Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14022 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2563/2071 proposto da:

F.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 17, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE GALLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DIEGO GERACI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 759/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositaLa il 05/11/2010 r.g.n. 399/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 novembre 2010, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da F.S. nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento, in relazione all’affidamento, a seguito della formazione acquisita per l’ammissione ad appositi corsi organizzati dalla stessa Società al pari di quadri e dirigenti di Area 5^, di numerosi incarichi di coordinatore per la sicurezza nella progettazione e nella esecuzione delle opere presso cantieri temporanei e mobili, del diritto all’inquadramento nell’Area 5^, superiore a quello posseduto, e cioè qualifica di segretario tecnico superiore di 1^ classe.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a motivo del mancato riscontro probatorio da parte del F. l’espletamento, quantomeno in via prevalente, di mansioni proprie della superiore Area 5^, non essendo ciò desumibile a priori dallo svolgimento di incarichi di coordinatore della sicurezza nei cantieri parimenti affidati a quadri e dirigenti appartenenti alla predetta area.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione ad un unico motivo. La Società è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., art. 36 Cost. e art. 44 del CCNL di settore nonchè il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l’erroneità della pronunzia della Corte territoriale di rigetto del rivendicato diritto al superiore inquadramento nell’Area 5^ della classificazione del personale di cui al predetto CCNL, per aver questa ritenuto irrilevante ai fini dell’accesso all’Area in questione, la partecipazione, con esito positivo, del ricorrente ai corsi di formazione, indetti dalla Società datrice ed aperti anche al personale inquadrato nell’Area 5^, per l’acquisizione del ruolo di coordinatore per la progettazione e la sicurezza dei lavori in appalto presso cantieri mobili e la conseguente assegnazione, al pari del personale già di Area 5^, dei relativi incarichi.

Il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi conforme al principio di diritto costantemente enunciato da questa Corte, per cui, rilevando ai fini della valutazione del preteso diritto al superiore inquadramento, il giudizio di sussunzione nella declaratoria del livello rivendicato delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore interessato, è presupposto indefettibile l’assolvimento dell’onere della prova in ordine a tali mansioni, la pronunzia della Corte territoriale che, ritenuto, con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, l’insufficienza della prova dello svolgimento di mansioni connotate dai contenuti professionali propri del superiore livello, ha escluso la rilevanza ai fini in questione dell’acquisizione di una qualificazione professionale che la Società datrice ha inteso estendere anche a personale con un inquadramento più elevato e l’attribuzione in relazione ad essa di specifici incarichi analoghi a quelli assegnati al predetto personale.

Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per non aver svolto la Società intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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