Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14022 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/06/2011), n.14022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34717/2006 proposto da:

GUSTIN TRATTORIA DEGLI OPERAI DI CALCAGNO FRANCESCO & C SNC,

in

persona del Socio e legale rappresentante pro tempore, C.

F., M.M., C.M., quali soci della

società, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO 20

CONFALONIERI 5 presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE, giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

sul ricorso 3420/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

C.F., M.M., C.M., GUSTIN

TRATTORIA DEGLI OPERAI DI CALCAGNO FRANCESCO & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 20/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI CARLO per delega Avv. LUIGI

MANZI, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Gustin Trattoria degli operai s.n.c. di Calcagno Francesco, ed i soci C.F., C.M. e M.M. ricorrevano rispettivamente la prima avverso l’avviso di accertamento relativo all’Ilor per l’anno d’imposta 1994, con il quale, a seguito di un p.v. della Guardia di Finanze che recepiva un processo verbale dell’ispettorato di vigilanza Inps, veniva accertata una maggiore Ilor a carico della società; ed i tre soci avverso i tre avvisi con i quali venivano accertati i maggiori redditi Irpef da partecipazione societaria per lo stesso anno 1994, oltre sanzioni. Motivavano affermando sia l’inesistenza della violazione fiscale in quanto basata su pretesi rapporti di lavoro mai esistiti; sia la mancata prova da parte dell’ufficio del presupposto impositivo; sia, in via subordinata, l’erronea ricostruzione de reddito e la mancata considerazione delle componenti passive.

La Commissione tributaria provinciale, riuniti i quattro ricorsi, li rigettava con un’ unica sentenza.

Contro quest’ultima proponevano appello i contribuenti reiterando i motivi già dedotti in primo grado, a loro dire, non esaminati da primo giudice.

L’ufficio si costituiva resistendo.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorrono per cassazione i contribuenti con duplice motivo.

L’Agenzia resiste controdeducendo ed a sua volta propone ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 I ricorrenti principali deducono con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per avere il giudice dell’appello omesso la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto;

ancora per aver utilizzato una motivazione apparente; ed infine per aver omesso di motivare sulla censura mossa alla sentenza di primo grado, cioè quella di aver ritenuto valido un accertamento fondato su di una parificazione del costo del lavoro a quello delle merci e su di una ingiustificata percentuale di ricarico.

La censura è fondata alla luce dei consolidati principi enucleati da questa Corte che ha già affermato: “E’ noto che secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 – la cui formulazione è quasi del tutto identica a quella dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – la sentenza della Commissione tributaria deve contenere, tra l’altro, “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e la “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”. L’art. 118 disp. att. c.p.c. – sicuramente applicabile anche al nuovo rito tributario in forza del generalissimo rinvio materiale alle norme del codice di rito civile “compatibili” operato dall’art. 1, comma 2, del predetto decreto delegato – stabilisce, tra l’altro (comma 1), che “la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, n. 4 del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione”. Le richiamate disposizioni costituiscono attuazione, anche nel processo tributano, del principio costituzionale secondo cui “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” (art. 111 Cost.). Orbene, costituisce costante orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio e sicuramente pertinente anche alle sentenze del giudice tributario, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni testè richiamate – quello, secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione determinano la nullità della sentenza, allorquando rendono impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. nn. 2711/1990, 5101/1999, 3282/1999, 1944/2001; 15951/2003; 17130/2007)”.

Alla luce di tali principi l’impugnata sentenza deve considerarsi nulla sotto vari profili: innanzitutto in quanto mancante della parte espositiva in fatto; ancora in quanto la motivazione dell’impugnata sentenza si limita al seguente passaggio: “in nessuna fase de giudizio dal contribuente è stato provato alcunchè in contrario sulla circostanza che l’esercizio si avvalesse delle prestazioni di due lavoratrici dipendenti non regolarmente assunte e retribuite in nero, senza alcuna precisazione circa l’inferenza tra le circostanze di fatto così accertate ed il maggior reddito attribuito ala società.

Il motivo in esame deve pertanto essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo, con il quale si censura – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, ed il vizio di motivazione).

2. L’Agenzia, già controricorrente, propone a sua volta ricorso incidentale con il quale chiede che sia dichiarata l’inammissibilità dell’atto di appello per avere gli appellanti censurato non la sentenza di primo grado ma l’atto impositivo.

Il motivo è assorbito dalla statuizione di nullità sopra riportata.

In definitiva l’impugnata sentenza va cassata solo con riferimento al primo motivo del ricorso principale e va rinviata per l’esame de merito ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale che provvedere anche alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, rinviando – anche per le spese – ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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