Corte ha ritenuto che in base allo stesso racconto del ricorrente non potesse ritenersi integrata alcuna ipotesi di persecuzione o di minaccia individuale di un danno grave nel caso di suo rientro in patria, in quanto egli non aveva allegato l’esistenza di un rischio specifico e concreto di persecuzione ai suoi danni, che andasse oltre la descrizione di una situazione di mera difficoltà, affermata come esistente in termini generali a danno delle popolazioni curde residenti in Turchia, e il racconto di vaghe e non gravi minacce

L’appellante, infatti, aveva raccontato di essere un pastore e che soleva dare cibo ad altri curdi che vivevano in montagna (che tuttavia non erano appartenenti al PKK); che i gendarmi lo avevano sorpreso per tre volte, diffidandolo dal dare cibo a quelle persone; che perciò temeva per sè e la sua famiglia (rimasta in Turchia) in caso di rientro in patria, in quanto riteneva che i gendarmi avessero avvelenato il suo cane e segnato con una croce un muro della sua casa.

2. – Il sig. B. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo.

L’Amministrazione intimata si è difesa con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha ipotizzato l’inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dei criteri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, nonchè violazione del dovere di “cooperazione istruttoria” del giudice, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e della convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Il ricorrente:

a) lamenta che la Corte d’appello abbia errato nel ritenere non provate le persecuzioni subite;

b) precisa che, sebbene il suo paese di origine (il villaggio di (OMISSIS)) sia popolato maggioritariamente da curdi, è abitato in misura notevole anche dai guardiani del villaggio, nonchè da “lupi grigi”, estremisti di destra oppositori dei curdi; osserva quindi che, essendo stato individuato dai militari come un sostenitore della causa curda avendo fornito cibo ai guerriglieri del PKK, il suo rientro in patria potrebbe costituire un serio pericolo per la sua incolumità;

c) osserva, infine, che pertanto egli è meritevole di protezione internazionale anche alla luce della situazione “che stanno vivendo i curdi in Turchia, sia la popolazione civile con bombardamenti a tappeto di interi villaggi, sia a maggior ragione chi è stato identificato come collaboratore diretto o indiretto del PKK”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

La doglianza sub a) non attiene alla ratto della decisione impugnata, che non mette in discussione la credibilità del ricorrente, bensì la rilevanza della sua narrazione per la individuazione di fatti di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, o di minaccia individuale di danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il rilievo sub b) consiste in una contestazione delle valutazioni di merito della Corte d’appello sulla effettività e gravità della minaccia cui il ricorrente sarebbe esposto.

Il rilievo sub c), infine, per la prima parte è generico; per la seconda parte non è che una riedizione della precedente, inammissibile censura riguardante la effettività e gravità della minaccia.

2. – Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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